Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Italian Edition No. 1, 2018

4 News Normative Dental Tribune Italian Edition - Gennaio 2018 Tra le ombre della legge Gelli alla ricerca della “responsabilità residuale” del medico “Le ombre della legge 24/17 e la re- sponsabilità sanitaria residuale” è l’eloquente titolo della relazione fat- ta da Claudio Buccelli, titolare della Cattedra di medicina legale dell’U- niversità di Napoli, al recente XIX Congresso nazionale di Torino della SIOF, Società Italiana di odontologia Forense, di cui Buccelli è presidente. Una relazione che anche se uf- ficialmente non titolata come tale, è subito apparsa per profondità e ampiezza di contenuti più come una “lectio magistralis” su un argo- mento (Responsabilità del medico), fonte di controversie e perplessità come dimostra, al termine della “lectio”, anche l’appassionata pun- tualizzazione del senatore Amedeo Bianco (dal quale la legge Gelli pren- de nome ndr.) su alcuni punti con- troversi della legge e della relazione. Dopo aver accennato, con una punta di ironia, alla data di entrata in vigore (il 1 aprile del 2017) della nor- mativa e al fatto che la (ir)responsa- bilità professionale è attualmente la terza causa di morte negli Stati Uniti, Buccelli si è intrattenuto su quella che appare essere la caratteristica identificante delle nuove norme: os- sia essere soprattutto una bilanciata risposta a un’ampia elaborazione giurisprudenziale maturata negli anni in assenza di specifiche leggi, di fatto spostando la responsabilità professionale sanitaria dal terreno della “civil law” del nostro ordina- mento giuridico a quello della “com- mon law” del sistema giudiziario dei paesi anglosassoni. La nuova legge non copre, però, tutti gli aspetti della responsabilità sanitaria perché non si occupa dei problemi connessi con il consenso informato, il nesso causale, le prove documentali, la natura dell’obbliga- zione della prestazione professionale, temi “forti” di questo argomento. Per di più, non traendosi dalla Claudio Buccelli. I I CONGRESSO Management dello studio e della professione odontoiatrica: L’IMMAGINE I L’ORGANIZZAZIONE I LA CLINICA EFFICACE Trasformare lo studio odontoiatrico in un’IMPRESA di SUCCESSO- 2 21-22 settembre 2018 Centro Congressi CARRARAFIERE Marina di Carrara www.managementodontoiatrico.it PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Tueor Servizi Srl - Via D. Guidobono, 13 10137 Torino - Tel. +39 011 311 06 75 segreteria@tueorservizi.it 24/17 indicazioni univoche, si in- travvedono future “sentenze une contro le altre armate” cosa che si sta già verificando a causa delle “zone d’ombra” della legge, senza contare, inoltre, che l’incertezza normativa e la varietà interpretativa possono aumentare, anziché far diminuire, la cd. medicina difensiva. Fino alla sua entrata in vigore, un riferimento sostanziale etico professionale degli “esercenti atti- vità sanitarie” era il giuramento di Ippocrate, che sembra aver lasciato ora spazio e ruolo alle Linee guida, quale riferimento sostanziale e pro- cessuale. Con conseguente trasfor- mazione della Medicina in “Medici- na di Stato” dove direttive, come le Linee Guida, ispirate dalle Società scientifiche e fatte proprie da chi governa, diventano “strumento di prova” della bontà dell’agire medi- co. Per la cronaca tali Linee Guida In Odontoiatria non esistono, esistono invece “Raccomandazioni” emanate nell’aprile 2014 e nell’ottobre 2017. Altro inconveniente delle “Linee” è che possono essere conflittuali tra di loro dando origine a interpretazio- ni giurisprudenziali disomogenee, come in effetti si sta verificando. Altra forte obiezione alla loro rile- vanza è data dal fatto che nascono per la malattia e non per il malato, in controtendenza quindi alla più moderna medicina essenzialmente basata sulla persona e il suo vissuto (“medicina personalizzata” o “di pre- cisione”): il trattamento deve essere “giusto”, ossia al “tempo giusto” e per la “persona giusta”, tenuti presenti lo stile di vita, i trascorsi, la salute in- dividuale, ecc. del singolo paziente. «Gli stessi principi della riforma sa- nitaria cui si è ispirato Obama, nella sua contestata riforma sanitaria» sottolinea Buccelli. Le Linee guida come punto di riferimento e unità di misura della professionalità medica trovano infi- ne un altro ostacolo nella frenetica accelerazione delle conoscenze in medicina: «Nel 1950 – riferisce il re- latore – le conoscenze in medicina si raddoppiavano in una cinquantina d’anni, nell’80 gli anni sono diven- tati 7, nel 2010, tre e mezzo, nel 2020 diventeranno due mesi e mezzo» giorno più giorno meno. Altro esempio eloquente di quan- ti interrogativi le “zone d’ombra” sono destinate ad alimentare, è dato dal consenso informato. Sintesi, per sua natura, tra due diritti fonda- mentali quali l’autodeterminazione e il diritto alla salute, se non sarà “completo, aggiornato e compren- sibile” come lo prevede il DDL 2801 all’art. 1, e preferibilmente in forma scritta, farà sorgere la responsabilità del curante, condannato a risponde- re tuttavia anche nel caso opposto, se e quando l’informazione di sup- porto del consenso sarà giudicata “eccessiva”. La riprova? Buccelli cita il caso di un medico citato in giudi- zio con l’accusa di aver indotto a un tentato suicidio un paziente dopo essere stato informato che era affet- to da un male grave. Se appare arduo inquadrare la re- sponsabilità del medico visto che le conoscenze (e quindi le Linee guida) variano nel tempo, se non deve es- sere il legislatore a stabilire le buone pratiche mediche, non rimane che appellarsi al vecchio e sempre valido concetto di autonomia e responsa- bilità del medico, anche se probabil- mente non basterà. Data la varietà e la complessità dei problemi inter- pretativi sollevati dalla legge, si ve- rificherà non solo una proliferazione della conflittualità (proprio quella che la 24/17 voleva evitare) ma anche una crescita di consulenze, perizie e controperizie e quindi, di sempre più numerosi interventi di medici legali e odontologi forensi. m.boc

Sito