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18 Speciale Hygiene Tribune Italian Edition - Dicembre 2014 SOPROCARE risponde a svariate esigenze di profilassi fornendo una rapida diagnosi della salute orale del paziente. Modalità PERIO : Evidenzia la presenza di placca dentale e di infiammazioni gengivali, anche se presenti in uno stadio iniziale. ModalitàCARIO : Evidenzia la presenza di carie smalto-dentinali, dallo stadio 1 (Codice ICDAS II), in maniera semplice. ModalitàDAYLIGHT : La macrovisione/magnificazione rende visibile anche i dettagli impercettibili e consente il controllo di even- tuali micro lesioni e la loro evoluzione. LA RIVELAZIONE Pantone : 130 C C : 0 M : 30 J : 100 N : 0 www.soprocare.com A Company of ACTEON Group • Via Roma 45 • 21057 OLGIATE OLONA (VA) • ITALIA Tel + 39 0331 376760 • Fax + 39 0331 376763 • E-mail : info@acteonitalia.com • www.acteongroup.com Il TAR dell’Emilia: l’igienista dentale non può aprire uno studio autonomo di igiene orale < pagina 17 CAO Nazionale, istituzione posta a tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha svolto le proprie fun- zioni anche nei confronti del Mini- stero vigilante, trovando in ANDI supporto e condivisione: «ANDI si era sempre duramente opposta a questa interpretazione, con incon- tri e con scritti al Ministero della Salute – commenta Gianfranco Prada – che, costituendosi con i propri avvocati al TAR Emilia-Ro- magna fin dall’inizio nel giudizio, ha voluto sostenere il fatto che il profilo professionale dell’igieni- sta prevede obbligatoriamente l’indicazione dell’odontoiatra per eseguire qualsiasi atto terapeutico e che l’esercizio in uno studio au- tonomo da parte dell’igienista co- stituisce un pericolo per la salute pubblica». E proprio il TAR, che nella sentenza «non condivide le considerazioni ministeriali» contrastate da ANDI, ritiene che «sulla base della vigen- te normativa non è pertanto possi- bile ritenere che sussista anche la possibilità, per l’igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odon- toiatra», confermando pienamen- te l’interpretazione data da ANDI al concetto di “indicazione”. Afferma, infatti, che l’avvertenza «su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittima- ti all’esercizio dell’odontoiatria» vada conseguentemente interpre- tata nel senso che essa non possa dirsi compiutamente integrata attraverso una mera disposizione verbale attuabile anche a distan- za (e tramite il paziente stesso) da parte dell’odontoiatra, ma che, invece, individui una ben preci- sa fase del complessivo percorso terapeutico svolto dal paziente all’interno di una stessa struttura sanitaria». Successo AIO: TAR Emilia- Romagna ribadisce l’esigenza di contiguità dentista-igienista Il verdetto di primo grado rappresenta una vittoria per l’Associa- zione Italiana Odontoiatri, assistita dall’avvoca- to Marilena Giungato, che, con al- tre rappresentanze della professio- ne odontoiatrica, aveva presentato opposizione al ricorso. AIO aveva anche scritto al Mini- stro della Salute Beatrice Lorenzin e al sottosegretario Vito De Filip- po, chiedendo di fare chiarezza dopo che il parere del direttore ge- nerale del Ministero del 18 novem- bre scorso apriva alla possibilità per l’igienista di svolgere l’attività anche in assenza dell’odontoiatra. Lo scorso aprile, annunciando il ricorso, il presidente AIO Pierluigi Delogu aveva ribadito: «Conside- riamo il ruolo dell’igienista fon- damentale per migliorare la quali- tà del servizio in odontoiatria, ma proprio per questo, se vogliamo garantire la sicurezza del pazien- te e la qualità delle cure erogate, l’igienista dentale deve operare in strettissima integrazione con l’o- dontoiatra, integrazione che si ve- rifica solo lavorando all’interno della stessa struttura sanitaria, in prossimità logistica e temporale tra i due professionisti». Delogu esprime soddisfazione e aggiunge: «Confidiamo che la sentenza apra un dibattito franco e atto a fare definitivamente chia- rezza sui ruoli e sui contenuti delle professioni del dentale». Boldi (AIDI): «Sconfessata in pieno la posizione del Ministero della Salute» La sentenza del TAR Emi- lia-Romagna mi lascia stu- pita, ma non impreparata. Quando un socio dell’AIDI ci ha chiesto aiuto, in direttivo abbia- mo deciso di supportarlo metten- do a disposizione il nostro legale, l’avvocato Silvia Stefanelli, e im- pegnando le risorse economiche necessarie per sostenere il ricorso al TAR. La mia convinzione circa la legittimità di aprire studi au- tonomi era, ed è, ben salda, ma sapevo bene di andare contro a pareri assolutamente contrari di FNOMCeO, ANDI e AIO. La sentenza accoglie queste posizio- ni restrittive, sconfessa la posizione del Ministero della Salute (che pe- raltro è il soggetto che ha scritto il profilo professionale e che ha preso una posizione chiara su questa pro- blematica) e non tiene conto dell’o- rientamento di liberalizzazione del- le professioni e del mercato. L’infondatezza della sentenza e la bontà delle mie convinzioni era rafforzata dal confronto con le al- tre professioni sanitarie: alcune di esse, pur avendo nel profilo addi- rittura l’obbligo di prescrizione medica, aprono tranquillamente i loro studi autonomi. Non è stato così, e la sentenza dà un’interpretazione burocratica e assolutamente “statalista”, osse- quiosa delle posizioni di chiusura e controllo tipiche della Regione Emilia-Romagna. Dopo un primo scoramento, co- munque, la mia determinazione a veder riconosciuto quello che ritengo un sacrosanto diritto ha ripreso vigore e ho già incaricato l’avv. Silvia Stefanelli di portare la questione al Consiglio di Stato; siamo convinti che non si possa permettere che la posizione di una sola Regione – e del suo TAR – vadano a minare l’interpreta- zione data dal Ministero della Salute e da molte altre Regioni in materia di professioni sanitarie. Ritengo, inoltre, che questa sen- tenza “politica” potenzialmente danneggi l’autonomia di tutte le professioni sanitarie e vada con- tro la tutela stessa della salute dei cittadini, continuando a favorire l’abusivismo che ancora troppo spesso viene perpetrato, a danno degli igienisti dentali, in quegli studi odontoiatrici dove l’igiene dentale viene fatta eseguire dalle assistenti. Luperini (UNID): «Una lettura di un sistema normativo storicamente superato» Siamo molto amareggiati per quanto ac- caduto al col- lega e ci chie- diamo come possa un organo, come un Tribuna- le amministrativo regionale, emet- tere una sentenza che richiama, da un lato, le norme del nostro profilo e, dall’altro, va contro il parere del Ministero della Salute che l’ha valo- rizzata negli anni! Il nostro profilo risale a un DM del 1999 e successive modifiche e integrazioni, non si è fermato alla prima stesura, e quindi riteniamo che tale sentenza mostra i suoi limiti d’impostazione, andan- do sostanzialmente a riportarsi a una lettura del sistema normativo storicamente superato. L’igienista dentale acquisisce ti- tolo e abilitazione dallo Stato, e lo acquisisce con le norme che ne regolano la professione come il DGPROF 0051531-P del 2013, che ne valorizza l’autonomia. La nostra sensazione è che questi continui attacchi dalle categorie odontoiatriche denotino una con- sapevole contrarietà a quelle che sono le leggi. Riteniamo che le difficoltà che in- contriamo non siano da attribuire alla classe odontoiatrica, ma a chi permette di violare quelle leggi cui l’igienista dentale si attiene. Supporteremo l’AIDI e impieghe- remo le nostre risorse per ripren- derci quello che, per diritto, è nostro, dimostrando ancora una volta che riconosciamo la forza dell’unione a sostegno della no- stra preziosa professione, che non ha interessi diversi se non quelli nella tutela del paziente che sa ormai distinguere e apprezzare il nostro lavoro. Tel + 390331376760 • Fax + 390331376763 • E-mail : info@acteonitalia.com • www.acteongroup.com

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