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Dental Tribune Italian Edition No. 5, 2017

Dental Tribune Italian Edition - Maggio 2017 Consulente Legale 27 L’avv. Silvia Stefanelli: «Con la Legge Gelli per l’odontoiatra una responsabilità diversa» Dopo un percorso legislativo durato anni, è finalmente stata approvata la nuova legge sulla responsabilità sanitaria (il c.d. Ddl. Gelli), che innova profondamente i principi inerenti. Pubblichiamo un primo commento dell’avv.ssa Silvia Stefanelli, contitolare di un affermato studio legale di Bologna, inerente alle novità specifiche riguardanti il settore odontoiatrico. L’impatto della riforma per il settore è legato in primo luogo alla bipartizione dei sistemi di responsabilità (art. 7) che diver- sifica le responsabilità a seconda di come viene esercitata la professione. L’odontoiatra infatti che opera come libero professionista sarà soggetto alla medesima responsabilità di oggi (avente natura contrattuale), mentre quello che opera all’interno di una strut- tura complessa (ad esempio, un ambulatorio odontoiatrico) vedrà trasformato e alleggerito il proprio regime di responsa- bilità. In questo secondo caso infatti si applicheranno le regole della responsabilità extracontrattuale, il cui onere probatorio in capo al sanitario è più leggero e il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria passa da 10 a 5 anni. La struttura odontoiatrica che ha risarcito il paziente potrà poi agire in rivalsa nei confronti dell’odontoiatra che ha posto in es- sere la prestazione, ma soltanto laddove la sua condotta sia stata caratterizzata da dolo o colpa grave (art. 9). Un altro elemento di assoluto rilievo è l’obbligo, per tutti, di dotarsi obbligatoriamente di una assicurazione o comunque di porre in essere altre misure analoghe per risarcire i pazien- ti danneggiati (art. 10) e la possibilità per il paziente danneg- giato di agire indirettamente nei confronti dell’assicurazione (art. 12). Tali profili assicurativi rappresenteranno senza dub- bio un problema per le strutture odontoiatriche complesse e per i network, essendo l’offerta di pacchetti assicurativi in quest’ambito molto scarsa. Vi sono poi altre novità – passate un po’ sotto silenzio – che sono invece, a parer mio, di ampio rilievo. Le più significative sono, senz’altro, le seguenti. • La previsione che la sicurezza delle cure è un aspetto costitutivo dell’art. 32 della Cost. (art. 1): tale profilo si declina in diversi adempimenti, quali l’obbligo per ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, di trasmettere i dati relativi a rischi, eventi avversi e contenzioso al Cen- tro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, istituito in ciascuna regione, il quale, a propria volta, trasmetterà dette informazioni all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sani- tà, da istituirsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (artt. 2 e 3). • Da ultimo l’obbligo di trasparenza dei dati (art. 4), in forza del quale sia le strutture sanitarie pubbliche sia private dovran- no rendere disponibili sui propri siti Internet i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, come raccolti nell’ambito della propria at- tività di risk management. Pacifico quindi che la nuova legge, nel cambiare sostan- zialmente il regime della responsabilità e nell’istitu- ire obblighi di trasparenza, richiederà di ripensare le strategie e di rivedere le mo- dalità organizzative interne allo studio o alla struttura. Avv.ssa Silvia Stefanelli Come regolare la rivalsa sul professionista della struttura sanitaria privata? Fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria vi è senz’altro l’azione di rivalsa che la struttura sanitaria privata, condannata a risarcire il danno al paziente, può esercitare sul professionista collaboratore resosi materialmente responsabile dell’inadempimento. Disciplinata dall’art. 9 di detta legge, «l’azione può essere esercitata avanti al giudice ordinario, solo se la condotta del professionista sanitario sia stata caratterizzata da dolo o col- pa grave. Qualora egli non sia stato direttamente convenuto dal paziente nel giudizio risarcitorio – e sia stata chiamata in causa, dunque, soltanto la struttura in cui opera – l’azione può essere esercitata dalla stessa entro 1 anno dal pagamento, a pena di decadenza. Inoltre, sempre nel caso in cui il collabo- ratore non sia stato parte del giudizio risarcitorio, la decisione pronunciata dal Giudice non fa stato nel giudizio di rivalsa né può essere opposta al professionista l’eventuale transazione raggiunta fra struttura e paziente». L’azione si fonda, dunque, sul diritto riconosciuto a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di rivalersi sugli altri se- condo la ripartizione interna delle rispettive responsabilità. In tal senso occorre tenere presente che, se è vero che la struttu- ra non può trasferire integralmente sui propri collaboratori il rischio dell’attività d’impresa, è altrettanto vero che misura e natura della rivalsa sul collaboratore possono essere oggetto di apposita disciplina in caso di condanna al risarcimento in capo alla struttura. Perché, dunque, non ragionare in questi termini in sede di redazione del contratto di collaborazione professio- nale? Potrebbe essere, infatti, questa la sede in cui definire in maniera circostanziata, ad esempio, quali siano le condotte del collaboratore in presenza delle quali si deve ritenere ricorrente la «colpa grave» posta dalla norma per potere la struttura riva- lersi verso il professionista. In tal senso, potrebbero essere considerati rilevanti non solo le gravi inadempienze del sanitario sotto il profilo clinico ma anche, ad esempio, quelle di carattere organizzativo (tenuta della cartella clinica, modalità di informazione e raccolta del consenso del paziente, ecc.). Ancora una volta, dunque, il contratto di collaborazione se correttamente e oculatamente redatto, può semplificare la disciplina dei rapporti fra struttura sanitaria e collaboratore in un settore dove può risul- tare opportuno chiarire sin da subito che cosa debba in- tendersi come «colpa grave» e quali condotte del sanitario debbano ritenersi rientrare nella categoria, per, evidente- mente, semplificare e rendere più fluidi i rapporti di collabo- razione professionale. Avv. Silvia Pari, Studio legale Stefanelli & Stefanelli Obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie La legge 8 marzo 2017 n. 24 (in vigore dal 1° aprile) ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni in materia di respon- sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l’ob- bligo per ciascun esercente la professione sanitaria (indipenden- temente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie pubbliche o private) di stipulare, con oneri a proprio carico, un’ade- guata polizza di assicurazione per colpa grave. La legge prevede che con Decreto del Ministro dello sviluppo eco- nomico (da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa) vengano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Tuttavia il legislatore ha già fissato dei “paletti” molto precisi, im- ponendo che la polizza preveda una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’assicurazione durante la vigenza della polizza (retroattività). Non solo: in caso di cessazio- ne dell’attività professionale, deve anche essere previsto un perio- do di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti illeciti verificatisi durante la vigenza della polizza stessa. Il tema della responsabilità professionale sanitaria è stato oggetto di accesi dibattiti (anche mediatici), di importanti sentenze e di sva- riati testi legislativi di riforma della materia (si pensi al cosiddetto “Decreto Balduzzi”). Ciò è comprensibile perché la salute del cittadino è bene costituzio- nalmente garantito e, purtroppo, molti sono stati i casi di malasa- nità che hanno suscitato sdegno e preoccupazione. Ci si dimentica troppo spesso, tuttavia, che la stragrande maggio- ranza dei professionisti della Sanità lavora con dedizione e serietà salvando vite o, comunque, migliorando la salute del paziente. Questa nuova legge risponde all’esigenza di porre un freno al proli- ferare del contenzioso nei confronti della classe medica e sanitaria in generale e introduce strumenti utili anche a tutela del cittadino (si pensi all’istituzione del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). Tuttavia il legislatore non si è posto il problema che il professioni- sta sanitario ingiustamente accusato di errori si trovi comunque costretto a difendersi nel processo e che, in caso di assoluzione (nel penale) o di rigetto della domanda attorea (nel civile), non vi sia automatica restituzione delle spese legali e peritali sostenute per la difesa. Quindi, nel stipulare una poliz- za assicurativa, il professionista dovrà chiedere anche una co- pertura per dette spese, a meno che i decreti attuativi del mi- nistero non prevedano, come requisito minimo, tale ulteriore garanzia. Avv. Fabrizio Mastro

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