Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Italian Edition

5Dental Tribune Italian Edition - Febbraio 2016 Gestione dello Studio Disegno di legge sul lavoro autonomo Via libera dal Consiglio dei Ministri Via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge sul lavoro autonomo. Confermati i fondi europei, formazione deducibile e più tutele di welfare per professionisti e partite Iva. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso disegno di legge per la tutela del “lavoro autonomo non imprenditoriale”. In Italia, come in Europa, i professionisti vengono parificati ai pic- coli imprenditori. Deducibilità dell’aggiornamento professionale e tutela del credito. Poletti: «Il rischio più grande di un professio- nista è che il clienti non paghi». Il provvedimento, proposto dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, riguarda tutti i prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, quindi anche i liberi professionisti. Le principali misure sono state anticipate in conferenza stampa a Palazzo Chigi dallo stesso ministro Poletti, che ha messo l’accento sulla novità della copertura assicurativa controilrischiodiinsolvenzadeiclienti.«Èilrischiopiùgrandedi un professionista», ha detto il Ministro, che ha spiegato la novità come uno stimolo alle assicurazioni a fornire strumenti di coper- tura la cui spesa potrà essere interamente deducibile. “Piccoli imprenditori” ai fini dell’accesso ai PON e POR Il DDL (Misure per la tutela del lavoro autonomo non impren- ditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) è un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2016. La manovra finanziaria ha già contemplato il diritto di accesso dei professionisti italiani ai fondi strutturali europei; ora, questo DDL va a perfezionare la norma, introducendo definitivamente nell’ordinamento nazio- nale la parificazione giuridica del professionista allo status di “piccolo imprenditore” quale è considerato dall’Europa. La pa- rificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori vale ai fini dell’accesso ai PON (Programmi Operativi Nazionali) e ai POR (Programmi Operativi Regionali) a valere sui fondi struttu- rali europei (Fondo sociale europeo – FSE; Fondo europeo di svi- luppo regionale – FESR; Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP). Agevolazioni fiscali per l’aggiornamento e la tutela del credito professionale Al riguardo, il DDL introduce misure consistenti nella deducibi- lità: del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e so- stegno all’autoimprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; del 100% delle spese per la partecipazione a convegni, congressi ecorsidiaggiornamentoprofessionale,einmisuraintegraledel- le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da for- meassicurativeodisolidarietà,alloscopodifavorirelastipuladi tali polizze e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del merca- to assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo. Maternità e malattia Viene riconosciuto il diritto di percepire l’indennità di ma- ternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del par- to e i 3 mesi successivi, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro cui tali lavoratori possono usu- fruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un pe- riodo massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. Viene inoltre prevista la sospensione, senza dirit- to al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori au- tonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino a un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgi- mento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Introdotta, infine, la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia, in base alla quale i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera. Fonte: Confprofessioni

Sito