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Implant Tribune Italian Edition No.3, 2016

29 Implant Tribune Italian Edition - Settembre 2016 Medicina Legale Cultura Formazione AggiornAmento da oltre 30 anni punto di riferimento per l’attività odontoiatrica nazionale OrtODONZIa e IMPlaNtOlOGIa Via P. a Quaracchi 48 - 50019 Sesto Fiorentino - FIreNZe tel. 055.304458 - Fax 055.304455 - e-mail: iso@leone.it Consulta la programmazione didattica 2016 su: www.leone.it/iso/ oppure seguici su: www.facebook/ISOCorsi Struttura di 1.000 mq laboratorio odontotecnico aula Magna Relatori italiani e internazionali Interventi su paziente Studio dentistico con 2 riuniti Telecamere endorali ed extraorali Ambiente Active Classroom Dispositivi multimediali Aule polivalenti ISO ISTITUTO S T U D I ODONTOIATRICI ® IT-10-16 < < pagina 28 A correzione di quanto proposto nella precedente ATP, va segnala- to che non si ritiene utile estrarre i 5 impianti introdotti dal dr. xxx, vista la loro stabilità e l’assenza di aree infiammatorie ossee. Al con- trario, un intervento di estrazione di tali impianti potrebbe danneg- giare l’osso residuo alveolare e creare problemi maggiori nella ri- abilitazione protesica. I 5 impianti inseriti dal dr. xxx appaiono stabi- li e privi di segni di infiammazioni o mobilità anche a distanza di più di 3 anni, configurando criteri di successo implantare». Leggiamo, infine, dalla sentenza del giudice del 2012: «L’espletata consulenza tecnica d’ufficio, i cui risultati – anche alla luce dei chia- rimenti scritti fomiti dal CTU in ordine alle apparenti discrasie tra le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo ante causam e quelle della relazione peritale de- positata in corso di causa – il giu- dicante condivide e fa propri per l’accuratezza e l’esaustività con le quali sono stati raccolti e per l’inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di va- lutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento rag- giunto, fondato su un compiuto esame anamnestico e obiettivo e su uno studio della documentazio- ne prodotta…». Conclusione? Ci sarebbe ovvia- mente molto da dire e scrivere a riguardo dal punto vista clinico e squisitamente medico-legale. Alla luce di quanto descritto voglia- mo sottolineare due aspetti che riteniamo fondamentali nell’iter procedurale, oltreché incompren- sibili. 1. L’evidente e totale inversione di valutazione che il medesimo CTU pone nell’ATP prima e nel- la CTU poi. Innanzitutto la nomina del medesimo consulente, in ATP e CTU, risulta prassi già di per sé inconsueta nell’iter giuridico del settore. L’aspetto macrosco- pico appare poi la totale inver- sione di pensiero e di valuta- zione che il CTU pone nelle due perizie. Non due valutazioni difformi, si badi bene, o con più o meno varianti, ma due preci- se e decise posizioni totalmen- te opposte che, a rigor di logica, non sembrano venire partorite dallo stesso consulente. Tale comportamento ha determina- to percorsi medico-legali e giu- ridici distorti, incomprensibili e ingiusti. Non si contestano qui le opinio- ni e le scelte del CTU poiché, in quanto “occhiale” del giudice, dovrebbero valutare non per libero arbitrio ma per profon- do convincimento, ma si critica l’inversione di percorso adotta- ta, sotto ogni profilo, in primis deontologico, con il giudice che sottolinea l’accuratezza e l’e- saustività dello scritto del CTU. 2. L’aspetto sinusitico che la pa- ziente ha lamentato come con- seguenza degli interventi subi- ti. A riguardo, riteniamo che le possibilità possono essere sola- mente due: a. la paziente non presenta- va alcuna problematica a riguardo prima degli inter- venti chirurgici, e quindi i medesimi rafforzano un nesso di causalità pratica- mente certo; b. presentava già una patolo- gia sinusitica e quindi una controindicazione assoluta ATP = Accertamento Tecnico Preventivo CTP = Consulente Tecnico di Parte La figura tecnica (in questo caso odontoiatra) che tutela gli interessi della parte che rappresenta nell’ambito della controversia. CTU = Consulente Tecnico d’Ufficio La figura tecnica nominata dal giudice, che di fatto lo rappresenta nello svolgimento dei lavori peritali, alla quale il giudice pone dei quesiti e chiede risposte precise. Incarico di enorme responsabilità, accettato sotto giuramento di ben adempiere secondo i più alti principi. legenda alla chirurgia implantare. Sempre in ossequio alla libertà di interpretazione del CTU, ci si domanda quale delle due ipotesi il consulente abbia fatto sua e la costatazione che, indipendente- mente dalla scelta adottata, la re- sponsabilità del terapeuta risulta evidente e provata. In conclusione, restano determinati interrogativi e perplessità, di non poco conto, formali e sostanziali. Di certo, in- discutibile è l’enorme dispendio di tempo, denaro e sofferenza (psico- fisica) da parte della paziente. Mario Turani L’articolo è stato pubblicato su Dental Tribune Italian Edition, luglio+agosto 2016.

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