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Dental Tribune Italian Edition No. 4, 2018

6 Gestione dello Studio Dental Tribune Italian Edition - Aprile 2018 Il nuovo consenso informato: un “ponte di comunicazione” tra medico e paziente Ha suscitato grande clamore me- diatico l’approvazione, sul filo di lana di fine legislatura, della Legge 219/2017 in vigore dal 31 gennaio, sul cosiddetto “Testamento biolo- gico”, ovvero sulla possibilità, ora normativamente riconosciuta, di esplicitare anche la propria volontà in ordine ai cosiddetti “trattamenti sanitari di fine vita”. La competenza specifica di un odontoiatra (ad esempio un implan- tologo) potrà essere esplicitata al pa- ziente anche inserendo nel modulo del consenso le proprie percentuali di successo o insuccesso, al fine di con- sentire una risk analysis preliminare da parte del paziente, coerentemente a quanto previsto dalla nuova legge sul- la responsabilità medica (Legge Gelli). Il consenso informato dovrà es- sere documentato per iscritto o at- traverso videoregistrazioni (articolo 1, quarto comma) ma anche raccolto «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del pazien- te»: ossia che il documento scritto sarà sempre lo strumento preferi- bile per facilità di acquisizione e di utilizzo probatorio in caso di con- tenzioso. Tuttavia ricordiamo che costituisce solo una traccia della co- municazione fatta al paziente, che dovrà essere personalizzata, non ge- nerica, per evitare l’invalidità della “relazione di cura”. > pagina 7 i DAT Tuttavia è rimasto ampiamen- te in sordina il fatto che oltre che disciplinare (Disposizioni Anticipate di Trattamento), la legge ridefinisce in maniera organica il consenso informato in ambito sa- nitario, riprendendo concetti giu- risprudenziali ed elaborazioni nor- mative da anni “pane quotidiano” per gli avvocati “sanitaristi” e cruc- cio per medici da sempre propensi più ad “operare” che a “informare”. Non è questa la sede per una com- piuta disamina della legge, ma non possiamo non soffermarci sulla defi- nizione di consenso informato e sul- le implicazioni che la stessa avrà, an- che in ambito odontoiatrico. All’art. 1 comma 2, leggiamo: «È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si l’autonomia decisionale del paziente e la compe- tenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico». incontrano A D V ( A 4 ) 2 1 0 x 2 9 7 La parola chiave, come possiamo notare è la relazione di cura e di fi- ducia, che si basa sul consenso in- formato. Quindi il consenso infor- mato è l’architrave su cui appoggia una relazione tra medico e pazien- te, basata sulla salute (relazione di cura) e permeata dalla fiducia. Il concetto di “trattamento sani- tario”, molto unilaterale, anzi uni- direzionale dal medico al paziente, lascia il posto a una relazione dua- listica alla quale il medico apporta la propria competenza (altra paro- la chiave) e nella quale il paziente esprime la propria fiducia sulla cura. Il consenso è dunque la condizione di validità della relazione di cura che introduce inevitabilmente, per il medico, un vero e proprio “obbligo di informazione” da svolgere secondo precisi standard comunicativi. Cosa significa in termini pratici e quali riflessi operativi avrà sull’atti- vità del medico in generale e dell’o- dontoiatra in particolare? Diciamo che il medico, rispetto al passato, dovrà maggiormente en- trare nell’ordine di idee che il con- senso informato non si esaurisce nella compilazione di un semplice modulo da parte del paziente (talvol- ta scaricato da internet o richiesto all’amico avvocato...) ma dovrà in- teragire con il paziente effettuando una comunicazione chiara e precisa sulle proprie competenze (lo chiede la legge), stato di salute del paziente, diagnosi, prognosi, rischi e benefici e tutto ciò che formalmente prevede la nuova normativa.

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