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Dental Tribune Italian Edition No. 12, 2016

10 Dental Tribune Italian Edition - Dicembre 2016 a cura del dott. Giancarlo Barbon Commissione Albo Odontoiatri OMCeO Monza e Brianza Odontoiatria in Ordine In questa seconda parte dell’intervista, dopo aver riassunto schematicamente (vedi algoritmo) quanto contenuto nel precedente articolo della rubrica Odontoiatria in Ordine, vengono analizzate in dettaglio le possibili sanzioni all’iscritto all’Ordine, derivanti dalla collegiale “decisione” assunta dalla Commissione relativamente a fatti che lo hanno portato a disattendere quanto contenuto nel codice deontologico e dopo essere stato sottoposto a procedimento disciplinare. Di seguito verranno descritte le modalità con cui il medico- odontoiatra, a sua volta, potrà o meno opporsi alla sanzione. Sanzioni e opposizioni del medico-odontoiatra sottoposto a procedimento disciplinare Avv. Poladas, in che cosa consiste precisamente la “decisione” sanzionatoria nei confronti dell’iscritto? È un atto formale complesso, redatto separatamente dal verbale a cui poi sarà allegato, risulta essere una vera e propria sentenza. Infatti nella sua compilazione viene dedicata molta at- tenzione alla motivazione che ha por- tato all’esito del “procedimento disci- plinare”, in quanto deve permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha condotto alla formazione del con- vincimento. Deve tener conto nel caso di specie, delle circostanze accertate, le prove assunte, le difese svolte e di ogni altro elemento emerso nel proce- dimento. In pratica la decisione tiene conto solo dei fatti addebitati ritenuti idonei a una valutazione disciplinare. Quali possono essere le sanzioni comminate al medico- odontoiatra? Innanzitutto bisogna ricordare che a seguito di “procedimento discipli- nare” può esitare anche la decisione di “assoluzione” per i fatti che hanno determinato la celebrazione nei con- fronti dell’iscritto. Al contrario, nell’i- potesi di ritenuta colpevolezza, le san- zioni disciplinari previste nell’art. 40 del D.P.R. 221/50 sono: 1. l’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricade- re nella mancanza commessa; 2. la censura, dichiarazione di biasi- mo per la mancanza commessa; 3. la sospensione dall’esercizio del- la professione da uno a sei mesi, salvo quanto stabilito in altri casi particolari; 4. la radiazione dall’albo. Dopo un arco temporale di 30 gior- ni, periodo concesso per fare ricorso presso la CCEPS (Commissione cen- trale esercenti professioni sanitarie), se il medico-odontoiatra non si op- pone il provvedimento disciplinare diventa esecutivo. Nel caso l’iscritto voglia fare opposizione alla decisione, come avviene il ricorso? E soprattutto può illustrare meglio che cos’è la CCEPS? La CCEPS, ovvero la Commissione centrale per gli esercenti le profes- sioni sanitarie*, è un organismo di giurisdizione speciale con sede pres- so il Ministero della Salute, deputato all’esame delle decisioni sanziona- torie erogate dagli ordini provincia- li in seguito a ricorso da parte di un iscritto. Si ribadisce che il ricorso va presentato entro 30 giorni dall’avve- nuta notifica della decisione da parte dell’ordine informandone anche l’or- dine stesso, la Procura della Repubbli- ca e il Ministero della Salute. Dall’analisi documentale del ricorso, quale può essere la decisione in merito della CCEPS? Può essere: • di rigetto. In tal caso la sanzione inflitta diventa esecutiva, anche se il medico-odontoiatra propone ricorso in Cassazione; • di accoglimento parziale, la Com- missione centrale sostituisce la sanzione inflitta in precedenza con una propria; • di accoglimento totale del ricorso per motivi di merito, l’ordine pro- vinciale può soltanto adire alla Corte di Cassazione; • di accoglimento totale per mo- tivi formali. In tal caso l’ordine deve riassumere il procedimento dall’ultimo atto annullato o, in caso di nullità, iniziarne uno nuo- vo disciplinare sugli stessi fatti. Quale ulteriore possibilità ha l’iscritto per ricorrere alla decisione della CCEPS? Qualora in disaccordo con l’esito del giudizio della CCEPS, un medico- odontoiatra può accedere mediante altro ricorso alla Corte di Cassazione con la procedura stabilita dal Codice di Procedura Civile. *Con la sentenza del 7 ottobre scorso, la Corte Costituzionale attraverso la Consulta ha giudicato illegittimi alcuni commi dell’art. 17 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 per quanto concerne la nomina dei due componenti di derivazione ministeriale all’interno della CCEPS (Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie). In effetti tale sentenza era attesa da tempo in quanto la CCEPS così come oggi è com- posta, essendo organo di giurisdizione speciale, è si giudice d’appello sui ricorsi avversi i provvedimenti disciplinari irrogati dagli ordini delle professioni sanitarie, ma dal mo- mento che al suo interno sono inseriti due componenti nominati dal Ministero della Salute, e per i giudici della Consulta tale nomina minerebbe «indipendenza e impar- zialità delle decisioni», in quanto lo stesso Ministero è di fatto coinvolto con i suoi due funzionari nel procedimento, si palesa un conflitto di interesse poiché tale ente dello Stato tutela i diritti di parte per i principi del giusto processo previsti dall’art. 111 della Costituzione. La medesima Commissione Centrale non può essere dunque allo stesso tempo «parte e giudice», in quanto verrebbero violati i principi di imparzialità e terzietà chedevonoinveceesseresalvaguardatiinqualsiasigiudizio.Apartiredaquestostatodi cose si potrebbe citare il noto aforisma latino: «summum ius, summa iniuria». Nell’attesaquindididecisioniinmeritodapartedelleistituzionilegiferantiinmateria sulla modifica della composizione di tale organismo, si apre al momento un periodo transitorio che vede purtroppo bloccata l’attività della stessa CCEPS per quei ricorsi che sono attualmente in discussione, ma di cui i giudizi in merito sono a ora sospesi. Ovviamente ci si augura in una risoluzione riguardante tale parere di «incostituzio- nalità» in tempi brevi, anche perché la Commissione Centrale, con tutte le sue limi- tazioni legate a una normativa del 1946, ha comunque sempre svolto in tutti questi anni un’opera importante di garanzia sul corretto svolgimento del procedimento disciplinare. L’auspicio è pertanto che da questa sentenza possa nascere un percorso virtuoso che riconfermi il ruolo disciplinare degli ordini a garanzia prima di tutto della tutela della salute dei cittadini. ESPOSTO NEI CONFRONTI DI UN MEDICO ODONTOIATRA DELIBERAZIONE ISTRUTTORIA SOMMARIA DEL PRESIDENTE DELLA CAO INVIO DELLA LETTER DI CONVOCAZIONE AL Medico-odontoiatra PER AUDIZIONE EX ART. 39 DPR 221/50 INVIO LETTERA DI ADDEBITI ALL’INTERESSATO CON INDICAZIONE DELLA DATA DI CELEBRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E NOTIFICA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA E AL MINISTRO DELLA SALUTE AUDIZIONE DEL Medico-odontoiatra E STESURA DEL VERBALE DI AUDIZIONE INSERIMENTO DELLA QUESTIONE ALL’O.D.G. DELLA COMMISSIONE ALBO MEDICI/ODONTOIATRI APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CELEBRAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E STESURA DEL VERBALE NOTIFICA ALL’INTERESSATO E AL SEGNALANTE PRESENTAZIONE ESPOSTO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI ARCHIVIAZIONE DECISIONE NON APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Ringraziamo l’avvocato Marco Poladas per la competenza e la chiarezza con cui ha illustrato il tema in maniera comprensiva anche ai non addetti ai lavori. Per ulteriori precisazioni a coloro che volessero in qualche modo appro- fondire determinati punti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica gcb.mobile@gmail.com.

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