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Dental Tribune Italian Edition

9Dental Tribune Italian Edition - Gennaio 2016 Il Consulente Fiscale << pagina 8 I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deri- va da: – errore di persona; – evidente errore logico o di cal- colo; – errore sul presupposto dell’im- posta; – doppia imposizione; – mancata considerazione di paga- menti regolarmente eseguiti; – mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); – sussistenza dei requisiti per frui- re di deduzioni, detrazioni o regi- mi agevolativi, precedentemente negati; – errore materiale del contri- buente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se: – il giudizio è ancora pendente; – l’atto è divenuto ormai definiti- vo per decorso dei termini per ricorrere; – il contribuente ha presentato ri- corso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissi- bilità, improcedibilità, irricevibi- lità) con sentenza passata in giu- dicato. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’an- nullamento degli atti ad esso conse- quenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della con- seguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’ob- bligo di restituzione delle somme ri- scosse sulla base degli atti annullati. Poiché l’autotutela è per l’Ammini- strazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presenta- zione del ricorso al giudice tributa- rio. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inu- tilmente tali termini. L’accertamento con adesione è un procedimento un po’ più comples- so. Questo istituto è disciplinato dagli art. 5, 6 e 12 D.lgs. n. 218/1997 e consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributa- ria. Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accer- tamento, quando per esempio è sta- to notificato un processo verbale di constatazione, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricor- so davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più im- portanti imposte dirette e indirette 1. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Il nuovo rav- vedimento operoso e riflessi sull’accer- tamento e sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario. Atti del Convegno 18 marzo 2015. 2. Batalocco P., Colasanti A, Gli istituti de- flattivi del contenzioso tributario, justice. luiss.it 2014. 3. Fonti normative: Circolare n. 23/E del 09/06/2015; Art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997; DM 11/2/1997 n. 37; D.Lgs. 19/06/1997 n. 218. bibliografia 1. Gli strumenti deflattivi del contenzioso tri- butario sono l’insieme dei provvedimenti che il legislatore ha adottato, nel corso de- gli ultimi anni, per diminuire il ricorso dei contribuenti al processo tributario per la definizione di una pretesa erariale. 2. L’invito a comparire è l’atto attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria invi- ta il contribuente a presentarsi presso gli uffici finanziari per discutere una pretesa tributaria. 3. Il processo verbale di constatazione è l’atto con cui si conclude l’attività di control- lo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di finanza presso il domicilio fiscale del contribuente e in cui sono in- dicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti 4. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento sono gli avvisi, attraverso i quali, l’Ammi- nistrazione finanziaria richiede al contri- buente il pagamento di imposte (avviso di liquidazione) o di maggiori imposte (avviso di accertamento) e fissa i termini entro cui adempiere. 5. Il ravvedimento operoso è lo stru- mento attraverso il quale un contri- buente può regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e al- tre irregolarità fiscali, in modo spon- taneo, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. 6. Le cause di preclusione al ravvedimen- to operoso sono le condizioni che fino al 31/12/2014 ne impedivano l’utilizzo da parte del contribuente, in particolare il contribuente non poteva più effettuare la regolarizzazione spontanea dal momento in cui erano iniziati i controlli dell’Ammi- nistrazione finanziaria o gli accessi della Guardia di Finanza. 7. I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate sono: IRPEF, addizionali regio- nali IRPEF, addizionali comunali IRPEF, IRES, IRAP, IVA. 8. Compliance: l’insieme dei provvedimenti posti in atto dal legislatore per favorire l’a- dempimento dell’obbligazione tributaria. note e può essere attivata tanto dal con- tribuente quanto dall’ufficio dell’A- genzia delle Entrate nella cui circo- scrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. Normalmente è il contribuente che si attiva. Egli può avviare la procedura presentan- do una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione. La doman- da di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefoni- co, deve essere presentata – prima dell’impugnazione dell’avviso di ac- certamento innanzi alla Commissio- ne tributaria provinciale – all’ufficio che lo ha emesso entro 60 giorni dal- la notifica dell’atto mediante conse- gna diretta o a mezzo posta, sempre raccomandata con avviso di ricevi- mento. Nel caso di invio dell’istanza per posta ordinaria vale la data di ar- rivo all’ufficio, mentre vale la data di spedizione se inviata mediante plico raccomandato senza busta con avvi- so di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche tele- fonicamente, l’invito a comparire. Il raggiungimento o meno dell’accor- do avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il con- tribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i con- tenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione che va sotto- scritto da entrambe le parti. L’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario. Versamento delle somme dovute Il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23. Il contribuente può scegliere di effet- tuare il pagamento: – in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto; – in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di ugua- le importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termi- ne di 20 giorni dalla redazione dell’atto. Questo istituto, offre degli indubbi vantaggi, dà al contribuente la pos- sibilità di ridefinire la pretesa tribu- taria attraverso un contradditorio e se il procedimento si conclude positivamente, le sanzioni vengo- no ridotte a un terzo del minimo. Ancora più vantaggioso può essere l’abbinamento di questo istituto con il nuovo ravvedimento operoso. Per esempio in caso di notifica di un pro- cesso verbale di constatazione i con- tribuente potrebbe utilizzare il rav- vedimento per le violazioni che sono meno difendibili poi, attendere la notifica dell’avviso di accertamento per ridefinire la rimanente pretesa tributaria attraverso l’accertamento con adesione. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può sempre presentare ricorso al giudice tribu- tario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio. La domanda di accertamento con adesione sospende i termini per 90 giorni, portando la scadenza per la presentazione del ricorso da 60 a 150 giorni. 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