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Dental Tribune Italian Edition

8 Dental Tribune Italian Edition - Gennaio 2016Il Consulente Fiscale Come e quando evitare il contenzioso tributario Riflessioni e aggiornamenti Monica Gatto Iscritta all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, all’albo dei revisori contabili e all’albo dei revisori degli enti locali, professionalmente è nata come aziendalista. Da diversi anni però si dedica alla professione di dottore commercialista e opera prevalentemente nelle aree della revisione, del controllo di gestione, e del contenzioso tributario. << pagina 1 I nuovi tratti del ravvedimento operoso5 , infatti, rendono l’istituto sovrapponibile alle predette forme di definizione per le quali è, per- tanto, disposta l’abrogazione dal 1° gennaio 2016. Cerchiamo di entrare più nel det- taglio: stiamo analizzando la situa- zione di un contribuente, sia esso persona fisica o persona giuridi- ca, nei cui confronti sono inizia- te delle operazioni di controllo e conseguentemente l’Amministra- zione finanziaria ha già emesso degli atti: avvisi bonari, richiesta di documenti, invio di questio- nari, inviti a comparire, processi verbali di constatazione. In questa situazione, fino al 31/12/2014 il con- tribuente non poteva accedere al ravvedimento operoso perché la regolarizzazione spontanea preve- deva, come condizione necessaria, che la violazione non fosse già sta- ta contestata, non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche e non fossero iniziate altre attività am- ministrative di accertamento (noti- fica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionario, ecc.). Entro tale termine, nel caso in cui si volesse evitare il contenzioso tributario si potevano utilizzare i seguenti stru- menti deflattivi in fase di abroga- zione. – La comunicazione dell’adesione ai processi verbali di constata- zione e ai contenuti degli inviti al contraddittorio. Il contri- buente poteva prestare adesio- ne ai processi verbali di consta- tazione in materia di imposte sui redditi e di IVA, che con- sentono l’emissione di accerta- menti parziali (articolo 41bis del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, comma quarto, Dpr n. 633/1972). L’adesione poteva riguardare esclusivamente il contenuto integrale del processo verbale di constatazione. Doveva avve- nire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale tramite una comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che lo aveva redatto. L’adesione ai processi verbali di constatazio- ne comportava l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge. – L’adesione all’invito al contrad- dittorio. Un altro istituto deflatti- vo del contenzioso è «la definizio- ne dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio». Introdotto dal decreto legge 185 del 2008, si applicava agli inviti al con- traddittorio che riguardano sia le imposte dirette sia quelle in- dirette (IVA, imposta di registro, sulle successioni, sulle donazio- ni, ecc.). In sostanza, il contri- buente che accettava i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i mo- tivi che l’hanno determinata, ot- teneva lo stesso regime agevola- to, in tema di sanzioni, previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione. La definizione si realizzava con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovu- te, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Versamento delle somme dovute Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23. Il contribuente poteva scegliere di effettuare il pagamento: – in unica soluzione; – in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di ugua- le importo (12 rate trimestrali se le somme dovute superano 51.645,69 euro). La legge di Stabilità 2015 ha volu- to rivedere questo impianto nor- mativo allungando i termini del ravvedimento operoso ed elimi- nandone le cause di preclusione6 . Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agen- zia delle Entrate7 . A tale fine, si fa presente che, tra i tributi ammini- strati dall’Agenzia delle Entrate, ri- entrano anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF. Esso è inutilizzabile solo dal momento della notifica degli atti di liquidazione e accertamen- to5 (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). Così trasformato l’istituto del rav- vedimento non si limita più a pre- miare il comportamento virtuoso del contribuente, ma diventa il mezzo per il raggiungimento di una nuova forma di cooperazione tra contribuente e Amministra- zione finanziaria («compliance»8 ) incentrata su strumenti volti a incentivare sempre più l’adem- pimento spontaneo. Perché il le- gislatore ha voluto incentivare la regolarizzazione spontanea anche a rischio di far apparire il nuovo ravvedimento come un “condono permanente”? La risposta è sem- FATTISPECIE SANZIONE IN MISURA RIDOTTA 1 Regolarizzazione omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 14 giorni. 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ravvedimento sprint. 2 Regolarizzazione omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 30 giorni. Art. 13 co.1/a. 1/10 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/10 = 3%). 3 Regolarizzazione dell’omessa dichiarazione entro 90 giorni. Art.13 co.1/c. 1/10 del minimo (ad esempio, omessa dichiarazione IRAP 258 x 1/10 = € 25). 4 Regolarizzazione omessi o tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 30 giorni. Art. 13 co.1/a bis 1/9 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/9 = 3,33%). 5 Regolarizzazione entro il termine di presenta- zione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, entro 1 anno. Art. 13 co.1/b 1/8 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/8 = 3,75%). 6 Regolarizzazione entro il termine di presen- tazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, entro 2 anni. Art. 13 co.1/b bis 1/7 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/7 = 4,29%)* *Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 7 Regolarizzazione oltre il termine di presen- tazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza, oltre 2 anni. Art. 13 co.1/b ter 1/6 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/6 = 5%)* *Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 8 Regolarizzazione dopo la constatazione della violazione della violazione, eccetto che per le violazioni in materia di scontrini fiscali/ ricevu- te fiscali. Art. 13 co.1/b quater. 1/5 del minimo (omesso versa- mento 30% x 1/5 = 6%)* *Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. plice: l’esecuzione forzata dell’ob- bligazione tributaria è diventata troppo onerosa, troppo dilaziona- ta nel tempo, con esiti non soddi- sfacenti. Il nuovo ravvedimento permette: 1. di regolarizzare anche violazio- ni già contestate, anche processi verbali di constatazione già no- tificati con l’applicazione di una sanzione pari a 1/5 del minimo; 2. di regolarizzare selettivamente solo alcune violazioni, per esem- pio quelle meno difendibili, e non altre che potrebbero essere me- glio negoziate successivamente alla notifica dell’avviso di accer- tamento durante la fase dell’ac- certamento con adesione o della mediazione o del contenzioso; 3. di regolarizzare le violazioni con- testate aventi rilevanza penale; finora, l’accesso al ravvedimento operoso ha consentito di ottene- re i benefici previsti dall’art. 13, D.lgs. 74/2000 ossia la riduzione della pena di 1/3 nonché la steri- lizzazione delle pene accessorie ma secondo lo “Schema di decre- to legislativo recante disposizio- ni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuen- te”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, ora in attesa del parere delle Commissioni par- lamentari (termine prorogato al 26 giugno 2015), che prevede, tra l’altro, la modifica dell’art. 13 del D.lgs. 74/2000, il pagamento del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del di- battimento di primo grado, an- che mediante le procedure con- ciliative, come il ravvedimento operoso, porterà: a) all’estinzione dei reati di (i) infedele dichiara- zione; (ii) omessa dichiarazione; (iii) omesso versamento IVA e (iv) omesso versamento ritenute; b) alla diminuzione fino alla metà della pena applicata per gli altri delitti nelle linee guida di rifor- ma del sistema penal-tributario è previsto che il pagamento del tributo e delle sanzioni (anche attraverso il ravvedimento) de- termini la estinzione del reato. Inoltre, secondo la giurispruden- za penale più recente, il ravvedi- mento del contribuente inibisce il sequestro preventivo e la confi- sca per equivalente; 4. di allungare i termini del rav- vedimento nei casi in cui la violazione non è ancora stata contestata. Non permette: 1. il pagamento dilazionato, preve- dendo il contestuale e integrale pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi; anche se, seppure precluso in astratto, l’Agenzia delle Entrate ha infine ammesso la validità del rav- vedimento eseguito in forma frazionata, benché «il limite all’effettuazione di tali ravvedi- menti scaglionati è rappresen- tato dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contri- buente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento; in tali circostanze, l’omesso versa- mento della parte di debito che residua non può beneficiare del- le riduzioni delle sanzioni pre- viste dal citato articolo 13 che, invece, andranno irrogate dagli Uffici, secondo le regole ordina- Tab. 1 - Ravvedimento operoso art. 13 D.lgs. 472/1997 con novità Legge di Stabilità 2015. rie» (cfr. Risoluzione 67/E del 23 giugno 2011). Ai fini del perfe- zionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato; 2. l’applicazione del cumulo giuri- dico delle sanzioni; ossia di quel- la modalità di calcolo delle san- zioni nei casi in cui le violazioni interessino più annualità o più tributi e risulti più favorevole al contribuente della somma delle sanzioni previste per le singole violazioni. Infine il ravvedimento non pre- clude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di control- lo e accertamento (art. 13, comma 1quater, D.lgs. 472/1997) e in ogni caso comporta la ripartenza dei termini di accertamento, limitata- mente agli elementi oggetto di va- riazione/integrazione. Oltre a questo nuovo aspetto dell’i- stituto, che diventa anche uno strumento deflattivo del conten- zioso tributario, il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) con- tinua a essere il mezzo attraverso il quale è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fi- scali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle viola- zioni e della relativa sanzione con le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Ma in che modo possiamo compor- tarci quando invece ci è stato noti- ficato un avviso di accertamento o di liquidazione? In questo caso non possiamo più azionare il ravvedi- mento operoso, ma il legislatore, negli anni, ha messo a disposizio- ne altri strumenti per evitare il contenzioso. Il primo e forse il più agevole è l’autotutela, che consiste nel potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare o revocare propri precedenti atti sulla base di una valutazione di opportunità che essa stessa è chiamata a compiere. Il contribuente deve inoltrare a mez- zo raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’ufficio che ha emanato l’atto una semplice domanda in car- ta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostra- re le tesi sostenute. Nella domanda occorre riportare: – l’atto di cui si chiede l’annulla- mento; – i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguen- za, annullabile in tutto o in parte. >> pagina 9

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