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Dental Tribune Italian Edition No. 11, 2016

10 Dental Tribune Italian Edition - Novembre 2016 a cura del dott. Giancarlo Barbon Commissione Albo Odontoiatri OMCeO Monza e Brianza Odontoiatria in Ordine Il Codice deontologico è quell’insieme di norme e precetti etici che regolamentano il corretto comportamento che ogni sanitario iscritto all’ordine, che sia medico oppure odontoiatra, deve tenere nella vita e nella professione. Infatti, all’articolo 1 si dice testualmente che «il Codicedideontologiamedica[…]identificaleregole,ispirateaiprincipi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra […] iscritti ai rispettivi albi professionali. In armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. Regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati. Deve prestare il giuramento professionale, parte costitutiva del Codice stesso». E dato che all’articolo 2 viene evidenziato che «l’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale», nel caso vengano disattesi i contenuti di uno o più articoli del Codice con comportamenti ritenuti contrari all’etica e alla deontologia, le leggi di riferimento che regolamentano l’attività dell’ordine innescano un iter procedurale per sottoporre a «procedimento disciplinare» un iscritto all’ordine. In occasione del seminario di aggiornamento sul Procedimento disciplinare tenutosi a Verona presso il Circolo unificato dell’Esercito lo scorso 23 settembre (inserito tra i lavori dell’Assemblea nazionale dei presidenti CAO), attraverso una serie di domande/risposte abbiamo chiesto a Marco Poladas, avvocato facente parte dello staff FNOMCeO, di illustrare l’argomento in modo semplice agli odontoiatri non propriamente “addetti ai lavori”, in modo tale che ognuno possa tener conto di quanto scritto e adeguare il proprio comportamento nella vita e nella professione. Data la complessità e l’importanza che riveste si è pensato di dividere l’intervista in due parti. La prima tratta i motivi che portano un iscritto all’ordine a subire un procedimento disciplinare e quale sia l’iter procedurale, mentre in una seconda parte si analizzeranno le ricadute sanzionatorie che potranno seguire e di come il sanitario sottoposto a giudizio possa ricorrere contro la decisione. Avv. Poladas, in che modo l’ordine viene a conoscenza del fatto che un suo iscritto, medico oppure odontoiatra, ha disatteso i contenuti di uno o più articoli del Codice deontologico? In genere una presupposta violazio- ne al Codice deontologico (CD) da parte di un proprio iscritto giunge all’ordine attraverso segnalazioni provenienti da cittadini/pazienti ma anche da colleghi, di solito quando è venuto meno il civile e fiduciario rapporto professionale fra le parti. È anche possibile che informazioni diramate dai media di cui l’ordine abbia avuto notizia, siano sufficienti a far presupporre violazioni al CD. A questo punto qual è, a cascata, la procedura attivata dagli organismi ordinistici? Per gli odontoiatri è il presidente CAO a svolgere una verifica delle circostanze senza particolari formalità. Solo quan- do si sia convinto di comportamenti idonei ad aprire un procedimento con- vocherà l’iscritto. In caso contrario, po- trà, assumendosene la responsabilità, archiviare sin da questa fase il procedi- mento comunicandolo, per trasparen- za, a colui che ha inoltrato l’esposto o comunqueinformatodeifatti. Una volta ritenuti i fatti potenzialmente idonei a configurare un illecito disciplinare qual è la fase successiva? Il presidente di albo convoca il sani- tario per sentirlo in merito (ex art. 39 DPR 221/1950) con convocazione in- viata con congruo preavviso tramite raccomandata A/R o via PEC, espli- citando in modo sintetico i motivi della convocazione e dando all’inte- ressato il tempo sufficiente a racco- gliere elementi a difesa. È buona nor- ma comunque che la lettera dichiari che tutta la documentazione sulla vicenda è a disposizione presso l’or- dine, con possibilità di accedere agli atti ed estrarne copia. Esistono inol- tre casi in cui, su richiesta della Pro- cura della Repubblica o del Ministero della Salute, il procedimento debba esser istruito d’ufficio bypassando l’audizione. Quindi, come prosegue l’iter? È ancora il solo presidente di albo che, alla data prestabilita, sente l’i- scritto sui fatti segnalati per le con- trodeduzioni all’esposto. Dell’audi- zione viene redatto specifico verbale in cui vengono riportate le domande del presidente con le risposte. Da qui la presenza di un funzionario dell’or- dine incaricato di redigere il verbale, di cui verrà consegnata copia sotto- scritta al convocato, mentre un ori- ginale verrà trasmesso alla Commis- sione per valutare l’apertura o meno del procedimento disciplinare. Qualora il convocato non si presenti, per impedimento o decisione propria, che cosa accade? Nel caso in cui l’interessato comuni- chi l’impossibilità di presentarsi per un giustificato motivo, si procederà a una nuova convocazione. Se non si presenta senza giustificato motivo, si redigerà un verbale di mancata com- parizione sottoscritto dal solo presi- dente e la procedura continuerà con l’invio degli atti alla Commissione disciplinare. Il convocato può avvalersi della presenza di un legale di fiducia durante l’audizione? Riguardo alla presenza o meno del difensore di fiducia nella fase dell’au- dizione, seguendo a giurisprudenza della Cassazione, si è stabilito che tale assistenza costituisce un diritto. Quando entra in gioco la Commissione d’albo? Inizia a svolgere il suo compito dopo l’audizione e dopo aver analizzato i contenuti del verbale; in questo momento la questione disciplinare viene inserita fra i punti all’ordine del giorno della Commissione. È il presidente che riferisce sulla vicenda lasciandole il compito di deliberare o meno l’apertura del procedimento. Le delibere che potranno essere as- sunte saranno pertanto di: • non apertura del procedimento disciplinare (archiviazione); • incarico al presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie; • apertura del procedimento disci- plinare. In questa fase, la Commissione non è chiamata a esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sani- tario ma deve accertare se, in base all’istruttoria, esistano i presupposti per dar luogo al procedimento. E se dovesse essere istruito, la decisione L’Odontoiatra e l’Ordine: cos’è il Procedimento Disciplinare Laureato in Giurisprudenza nel 1979. Supera l’esame per l’iscrizione all’albo dei procurato- ri legali. Dal 1983 entra a far parte dello staff legale della FNOMCeO diventandone dirigente nel 2005. All’interno dell’ente segue gli aspetti legali de- gli organi collegiali e l’attività istituzionale del settore odontoiatrico (CAO). Gode di approfondita esperienza di contenzio- si riguardante la professione medica e quella odontoiatrica. dev’essere comunicata all’interes- sato, al Ministro della Salute e alla Procura della Repubblica competen- te per territorio. Da questo momento il medico o l’odontoiatra coinvolto non hanno più diritto di trasferirsi ad altro ordine, né di cancellarsi, fino al termine del procedimento. Dopo la deliberazione di apertura il presi- dente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore incarica- to di illustrare agli altri componenti della Commissione, durante la stessa seduta, la questione oggetto del pro- cedimento e provvede a notificare all’interessato, tramite lettera racco- mandata A/R o via PEC quanto rela- tivo alla successiva fase procedurale. Quando avviene la celebrazione del giudizio e quali sono le successive procedure? La Commissione si riunisce per la celebrazione del procedimento disci- plinare trascorsi 20 giorni dall’invio della lettera di addebito, nel luogo, giorno e ora fissati. Da un punto di vista procedurale, la seduta si apre con l’esposizione da parte del relato- re dei fatti addebitati, corredati dalle circostanze appurate nell’istrutto- ria, limitandosi a una esposizione obiettiva, senza anticipare giudizi o valutazioni di merito. In seguito, si dà la parola al convocato che può far- si assistere da un avvocato di fiducia e/o da un consulente tecnico. Dopo l’intervento la Commissione lo con- geda e procede alla decisione presa a maggioranza di voto. In caso di pari- tà, prevale il voto del presidente. Del- la seduta viene redatto verbale sotto- scritto dal presidente e dal segretario verbalizzante nominato all’inizio della riunione. Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel verbale e il provvedimento assun- to deve essere pubblicato mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria, che provvedono a notifi- carne copia all’interessato. Analoga- mente viene data comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, al Ministro della Salute e al Procu- ratore della Repubblica. Qualora il sanitario rivesta incarico di pubblico dipendente, anche agli enti datori di lavoro (ASL, Ospedali, ecc.). CURRICULUM VITAE AVV. MARCO POLADAS

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