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Dental Tribune Italian Edition

4 Dental Tribune Italian Edition - Febbraio 2016Gestione dello Studio Antitrust, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso FNOMCeO Quale pubblicità dopo la decisione del Consiglio di Stato? Il 19 gennaio è stata depositata nella segreteria del Consiglio di Stato la sentenza che ha accolto l’appello della FNOMCeO, annullando il provvedimento dell’Antitrust, che nel settem- bre 2014 aveva sanzionato la Federazione per un ammon- tare di 831.816 euro, sanzione poi dimezzata dal Tar Lazio e successivamente sospesa. Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione FNOMCeO, dichiarando prescritto l’illecito am- ministrativo. Sulla sentenza, che mette di fatto la parola “fine” a una vi- cenda che dura da un anno e mezzo, ecco il commento del presidente FNOMCeO, Roberta Chersevani: «Uno dei primi problemi che ho dovuto affrontare all’inizio del mio man- dato – dice – è stata proprio questa sentenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che andava a pe- nalizzare gli articoli del nostro Codice deontologico, equi- parandoci a un’associazione di imprese. Ora, la sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa ha accolto l’appello FNOMCeO, annullando il provvedimento di condanna del settembre 2014, che prevedeva in un primo momento una multa di oltre 800 mila euro. La sentenza è per noi una vittoria, anche se i giudici non sono en- trati nel merito della questione. L’esito di questa vicenda ci consente, in ogni caso, di riaffermare ancora una volta la libertà e l’indipendenza della deontologia professiona- le e dei suoi principi etici e civili, con l’obiettivo della tutela dei diritti dei cittadini. Quando si parla di salute – sottolinea Chersevani –, le persone devono essere messe nelle condizio- ni di poter scegliere in libertà e consapevolezza, senza subire danni da messaggi pubblicitari fuorvianti. Auspico – conclu- de – che questo momento positivo possa essere foriero di al- tre situazioni favorevoli, per il cui raggiungimento i medici e gli odontoiatri si dimostrino ancora compatti nella difesa della professione, che esiste perché è a tutela della salute dei cittadini». Ufficio stampa FNOMCeO < pagina 1 • Le si affianca il Codice deontologico che nella versione del maggio 2014 non ri- chiama più il criterio del «decoro» ma stabilisce comunque che la pubblicità deve «prudente, obiettiva, pertinente», stabilendo anche il divieto di pubblicità comparativa. • Il provvedimento AGCM 25078/2014 – pur dichiarato formalmente prescritto dal Consiglio di Stato 167/2016 – aveva comunque accertato sotto il profilo di fatto che l’interpretazione della pubbli- cità da parte degli ordini è tale di limi- tare la concorrenza, attraverso un «uti- lizzo strumentale» del procedimento disciplinare. • Il TAR Lazio nella sentenza 4943/2015 aveva altresì stabilito che le norme de- ontologiche restrittive della disciplina pubblicitaria non potevano essere ema- nate proprio perché non possono essere stabiliti limiti ulteriori rispetto a quello della legge 248/2006. Chiarito il quadro, vediamo i criteri e le re- gole ai quali è opportuno attenersi d’ora in poi. Reputo opportuno in questa sede sof- fermarsi su alcuni punti cardine. Il criterio percettivo Secondo il disposto della legge 248/2006 i due principi sostanziali da rispettare sono trasparenza e correttezza. Il rispetto però deve passare attraverso il criterio percetti- vo: vale a dire che la pubblicità non va va- lutata con gli occhi del tecnico o del clinico ma con quelli del paziente. Ciò che rileva in sostanza è la percezione che il paziente ha del messaggio che riceve: se la percezione rispecchia ciò che avviene nella realtà, il messaggio sarà corretto; se viceversa quella che si riceve non coincide con la realtà, la pubblicità sarà ingannevole. Il mio consiglio quindi è sempre quello di sottoporre la pubblicità a un paziente me- dio, per valutare qual è la sua percezione del messaggio Il criterio delle prove L’accertamento della ingannevolezza o meno della pubblicità sanitaria spetta agli ordini professionali (art. 2 legge 248/2006). Nulla dice tuttavia la legge circa le modalità per effettuare il controllo Solitamente gli ordini svolgono una valuta- zione di natura formale: vale a dire analizza- no la pubblicità (ad esempio, un volantino) e, senza indagini di fatto, assumono decisioni sulla sua veridicità o meno, solamente sulla base del messaggio contenuto. Sul punto è intervenuta la Cassazione Civile 17 gennaio 2014 n. 870, la quale ha invece stabili- to che gli ordini devono dare prova, in concre- to, di quali sono gli aspetti di non veridicità e non trasparenza del messaggio. Se quindi non vi è dubbio che l’onere delle prova sia in capo agli ordini, ciò non toglie che è buona regola mettersi nelle condizioni di dare prova di ciò che si afferma in pubblicità. Quindi quando si decide un messaggio è op- portuno valutare se si può dare prova con- creta di quanto si afferma. La pubblicità comparativa Quest’ ultimo aspetto merita una valutazio- ne a parte. Tale tipologia di pubblicità è poco diffusa nella nostra cultura. Ciò di cui invece si fa gran uso sono i claim pubblicitari cosiddet- ti iperbolici (ad es. “Ti sfidiamo a trovare di meglio!”). Essi non sono considerati ingan- nevoli dell’AGCM, perché si reputa che il cit- tadino sia consapevole che si tratta di una “esagerazione”. Al contrario, altri enti (tra cui lo IAP) valutano di «natura comparativa indiretta» tali tipologie di messaggio, con- siderandoli spesso ingannevoli. Non è dato sapere quale sarà l’orientamento degli ordi- ni, anche se è del tutto probabile che sia di tipo restrittivo. Occorre quindi valutare con attenzione se e quale claim eventualmente scegliere. Silvia Stefanelli, Avvocato in Bologna < pagina 1 Il Ddl presentato, che deve comunque passa- re al vaglio del Parlamento ed è stato ribat- tezzato “Statuto dei lavoratori autonomi”, introduce varie novità, tutele per la mater- nità e contro la disoccupazione, si accorda al nuovo regime dei minimi, rivede gli studi di settore. Ma al momento risponde perfet- tamente alle richieste di AIO la norma che rende deducibili al 100% (non più al 50%) le spese di formazione continua. Saranno ri- compresi nell’agevolazione fiscale anche i corsi di aggiornamento (sia quelli obbligatori sia quelli facoltativi), master e convegni. Si fa eccezione solo per le spese di viaggio vitto e alloggio. «Come erogatore di formazione continua da tempo AIO si batte per la totale deducibilità dal reddito dell’odontoiatra delle spese so- stenute per l’aggiornamento. Dal 2013, anno di produzione del documento “Tavolo del dentale” i benefici fiscali per gli investimen- ti in ricerca, sviluppo e aggiornamento sono una richiesta costante alle istituzioni insie- me alla totale deducibilità delle spese odon- toiatriche dei pazienti; favorire lo sviluppo di una professione in tempi di crisi è una mossa indispensabile per il rilancio del set- tore», spiega Lai. L’associazione ora “punta” agli studi di settore, un tema in cui «soprat- tutto per i colleghi più giovani e con le spalle meno coperte dal punto di vista economico, chiediamo un’interlocuzione con il Governo, visto che ha annunciato al Sole 24 Ore che ci metterà le mani». Il Ddl sul lavoro autonomo, infine, introduce la polizza assicurativa con- tro il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte dei clienti. che sarà integralmente de- ducibile fino a un tetto di 10 mila euro. Ufficio Stampa AIO Totale deducibilità delle spese ECM

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