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Dental Tribune Italian Edition

20 Dental Tribune Italian Edition - Ottobre 2015Teknoscienza - medicina estetica Quando estetica, salute ed etica si incontrano Intesa vincente al congresso annuale POIESIS Odontoiatra titolare di medicina estetica? «Rappresentoun’associazionescientificachehatragliobiettivistatutariilbenes- sere della persona. Per questo mi preme aggiungere in modo significativo la pa- rola “etica” per dare il giusto valore a questa giornata importante» ha dichiarato Ezio Costa, presidente POIESIS, aprendo il 17 aprile al Museo Nicolis di Villafran- ca di Verona la VI edizione del congresso indetto dall’associazione. Quest’anno il congresso è stato seguito il secondo giorno dall’evento “Nutrire la salute e la performance per un benessere etico”, organizzato in collaborazione con Gerona 2005 e dedicato alla nutrizione e al benessere, con protagonisti alcuni tra i massi- mi esperti mondiali del settore. Due giorni di incontro tra etica ed estetica, come specifica Costa: «Abbiamo il dovere etico di approfondire il benessere della persona; i tecnicismi della professione si imparano in un week-end;perinstaurareunrapportoconunpaziente,unaverarelazionedicuracivuoleimpegnoeavoltenonbastaunavita».Durante i lavori siè svolta laconsensus conference,dal titolo “Odontoiatria e medicina estetica: competenza dell’odontoiatra”. (segue il documen- to conclusivo integrale, ndr). Incentrata quest’anno sulla stringente attualità del parere del Consiglio Superiore di Sanità riguardo alle competenze dell’odontoiatra in medicina estetica che, come registra POIESIS, ha non poco disorientato i medici odontoiatri, visti i limiti posti all’attività di medicina estetica per il medico odontoiatra, che andrebbero a ridimensionare la quantità e la qualità delle terapie che potrebbero esercitare verso i pazienti. POIESIS, per questo, ha organizzato una consensus conference, con l’obiettivo di promuovere una posizione univoca nel mondo odontoiatrico, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati di categoria, i rappresentanti di società scientifiche e scuole di formazione, i rappresentanti di università sede di master o di corsi di perfezionamento in medicina este- tica per odontoiatri. Tutti hanno sottoscritto i punti fondanti di una moderna odontoiatria: l’estetica è parte del benessere della persona e come tale parte integrante dell’atto medico; l’odontoiatra deve avere quindi la facoltà di eseguire tutti gli step, dalla diagnosi alla cura dellepatologieedeidismorfismi,secondoscienzaecoscienza.SoddisfattoEzioCostaconclude:«Crediamomoltonelmessaggiodiquesti giorni che ha veicolato temi che legano bioetica, relazione di cura con il paziente e come nutrire la salute in modo etico. Siamo orgogliosi dellaconsensusconferencecherappresentailprimomomentodiunpercorsovoltoagarantireilbenessereelasicurezzadeipazientiche a noi si rivolgono». Fonte: ufficio stampa www.benessere-etico.com/wp POIESIS (www.poiesisweb.eu) è una società scientifica che dal 2009 sièpropostacomepuntod’incontroqualificatopertuttiiprofessio- nisti coinvolti nel trattamento dell’estetica facciale. Da cinque anni contribuisce all’informazione e alla formazione degli odontoiatri, collaborando all’attivazione di master di secondo e primo livello con le università e promuovendo e organizzando corsi accreditati ECM per i medici che si occupano di odontoiatria del periorale. POIESIS ha sempre voluto supportare questo nuovo approccio all’o- dontoiatria individuando un percorso scientifico, multidisciplinare ed etico mirato alla qualità delle terapie fornite, al rapporto dei cit- tadini con la salute, all’educazione della persona al benessere. In relazione al Parere pubblicato dal Consiglio Superiore di Sanità circa la “Competenza dell’odontoiatra alla esecuzione di tratta- mentidimedicinaestetica”pubblicatoil30settembre2014,POIESIS vuole ribadire la sua posizione tesa a difendere da una parte il dirit- to dei cittadini all’accesso alle cura e, dall’altra, il diritto dei medici odontoiatriatrattaresecondoscienzaecoscienza,nelrispettodella legge, tutti i pazienti. L’odontoiatria è professione sanitaria cui sono riservate le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie con- genite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche (art. e legge 409/1985). La specializzazione operativa nel distretto anatomico sopra individuato non è un restringimento delle possi- bilità operative dell’odontoiatra che, nel suo settore, può operare, al paridelmedico-chirurgo,secondoscienzaeconoscenzaeutilizzan- do tutti gli strumenti e di farmaci che reputa opportuni e necessari (art. 2 comma 2 legge 409/1985). Sotto questo profilo la formulazio- ne letterale del parere del Consiglio Superiore di Sanità ove afferma che l’attività dell’odontoiatra rispetto allo cure estetiche deve essere «tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclusiva, all’in- tero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo e comunque limitatamente alla zona labiale» non appare alla scri- vente associazione conforme e coerente al dettato legislativo. POIESIS manifesta quindi sin da ora il proprio disaccordo con le formulazioni letterali utilizzate, che potrebbero dar luogo a inter- pretazioni non corrette della legge, e continua con la sua azione di elevare la qualità dello standard formativo, di stabilire colla- borazioni con aziende italiane attente alla sicurezza dei pazienti, all’innovazione tecnologica e alla tutela degli operatori, di miglio- rare il dialogo con le istituzioni e con le compagnie assicurative in materia di medicina estetica. Il presidente dott. Ezio Costa e il consiglio direttivo di POIESIS Il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità è sicura- mente un passaggio importan- te, anche in relazione alle forti pressioni che volevano impedi- re agli odontoiatri di effettuare trattamenti di medicina esteti- ca. Si manifestano invece fortis- sime criticità verso il passaggio in cui viene introdotto il limite della “zona labiale” come area di operatività dell’intervento: questo infatti va contro il no- stro profilo professionale ben definito dalla legge 409, che in- dica come ambiti di competen- za del laureato in odontoiatria tutti i tessuti mascellari. L’ar- ticolo 2 della legge 409 del 24 luglio 1985 che ha istituito e re- golamentato la professione nel nostro Paese infatti identifica- va già con precisione i confini dell’attività della professione sanitaria di odontoiatria, non facendo distinzione tra trat- tamenti “funzionali” ed “este- tici”: «Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e Documento conclusivo della Consensus Conference Villafranca di Verona 17 aprile 2015 Il presente documento esprime la posizione dei firmatari circa le competenze del medico odontoiatra nell’esecuzione di trattamenti con finalità estetica. Tale esigenza è sorta a seguito della nota Ministero della Salute 17 settembre 2014 di trasmissione di un parere del Consiglio Superiore Sanita nel quale: «{si} esprime parere favorevole all’esecuzione da parte dell’odontoiatra, di terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate ai sensi della legge 24 luglio 1984 n. 409, alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e relativi tessuti e solo ove contemplate in un proto- collodicuraodontoiatricaampioecompletopropostoalpaziente,taledarendere lacuraestetica“correlata”enonesclusivaall’interoiterterapeuticoodontoiatrico proposto al paziente medesimo e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispo- sitivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art. 2 della legge 409/1985». In sostanza: – da una parte si ammette la piena legittimità delle terapie con finalità estetica poste in essere dal medico odontoiatra; – dall’altra si pongono però due limiti: • il primo attiene alla non esclusività della cura estetica con necessaria cor- relazione a un più ampio iter terapeutico di natura prettamente dentaria, • ilsecondoattienealladelimitazionedellazonasullaqualeilmedicoodon- toiatra può agire che – secondo il CSS – e solo “quella labiale”, con conse- guente esclusione di “mascelle” e “relativi tessuti”. I firmatari del presente documento non concordano con la posizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanità in ragione delle seguenti argomentazioni: – è del tutto pacifico che la nozione di salute coincide con «uno stato di com- pleto benessere fisico, mentale e sociale e non solo nell’assenza di affezioni o malattie» (OMS, 1946); – in tale ampia nozione di salute rientrano quindi, oggi, tutti i trattamenti con finalità estetica avendo gli stessi come obiettivo quello di consentire il rag- giungimentodiungradimentoeunapienaaccettazionedapartedelpaziente del proprio aspetto fisico; – l’art.2dellalegge409cheistituiscelafiguradell’odontoiatrastabilisceespres- samente che «Formanooggettodellaprofessionediodontoiatraleattivitàinerentialladia- gnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazioneodontoiatriche.Gliodontoiatripossonoprescriveretuttiimedi- camenti necessari all’esercizio della loro professione»; • la Cassazione Civile 22 novembre 2000 n. 15078 afferma che: «Non e, invero, sotto al- cun profilo, revocabile in dubbio che la professione odontoiatrica sia una professione medica e che essa si concreti, nei limiti del suo specifico og- getto,nell’eserciziodellestesseattivitàdiprevenzione,diagnosiecurache connotano l’esercizio di ogni professione medica […]. A parte, insomma, il restringimento dell’ambito nel quale opera, l’odontoiatra è senz’altro me- dico (dei denti, secondo il significato etimologico del termine) e, entro tali limiti, esercita la professione medica» (giurisprudenza pacifica); – non vi può essere pertanto alcun dubbio sulle competenze mediche generali esercitabili dal medico odontoiatra sul terzo medio e inferiore del viso, com- prensive altresì dei trattamenti aventi finalità estetiche; – taleambitodiattivitàsancitodallaleggeedallagiurisprudenzanonpuòesse- re in alcun modo limitato dal Consiglio Superiore di Sanita che non ha potere legislativo in merito; – peraltro, pur in assenza oggi di una scuola di specializzazione in Medicina estetica,esistonodatempopercorsiformativipluriennaliinmateria,giàaval- lati dallo stesso Ministero della Salute tramite ECM. In ragione delle argomentazioni di cui sopra i firmatari del presente documento manifestano il loro disaccordo con la posizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanita ritenendo che la stessa non sia conforme all’attuale quadro giuridico. Gli stessi si impegnano a costruire un percorso culturale finalizzato a proporre Raccomandazioniclinicheperlagestionedellamedicinaesteticainambitoodon- toiatrico. Verona, 17 aprile 2015 FIRMATARI Rappresentanti Istituzionali POIESIS Dott. Ezio Costa, ANDI Dott. Aldo Nobili AIO Dott. Fausto Fiorile SUSO Dott. Pietro Di Michele SIMBEN Dott. Pier Michele Mandrillo AIME Prof. Gianluigi Bertuzzi AMPIS Dott.ssa Maria Albini SIMEO Dott. Antonio Guida SIOF Dott. Pietro Di Michele SIED Dott. Danilo Bacchiocchi AIDI Dott.ssa Gianna Nardi Prof. Antonio Scarano Università degli studi di Chieti Prof. Stefano Benedicenti Università degli Studi di Genova Esperti della materia Dott. Marco Scarpelli – ANDI Prof. Dario Betti Docente di medicina e odontoiatria legale Dott. Stefano Visintainer – POIESIS Dott.ssa Chantal Milani – SIOF Dott. Francesco Spatafora Avv. Dott. Silvia Stefanelli

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