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Implant Tribune Italian Edition No. 2, 2018

4 News & Commenti Implant Tribune Italian Edition - Maggio 2018 < pagina 3 definisce fra curante e paziente, un equilibrato e speculare paral- lelismo comportamentale, basato sulla reciproca correttezza, lealtà e fiducia, essendo dinanzi alla Legge tutti uguali, con stessi diritti e do- veri (o almeno così dovremmo). Di qui pertanto alcune sintetiche considerazioni. Il curante non ha mai ricevuto, durante tutto l’iter terapeutico, al- cuna lamentela concreta da parte della paziente. Usiamo il termine concreto per definire una critica diversa dalle comuni e costanti do- glianze dei pazienti in cura, specie quando protesizzati e con protesi mobili rimovibili. La paziente interrompe sponta- neamente e unilateralmente i con- trolli. Per quasi quattro anni dal maggio 2012 a gennaio 2016 nessun controllo è possibile effettuare sulla paziente né alcuna comunicazione perviene dalla medesima. Si presenta solo nel gennaio 2016 con una situazione orale, oltre che disastrosa, modificata rispet- to all’ultimo appuntamento e con interventi operati da altro/i pro- fessionisti. In caso di contestazioni cliniche, il curante deve tuttavia essere informato innanzitutto delle problematiche mosse dalla pazien- te e quindi, posto in condizioni di verificare quanto contestato e so- prattutto messo nella condizione di rimediare all’eventuale danno im- putatogli. Rilevare d’emblée una va- riazione sostanziale di quanto ese- guito, operata da altri, può sollevare il professionista da ogni responsabi- lità, di tipo contrattuale ed extra. Lascia perplessi la comunicazio- ne via sms, in spregio alle regole di prassi, forma ed educazione più ele- mentari. Eccetto la raccomandata del legale, al febbraio 2017 nessuna comunicazione è giunta al curante dal paziente. Risulta pertanto doveroso do- mandarsi: - Quali critiche all’operato del cu- - rante possono essere mosse? Si possono individuare e quali, de- gli elementi a favore della paziente? - Un eventuale consulente di par- te quali appunti critici potrebbe muovere al curante? - Quale “senso” di verità e atten- dibilità la citazione del legale potrebbe contenere e quale pos- sibilità di serena valutazione il giudice potrà trarne? - A quanto l’asticella della tolle- ranza professionale potrà essere ulteriormente elevata? Ai lettori l’”ardua sentenza”. Mario Turani Il nuovo consenso informato: un “ponte di comunicazione” tra medico e paziente Ha suscitato grande clamore me- diatico l’approvazione, sul filo di lana di fine legislatura, della Legge 219/2017 in vigore dal 31 gennaio, sul cosiddetto “Testamento biolo- gico”, ovvero sulla possibilità, ora normativamente riconosciuta, di esplicitare anche la propria volontà in ordine ai cosiddetti “trattamenti sanitari di fine vita”. i DAT Tuttavia è rimasto ampiamen- te in sordina il fatto che oltre che disciplinare (Disposizioni Anticipate di Trattamento), la legge ridefinisce in maniera organica il consenso informato in ambito sa- nitario, riprendendo concetti giu- risprudenziali ed elaborazioni nor- mative da anni “pane quotidiano” per gli avvocati “sanitaristi” e cruc- cio per medici da sempre propensi più ad “operare” che a “informare”. Non è questa la sede per una com- piuta disamina della legge, ma non possiamo non soffermarci sulla defi- nizione di consenso informato e sul- le implicazioni che la stessa avrà, an- che in ambito odontoiatrico. All’art. 1 comma 2, leggiamo: «È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si l’autonomia decisionale del paziente e la compe- tenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico». incontrano La parola chiave, come possiamo notare è la relazione di cura e di fi- ducia, che si basa sul consenso in- formato. Quindi il consenso infor- mato è l’architrave su cui appoggia una relazione tra medico e pazien- te, basata sulla salute (relazione di cura) e permeata dalla fiducia. Il concetto di “trattamento sani- tario”, molto unilaterale, anzi uni- direzionale dal medico al paziente, lascia il posto a una relazione dua- listica alla quale il medico apporta la propria competenza (altra paro- la chiave) e nella quale il paziente esprime la propria fiducia sulla cura. Il consenso è dunque la condizione di validità della relazione di cura che introduce inevitabilmente, per il medico, un vero e proprio “obbligo di informazione” da svolgere secondo precisi standard comunicativi. Cosa significa in termini pratici e quali riflessi operativi avrà sull’atti- vità del medico in generale e dell’o- dontoiatra in particolare? ciò che formalmente prevede la nuova normativa. La competenza specifica di un odontoiatra (ad esempio un implan- tologo) potrà essere esplicitata al pa- ziente anche inserendo nel modulo del consenso le proprie percentuali di successo o insuccesso, al fine di consentire una risk analysis preli- minare da parte del paziente, coe- rentemente a quanto previsto dalla nuova legge sulla responsabilità medica (Legge Gelli). Il consenso informato dovrà es- sere documentato per iscritto o at- traverso videoregistrazioni (articolo 1, quarto comma) ma anche raccolto «nei modi e con gli strumenti più di consenso generico e raffazzonato non servirà più a nulla, anzi sarà pa- radossalmente una prova “contro” il medico, utilizzabile dal paziente per dimostrare la lacunosità dell’infor- mazione ricevuta. Un ottimo ausilio potrà essere dato dall’utilizzo di strumenti digitali per la redazione di consensi informa- ti ad hoc, ovvero di app o programmi in grado di generare consensi infor- mati con uno schema generale fisso ma con all’interno specifiche perso- nalizzazioni comunicative basate sul- le esigenze del singolo paziente. Anche in questo caso, tuttavia, il medico dovrà sempre tenere a mente che lo strumento digitale co- Diciamo che il medico, rispetto al passato, dovrà maggiormente entrare nell’ordine di idee che il consenso informato non si esauri- sce nella compilazione di un sem- plice modulo da parte del paziente (talvolta scaricato da internet o richiesto all’amico avvocato...) ma dovrà interagire con il paziente effettuando una comunicazione chiara e precisa sulle proprie com- petenze (lo chiede la legge), stato di salute del paziente, diagnosi, prognosi, rischi e benefici e tutto consoni alle condizioni del paziente»: ossia che il documento scritto sarà sempre lo strumento preferibile per facilità di acquisizione e di utilizzo probatorio in caso di contenzioso. Tuttavia ricordiamo che costituisce solo una traccia della comunicazione fatta al paziente, che dovrà essere per- sonalizzata, non generica, per evitare l’invalidità della “relazione di cura”. Il medico e l’odontoiatra del fu- turo dovranno pertanto imparare a comunicare col paziente. La sem- plice sottoscrizione di un modulo adiuva e assiste nel colloquio infor- mativo ma mai potrà sostituire tale colloquio e l’obbligo comunicativo che ne consegue. In buona sostanza la nuova legge non richiede al medico o all’odonto- iatra una laurea aggiuntiva in Scienze della Comunicazione, bensì di porre maggiore attenzione a una comunica- zione personalizzata e connotata alle esigenze informative del paziente. Stefano Fiorentino, www.studiolegalefiorentino.it

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