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6 Dental Tribune Italian Edition - Dicembre 2014Odontoiatria Forense Medico legale versus odontologo forense? Un rapporto necessario ma ancora da chiarire Per sottolineare la ricorrenza del XVI congresso nazio- nale, la Società italiana di odontologia forense (SIOF), in collaborazione con AIO, ha scelto due temi. Il primo propriamente scientifico, incentrato sulla con- troversa “Chirurgia dell’ottavo”, cui è stata dedicata buona parte degli interventi svoltisi sabato 4 ottobre all’Una Hotel di Modena; mentre il secondo tema, più vicino alla finalità statutaria di SIOF, è stato affrontato nella giornata di venerdì, presieduta da Pietro Di Mi- chele, durante la quale si è discusso di “La consulenza tecnica in odontoiatria forense”. Argomento che ha ri- chiamato sul podio relatori diversi, odontologi forensi e brillanti medici legali. Abbiamo raccolto i pareri di vari esperti, primo tra tutti Claudio Bucelli, docente di Me- dicina legale e presidente del SIMLA. *** Claudio Buccelli, presidente dei medici legali italiani: «Congiungere i due saperi» La scelta di quel tema ha riproposto all’attenzione, se mai ce ne fosse bisogno, l’interrogativo di fondo: quale rapporto tra medico legale e odontologo forense? Entrambe le figure sono chiamate in giudizio quali CTU o CTP. Da questo interro- gativo ne scaturisce un altro: se il medico legale è una figura in com- plesso ben definita, certificata dalla legge, l’odontologo forense invece in che modo viene formato? Basta appassionarsi a codici e pandette, frequentare corsi e sapere un po’ di codice penale perché un dentista possa iscriversi, senz’altra formali- tà, all’albo dei periti ed essere nomi- nato dal giudice o dalla parte? Quesiti molto delicati. E infatti, Claudio Bucelli, cattedratico all’U- niversità Federico II e presidente SIMLA (Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni), ci va cauto: «In effetti, l’autonomia, fa- vorita dalla mancanza di una legge che certifichi le conoscenze dell’o- dontologo, è una piaga che rischia di togliere un po’ di dignità a una di- sciplina di grande interesse, come la Medicina legale, che oggi come oggi appare sempre più proiettata verso il futuro della bioetica». Per chi si autonomini “perito”, non c’è neppure la sanzione teorica dell’esercizio abusivo della profes- sione: l’unico modo di riconoscere un odontologo serio è la sua parti- colare competenza. Buccelli nega tuttavia che tra le due figure esista una sorta di concorrenza: «Non te- miamo gli autodidatti, ma coloro che si avventurano in territori sco- nosciuti di cui non sanno nulla». Ma sono in molti a pensare che a causa della crisi, la schiera degli odontolo- gi forensi autodidatti si sia infoltita negli ultimi tempi. Tra le due categorie, secondo Buc- celli, ci sarebbe anzi collaborazione, come prevede del resto anche l’art. 62 del Codice deontologico, che impone al medico legale l’affian- camento di uno specialista della branca oggetto in perizia, «congiun- gendo in tal modo i saperi», per dirla con linguaggio alato del Codice. Una coincidenza medico legale/odonto- logo forense che avviene piuttosto raramente, come nel caso di Alberto Laino, anch’egli prestigioso prota- gonista del Congresso. *** Chantal Milani, stimata odontologa: «Forense? Un termine fin troppo abusato» Purtroppo oggi il termine “forense” è spesso abusato. In realtà tale ter- mine dovrebbe stare a indicare che un professionista ha approfondito la propria materia sotto una luce completamente diversa, oltre alle altre scienze forensi, si devono pa- droneggiare nozioni di medicina le- gale e materie come Diritto e Proce- dura penale e civile (terreno in cui ci si dovrà inevitabilmente muovere), che possono essere acquisite attra- verso un percorso formativo piut- tosto lungo e articolato. Solo così si può integrare la propria formazione di base che, per quanto riguarda l’o- dontoiatria, è generalmente piutto- sto diversa da quella forense. Purtroppo non sempre la presenza di queste competenze viene veri- ficata nei consulenti che vengono chiamati. Ma c’è un altro aspetto. Sono anco- ra troppo pochi i medici legali che scelgono di avvalersi di un odonto- logo come collaboratore o che fac- ciano richiesta di una consulenza in collegiale. Molto spesso scelgo- no di lavorare da soli svolgendo in proprio, ad esempio, identificazioni su base dentale (settore dell’odon- toiatria forense), pensando si tratti di una cosa banale. In realtà una “identificazione certa” ha lo stesso valore del DNA, se svolto da persone davvero esperte, pur essendo molto più rapida ed economica. Svolta in modo superficiale e senza una for- mazione specifica rischia di offrire meno garanzie e la disciplina stessa rischia di essere vista dai magistrati come poco attendibile. Ma non è la disciplina a esserlo, piuttosto la per- sona chiamata a produrre la prova scientifica. Questo accade un po’ in tutti i settori delle scienze forensi. Analogamente nell’odontoiatria le- gale, inerente al danno biologico, la valutazione dello specialista di branca è fondamentale così come mantenere un confronto costante con il medico legale. È inoltre fon- damentale – anche se sembra una banalità – che venga mantenuta in modo assoluto l’etica, rifuggendo il mercenarismo, anche qualora si la- vori per la parte. Il consulente non è un avvocato chiamato a “difen- dere”, ma uno specialista chiamato a produrre un parere oggettivo. Es- sere consulenti di parte, quindi, non deve significare esprimere un’opi- nione favorevole alla parte stessa qualora non sussistano le condizio- ni, cosa che invece capita fin troppo spesso. Speriamo quindi che alla luce dell’art. 62 del Codice deonto- logico l’approccio multidisciplinare venga adottato abitualmente anche sul territorio italiano. All’estero è già così da molto tempo. *** L’Odontoiatria legale, tra presente e futuro con Marco Brady Bucci, presidente dell’OELLE L’Odontoiatria legale sta assumen- do da tempo i connotati di branca specialistica. Per affrontare con la dovuta competenza il ruolo di consulente di parte, e ancor più di CTU, occorre un’adeguata formazio- ne che obbliga a calarsi nell’ottica medico-legale, differente da quel- la clinica, facendo propri criteri di indagine e valutazione, l’habitus mentale della consequenzialità metodologica sulla definizione del nesso di causalità e la necessità di privilegiare il dato oggettivo. Oggi in Italia ci troviamo di fronte a due problematiche: una giuridica, conseguente alla disattesa di una norma di legge, e l’altra altrettan- to significativa di ordine etico. Da un lato troviamo medici legali non iscritti all’albo degli odontoiatri, che visitano e valutano in campo odontoiatrico senza avvalersi di un consulente, quando solo chi è iscrit- to all’albo degli odontoiatri può fare diagnosi odontoiatrica, che insieme alla scelta terapeutica è il presup- posto di un corretto iter valutativo. Dall’altro lato, ci sono odontoiatri che, senza la necessaria competenza in materia legale, redigono pseudo- elaborati in qualità di consulenti, spingendosi ad affrontare la valu- tazione del danno. Ancor più grave, per le inevitabili conseguenze, la loro nomina a CTU più per cono- scenza della persona che della ma- teria. Il futuro della medicina legale in ambito odontoiatrico deve perse- guire e raggiungere alcuni obiettivi fondamentali: – il rispetto dei ruoli dal punto di vista giuridico e da quello etico; – la sinergia operativa tra legali e consulenti; – la scelta dei consulenti, di parte o, soprattutto, d’ufficio, in rela- zione alla competenza; – la formazione specifica dell’o- dontoiatra in materia medico- legale; – il costante aggiornamento pro- fessionale. Sono auspicabili nomine collegia- li o di professionisti distinti per competenza e professionalità, con i requisiti necessari a supporto del loro delicato ruolo. Affinché tutti i punti possano realizzarsi, coloro che si occupano della materia in sedi istituzionali, debbono ripro- porre e sostenere concordemente un progetto proposto da più parti in passato, in tempi forse non ancora maturi. Far nascere la Scuola di spe- cializzazione in odontoiatria legale e forense per i laureati in odontoia- tria (gli unici che fra una quindicina d’anni svolgeranno la professione), consentirà l’acquisizione struttu- rata delle competenze in materia medico-legale odontoiatrica. Al di là degli aspetti definiti “legali” (at- tività di consulenza e valutazione del danno odontostomatologico), tale formazione comprenderà, per completezza, l’insegnamento de- gli aspetti forensi legati al compito identificativo. Anche nel piccolo mondo dell’O- dontoiatria legale, le regole da appli- care sono le stesse di cui la società ha assoluto bisogno: competenza, professionalità, serietà. Acquisita l’adeguata formazione, occorre rag- giungere competenza attraverso approfondimento e aggiornamento, per incarnare il ruolo con professio- nalità, alla luce di una condotta one- sta e prudente. *** Parla Pietro Di Michele, presidente SIOF, che ha organizzato il Congresso di Modena Arrivare al XVI Congresso nazionale SIOF sicuramente vuol dire qualco- sa di molto importante. Abbiamo percepito la necessità dalla base, tra noi odontoiatri, di fare formazione al fianco dei medici legali, superan- do in questo modo l’art. 62 del Co- dice deontologico, perché questa è una disciplina che va spiegata e af- frontata con gradualità. La SIOF ha nella propria missione il compito di formare gli odontoiatri a saper leggere e parlare di aspetti forensi. Ma tutto questo richiede tempo, metodologia di approccio, sistematicità di visione, tracciabilità di atti clinici spesso trascurati per- ché ritenuti trascurabili. Richiede il saper affiancare il medico legale, senza prevaricare, ma dando il sup- porto specialistico delle sue compe- tenze professionali. La formazione richiede tempo, a vol- te anni, e non necessariamente que- sto comporta che possa diventare una specialità riconosciuta, perché è fatta da un insieme di fattori etici, giuridici,clinicievidentietracciabili, dotati di imparzialità e diplomazia, >> pagina 7 Claudio Buccelli Chantal Milani Marco Brady Bucci Pietro Di Michele Roberto M. Cristofanini

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