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Dental Tribune Italian Edition No. 2, 2017

4 Dental Tribune Italian Edition - Febbraio 2017 Gestione dello Studio Le Società Tra Professionisti (STP): natura e prospettive dopo il parere espresso da MISE Con il parere n. 415099 del 23 dicem- bre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha apportato un chiarimento in merito a un problema giàdibattuto:ossiachel’attivitàdiuno studio professionale (quindi medico e odontoiatrico), non di ambulatorio, può svolgersi sotto forma di Società Tra Professionisti (STP), oltreché come associazione di studi. Occorreaquestopuntosubitochiarire i concetti di base: lo studio, aperto al pubblico dei pazienti e basato su rap- porto contrattuale fiduciario, è dove un professionista esercita l’attività in autonomia. A sancire il carattere per- sonale delle sue prestazioni e a distin- guerlodall’imprenditorevalgonol’art. 2229 CC e la legge 1815/1939, artt. 1 e 2 (iscrizione in appositi albi). L’ambulatorio, fondato sull’articolo 193 del Testo unico leggi sanitarie (R.D. 1265/1934), è impresa (artt. 2082 e se- guenti CC) e risponde giuridicamente secondotrediversitipidiresponsabili- tà:imprenditoriale(rispondeiltitolare dell’autorizzazione), tecnico-organiz- zativa (risponde il direttore sanitario) e professionale (il medico o il dentista che fornisce la prestazione). Terza figura giuridica sulla quale il MISE ha espresso un parere attraver- so la sua circolare è la STP prevista dall’articolo 10 della L. 12/11/2011, n. 183. Successivamente per la pratica attuazione della normativa è stato emanato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 sul“Regolamentoinmateriadisocietà per l’esercizio di attività professionali regolamentatenelsistemaordinistico, aisensidell’articolo10,comma10,del- la legge 12 novembre 2011, n. 183”. Premesso che le STP possono essere costituite applicando i modelli socie- tari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e che possono quin- di costituirsi sotto forma di società in nome collettivo, in accomandita sem- plice, per azioni, a responsabilità limi- tata e società cooperative, vediamo, nel campo odontoiatrico, le principali differenze tra STP e i vari centri odon- toiatrici o poliambulatori costituiti semplicemente sotto forma dei pre- detti modelli societari. Diciamo subito che sono limitate e in alcuni casi penalizzanti. Sicuramente nelle STP non risulta l’obbligo della no- mina del direttore sanitario, in molti casi unico ed effettivo vantaggio. Inol- tre, la società tra professionisti può es- serecostituitaperl’eserciziodipiùpro- fessioni. Da qui le seguenti definizioni: • Società tra professionisti (o STP): è costituita secondo uno qualsiasi deimodellisocietariconsentitiche abbia a oggetto l’esercizio di una o più attività professionali; • STP mono-disciplinare: costituita come STP avente un oggetto so- ciale che prevede l’esercizio di una sola attività professionale; • STP multi-disciplinare: costituita come STP avente un oggetto so- ciale che prevede l’esercizio di più attività professionali. Una disposizione particolarmente importante che la caratterizza è l’am- missione in qualità di soci dei soli pro- fessionisti iscritti a ordini, albi e colle- gi, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Il nume- ro dei primi e la loro partecipazione al capitale deve determinare la maggio- ranza di due terzi nella deliberazioni o decisioni dei soci. Oggetto ancora di dibattito se la si possa costituire come societàuni-personale.Lapartecipazio- ne a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra tra professio- nisti. Uno degli argomenti principali relativo alle STP riguarda la tipologia del reddito prodot- to, che non è stata definita dal legisla- tore né nell’ambito dell’articolo 10 della legge 183/2011 né con il regolamento emanato con il D.M. 34/2013. Di qui varie interpretazioni; l’A- genzia delle Entrate ha tuttavia indi- cato che sono soggette alla disciplina legaledelmodellosocietarioprescelto. Quindi il reddito prodotto assume la natura di reddito di impresa, con l’ap- plicazione delle regole contabili previ- ste per tale tipologia (contabilità per competenza).Dalpuntodivistafiscale non sussistono pertanto differenze tra STP e centri odontoiatrici costituiti sotto forma societaria. La presenza di società tra professionisti nel campo odontoiatrico è estremamente limita- ta. Occorrono nuove norme e chiari- menti per rendere effettivamente più conveniente lo svolgimento di attività professionale come STP. «Non tutto è risolto tramite un parere, seppur importante, di un Ministero – ribadisce il presidente CAO, Giuseppe Renzo – perché la normativa di cui all’art. 10 commi 3-11 della legge n. 183/2011edelsuccessivoD.M.8febbra- io 2013 n. 34, appena citato, non è par- ticolarmente chiara. Resta comunque il punto decisamente condivisibile per cui qualsiasi società che intenda esercitare attività professionale odon- toiatrica dovrà utilizzare la forma della STP e quindi garantire che siano soltanto gli iscritti agli albi a svolgere la professione intellettuale protetta». In buona sostanza si tratta di un pas- so importante che necessiterà però di ulteriori interventi che, come compo- nente odontoiatrica della Federazione, stiamo già studiando per dare concre- ta applicazione a un principio giuri- dico diretto a garantire al meglio una vera tutela della salute. Maurizio

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