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Cosmetic dentistry_beauty & science

49dentistry 3_2015 cosmetic news _ medicina estetica Documento conclusivo della Consensus Conference Il presente documento esprime la posizione dei firmatari circa le competenze del medico odontoiatra nell’esecuzione di tratta- menti con finalità estetica. Tale esigenza è sorta a seguito della nota Ministero della Salute 17 settembre 2014 di trasmissione di un parere del Consiglio Superiore Sanita nel quale: «{si} esprime parere favorevole all’esecuzione da parte dell’o- dontoiatra, di terapie con finalità estetica, solo dove queste siano destinate ai sensi della legge 24 luglio 1984 n. 409, alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata” e non esclu- siva all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art. 2 della legge 409/1985». In sostanza: _ da una parte si ammette la piena legittimità delle terapie con finalità estetica poste in essere dal medico odontoiatra; _ dall’altra si pongono però due limiti: • il primo attiene alla non esclusività della cura estetica con necessaria correlazione a un più ampio iter tera- peutico di natura prettamente dentaria, • il secondo attiene alla delimitazione della zona sulla quale il medico odontoiatra può agire che – secondo il CSS – e solo “quella labiale”, con conseguente esclu- sione di “mascelle” e “relativi tessuti”. I firmatari del presente documento non concordano con la posizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanità in ragione del- le seguenti argomentazioni: _ è del tutto pacifico che la nozione di salute coincide con «uno stato di completo benessere fisico, mentale e socia- le e non solo nell’assenza di affezioni o malattie» (OMS, 1946); _ in tale ampia nozione di salute rientrano quindi, oggi, tutti i trattamenti con finalità estetica avendo gli stessi come obiettivo quello di consentire il raggiungimento di un gra- dimento e una piena accettazione da parte del paziente del proprio aspetto fisico; _ l’art. 2 della legge 409 che istituisce la figura dell’odonto- iatra stabilisce espressamente che «Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e ano- malie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medica- menti necessari all’esercizio della loro professione»; • la Cassazione Civile 22 novembre 2000 n. 15078 affer- ma che: «Non e, invero, sotto alcun profilo, revocabile in dubbio che la professione odontoiatrica sia una pro- fessione medica e che essa si concreti, nei limiti del suo specifico oggetto, nell’esercizio delle stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura che connotano l’esercizio di ogni professione medica […]. A parte, insomma, il restringimento dell’ambito nel quale opera, l’odontoia- tra è senz’altro medico (dei denti, secondo il significato etimologico del termine) e, entro tali limiti, esercita la professione medica» (giurisprudenza pacifica); _ non vi può essere pertanto alcun dubbio sulle competenze mediche generali esercitabili dal medico odontoiatra sul terzo medio e inferiore del viso, comprensive altresì dei trattamenti aventi finalità estetiche; _ tale ambito di attività sancito dalla legge e dalla giurispru- denza non può essere in alcun modo limitato dal Consiglio Superiore di Sanita che non ha potere legislativo in merito; _ peraltro, pur in assenza oggi di una scuola di specializ- zazione in Medicina estetica, esistono da tempo percorsi formativi pluriennali in materia, già avallati dallo stesso Ministero della Salute tramite ECM. In ragione delle argomentazioni di cui sopra i firmatari del presente documento manifestano il loro disaccordo con la po- sizione assunta dal Consiglio Superiore di Sanita ritenendo che la stessa non sia conforme all’attuale quadro giuridico. Gli stessi si impegnano a costruire un percorso culturale fina- lizzato a proporre Raccomandazioni cliniche per la gestione della medicina estetica in ambito odontoiatrico. Verona, 17 aprile 2015 FIRMATARI Rappresentanti Istituzionali POIESIS Dott. Ezio Costa, ANDI Dott. Aldo Nobili AIO Dott. Fausto Fiorile SUSO Dott. Pietro Di Michele SIMBEN Dott. Pier Michele Mandrillo AIME Prof. Gianluigi Bertuzzi AMPIS Dott.ssa Maria Albini SIMEO Dott. Antonio Guida SIOF Dott. Pietro Di Michele SIED Dott. Danilo Bacchiocchi AIDI Dott.ssa Gianna Nardi Prof. Antonio Scarano Università degli studi di Chieti Prof. Stefano Benedicenti UniversitàdegliStudidiGenova Esperti della materia Dott. Marco Scarpelli – ANDI Prof. Dario Betti Docente di medicina e odontoiatria legale Dott. Stefano Visintainer – POIESIS Dott.ssa Chantal Milani – SIOF Dott. Francesco Spatafora Avv. Dott. Silvia Stefanelli

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