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Dental Tribune Italian Edition No. 9, 2016

5Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2016 Gestione dello Studio Via Roma 45 • 21057 Olgiate Olona (VA)• ITALIA Tel +39 (0) 331 376 760 • Fax +39 (0) 331 376 763 • www.acteongroup.com Un’ immagine uniforme per una diagnosi chiara in tempi rapidi • Immagini di elevata qualità • Esami panoramici precisi • Migliore comunicazione con il paziente • Bassi tempi di esposizione: rapidità di utilizzo • Posizionamento del paziente stabile * Il part-time nel nuovo contratto di lavoro Prima parte Il contratto di lavoro a tempo par- ziale (o part-time) consente di svol- gere meno ore di lavoro rispetto all’orario normale (o full-time) di- sciplinato dal D.lgs. n. 66/2003 e dai contratti nazionali del comparto produttivo di riferimento, renden- do la settimana lavorativa compa- tibile con eventuali altri impegni. Naturalmente la riduzione della prestazione implica una generale rimodulazione di diritti e obblighi del lavoratore, connessi agli istituti di carattere normativo e retributivo. Il Decreto legislativo n. 81/2015 ema- nato in attuazione della riforma del lavoro (“Jobs Act”) dedica al part- time alcuni articoli (dal 4 al 12) che lasciano immutato l’impianto gene- rale del tipo contrattuale generando nuove opportunità. In ragione della diversa distribuzione delle ore nella giornata o in altro periodo di tempo (settimana, mese, anno), prima si distinguevano tre tipi di contratto part-time: orizzontale con riduzio- ne dell’orario giornaliero, verticale con riduzione di quello settimanale o mensile, e infine misto che cumu- lava le due precedenti forme. La nuova disciplina supera la tri- partizione tipologica in favore di una nozione unitaria di part time, lasciando fermo l’onere di alcuni adempimenti formali. Indipenden- temente dal fatto d’essere a tempo determinato o indeterminato (con scelta demandata alle parti), infatti, il part-time va stipulato per iscritto con specifica indicazione della dura- ta della prestazione lavorativa e del- la collocazione dell’orario di svolgi- mento della prestazione in ambito giornaliero, settimanale, mensile e annuale (art. 5, c.2 e 3 D.lgs n. 81/15). In difetto di contratto scritto e, co- munque, di prova, su domanda del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rappor- to di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alle retribuzioni ed al ver- samento dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della pre- stazione, su domanda del lavoratore può essere dichiarata la sussisten- za di un full-time a partire dalla sentenza o, se l’omissione riguar- di la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice potrà fissare equitativamente le modalità tem- porali della prestazione tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore, della necessità di in- tegrazione mediante svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore. In tali casi, per il periodo antecedente alla sen- tenza, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un ulteriore emo- lumento a titolo di risarcimento del danno, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni rese. È ancora possibile, come per il pas- sato e in base alle esigenze organiz- zative datoriali, chiedere al lavo- ratore di svolgere una prestazione “supplementare” rispetto all’orario fissato, purché entro il numero mas- simo di ore specificato per il tempo pieno (quindi se l’orario parziale è di 6 ore giornaliere, si potrà lavorare oltre tale soglia ma sino a 8, ove tale sia il limite giornaliero del tempo pieno previsto dalla contrattazione collettiva). La nuova normativa consente, ove il contratto collettivo di riferimen- to non contenga regole sull’orario supplementare e non specifichi un monte ore massimo per ciascun la- voratore, che gli si possano chiedere prestazioni supplementari in misu- ra non superiore al 25% del monte ore settimanale a tempo parziale, con un aumento della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%. In ogni caso il lavoratore può rifiutarsi per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazio- ne professionale (art. 6, c. 2). Anche il lavoro straordinario (in passato collegabile ai soli casi di part-time verticale e misto) ovvero quello pre- stato oltre il normale orario a tempo pieno, resta un’opzione percorribile. La riforma ha cercato di “risponde- re” in modo efficace all’impellente richiesta datoriale di rendere l’uti- lizzo della prestazione lavorativa, anche parziale, più adattabile alle esigenze organizzative e produtti- ve. Le possibilità di uso “flessibile” del part-timer sono state pertanto riviste nella nuova disciplina dell’i- stituto ed eliminata la distinzione tra “clausole elastiche” (sulla pos- sibile variazione in aumento della prestazione lavorativa) e “flessibili” (sulla sua specifica collocazione) già in vigore, per riportare le modifiche di utilizzo della prestazione ad un concetto unitario, definito dalla di- citura unica di “clausole elastiche”. In base alle proprie esigenze orga- nizzative il datore può utilizzare con maggior flessibilità la prestazio- ne lavorativa a tempo parziale, va- riandone la collocazione temporale inizialmente concordata o la dura- ta – non oltre il 25% della normale prestazione annua a tempo parzia- le – ed essendo a tal fine tenuto a prevedere per iscritto le modalità attraverso cui troveranno attuazio- ne le clausole elastiche. In tal caso, inoltre, il lavoratore dovrà essere informato delle variazioni cui viene assoggettata la prestazione, con un preavviso minimo di 2 giorni lavo- rativi. La normativa va poi raccordata per ciascun caso specifico con la disci- plina riportata nei vari CCNL, in re- lazione ai vari comparti produttivi. Il Contratto nazionale degli Studi professionali, ad esempio, differisce dalla norma generale, prevedendo che al lavoratore assoggettato a mo- difiche della prestazione, vada dato un preavviso minimo di 3 giorni per l’utilizzo delle ormai scomparse clausole flessibili da parte del datore di lavoro, con l’aggiunta che l’utiliz- zo di tali clausole viene ritenuto fru- ibile nei soli casi di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato o, se determinato, solo per sostituzione di lavoratore con diritto alla conser- vazione del posto o per studenti. L’utilizzo delle clausole elastiche comporta il diritto ad una maggior retribuzione oraria globale di fatto pari al 15% (il CCNL Studi professio- nali la limita al 10%), ferma restan- do la possibilità per il lavoratore di rifiutare variazioni all’orario lavora- tivo, tenuto conto che tale condotta non può mai costituire giustificato motivo di licenziamento. Altra novità da più parti auspicata, introdotta dal decreto di riforma e non più affidato alla contrattazione di categoria, consente ai dipenden- ti pubblici e privati di trasformare il contratto a tempo pieno in uno part-time, se affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative che comportino una ridotta capaci- tà lavorativa anche a causa degli ef- fetti invalidanti di terapie salvavita. Successivamente, e su richiesta del lavoratore, il rapporto può essere ri- trasformato a tempo pieno. È poi riconosciuta la priorità nella trasformazione qualora sia con- statata la presenza di patologie on- cologiche o cronico-degenerative riguardanti il coniuge, i figli o i geni- tori. Ancora, in caso di totale e per- manente inabilità lavorativa di per- sona convivente cui è riconosciuta invalidità al 100%, con necessità di assistenza continua. E per figlio con- vivente di non oltre 13 anni o porta- tore di handicap. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in uno parziale ha diritto di prece- denza nelle assunzioni con contrat- to a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di la- voro a tempo parziale (art. 8, c.6). Avv.

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