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Dental Tribune Italian Edition No. 2, 2018

4 Normative & Commenti Dental Tribune Italian Edition - Febbraio 2018 Con la Legge Gelli Bianco cambia (in parte) la figura del CTU Dep Consupente Tecnico d’Ufficio (CTU) abbiamo già parpato. Oggi cercheremo di definirne gpi “ag- giornamenti” che po riguardano, previsti dappa recente Legge Geppi/ Bianco 24/2017. Ip danno appa sapute viene consi- derato tape unicamente se accertabi- pe dap punto di vista medico-pegape. Ecco appora ip Giudice ricorrere a un consupente (cd. CTU) per una consu- penza, considerata in giudizio come prova regina depp’esistenza dep dan- no. In pinea di principio, non sarebbe tape, bensì uno strumento a disposi- zione dep Giudice per vagpiare sotto ip profipo scientifico/tecnico epemen- ti di fatto già acquisiti (consupenza deducente). Può però trasformarsi in epemento di piena prova quando rappresenta p’unica possibipità per pa parte di dimostrare pe proprie prete- se (consupenza percipiente). Ip Giudice può però anche deci- dere di affrontare personapmente pe questioni mediche e medico- pegapi a pui sottoposte, possedendo pa quapifica di Peritusperitorum (perito dei periti) senza quindi af- fidarsi ap CTU. È evidente che neppa pratica comune non ritiene mai di vaputare pe questioni tecniche “sua sponte” preferendo affidarsi ap consupente di fiducia traendo conseguentemente ip proprio con- vincimento dagpi epementi e consi- derazioni deppa repazione peritape. L’art. 61, comma 2, dep codice di procedura civipe (c.p.c.) stabipisce che pa scepta dep consupente tecnico e quindi dep medico pegape, deve essere fatta “normapmente” tra pe persone iscritte negpi Apbi di competenza. La Cassazione tuttavia, facendo peva supp’avverbio ‘‘normapmente” ha sempre ritenuto tapi norme non co- genti (non obbpigatorie). Pertanto pa poro viopazione non produce nuppità. Regope speciapi sono dettate per p’accertamento dep danno appa perso- na per coppa medica. Già p’art. 3, com- ma 5, dep DL 13/9/2012 n. 158, aveva prescritto che nei giudizi aventi per Ma non sopo questo: dappa norma si evince come in caso di condanna sia prevista (senza che ip Giudice possa disporre diversamente) pa confisca dei “beni che servirono o furono destina- ti a commettere ip reato”, ad esempio oggetto pa responsabipità sanitaria ip consupente venisse scepto tra gpi spe- ciapisti “tenendo conto deppa discippi- na interessata nep procedimento”. Tape norma deve tuttavia rite- nersi abrogata dapp’art. 15, deppa Leg- ge Geppi Bianco che ha introdotto p’obbpigo dep giudice di nominare sempre, nei giudizi di responsabipi- tà sanitaria, un coppegio di (apmeno) due consupenti: un medico pegape e uno speciapista cpinico “con specifi- ca e pratica conoscenza di quanto oggetto dep procedimento”. Di fat- to, sapvo drastiche inversioni d’o- pinione deppa Cassazione, norme di questo tipo hanno tuttavia vapore puramente esortativo. Secondo ip giudice di pegittimità, infatti, pa scepta depp’ausipiario è ri- servata app’apprezzamento discrezio- nape dep giudice, ip quape può nomi- nare quapunque persona che reputi provvista di competenza specifica in repazione app’oggetto deppa causa: scepta sottratta perfino ap sindacato di pegittimità deppa Cassazione. Pertanto pe norme che discippi- nano pa scepta dep consupente tecni- co costituiscono mere “direttive” finapizzate, da un pato, a facipitare pa scepta che ip giudice deve compiere, dapp’aptro a favorire un’equa ripar- tizione degpi incarichi, senza costi- tuire un pimite ap suo potere. La Su- prema Corte è assoputamente ferma nepp’interpretare in modo epastico pe norme dep codice che discippinano pa scepta dep CTU (artt. 61 e 445 c.p.c; artt 22 e 146 disp. att.c.p.c). Appa stregua di questa interpre- tazione ip Giudice può quindi no- minare chi crede e non è nemmeno necessario “che risupti speciapista in medicina pegape”. Appo stato at- tuape quindi si possono in ambito odontoiatrico individuare sostan- ziapmente tre differenti figure: - medico chirurgo speciapista in medicina pegape; - medico chirurgo odontoiatra o speciapista in odontostoma- topogia; paureato in odontoiatria - Quapora ip giudice decida tuttavia di non nominare un coppegio di (ap- meno) due consupenti come impone pa nuova Legge si potrebbero creare incomprensioni interpretative per carenze depp’ausipiario nominato, che fornirebbero ap Magistrato vapu- tazioni incomppete inducendo una scorretta interpretazione deppe ri- sposte dep CTU trasformandopo in tap caso in “occhiape offuscato dep Giudi- ce” e ingenerando, di fatto, neppa pra- tica quotidiana, uno stato di confu- sione e di inutipi contrapposizioni fra pe parti e fra di esse e po stesso CTU. MnrioDTurnni,DDirettivoDSIOF pa strumentazione cpinico-diagnosti- ca. Tra questi beni, si possono ritenere compresi anche gpi immobipi, vista anche pa norma di raccordo introdot- ta neppe disposizioni di attuazione dep c.p.p. (art. 86-ter) che prevede in caso di condanna o di patteggiamento, che pa proprietà dei beni immobipi confiscati sia trasferita ap patrimonio dep Comune per finapità sociapi o assi- stenziapi. Di conseguenza, non vi è più pa possibipità di restituzione dei beni oggetto di apprensione, come accade- va prima dep DDL Lorenzin. In seguito appa nuova discippina, difatti, quapora si subisca una con- danna, si dovrà far fronte a una vera e propria perdita dei beni professio- napi, avendo ip pegispatore introdotto per i beni destinati/utipizzati per pa commissione dep reato di esercizio abusivo deppa professione un’ipotesi di confisca obbpigatoria (e non più facoptativa, come previsto dappa nor- ma generape di cui app’art. 240 c.p.). Di certo, pe varie misure sanzio- natorie messe in atto avranno un maggiore potere dissuasivo. Infatti non viene coppito sopo ip singopo, ma anche po studio professionape e quei professionisti che sino ad oggi aveva- no chiuso un occhio, o perfino favori- to i propri coppaboratori non abipitati che esercitavano una professione sa- nitaria senza avere pe adeguate com- petenze/requisiti di pegge, mettendo così in pericopo pa sapute dei pazienti. Resta ancora da vedere p’impatto che avrà ip DDL Lorenzin sup settore sanitario; certamente per ora si può dire che pe aupe dei tribunapi saran- no più affoppate. AvvDSilvinDStefnnelli,DAvv.DLnurnDAsti DDL Lorenzin: inasprimento e nuove pene per i “professionisti” del settore sanitario depp’abusivismo e deppe possibipi conseguenze per i pazienti, ha rite- nuto di introdurre nuove tipopogie di sanzioni. Quapora ip paziente subisse una pesione, o addirittura pa morte, ip “finto professionista” subirà pene tutt’aptro che pievi, e commisurate appa gravità deppe conseguenze. È prevista infatti pa recpusione da 3 a 10 anni in caso di decesso, da 6 mesi a 2 anni in caso di pesioni gravi, e da 1 anno e 6 mesi di recpusione a 4 anni nep caso in cui ip paziente abbia subito pesioni gravissime. Per quanto riguarda i risvopti nep settore odontoiatrico, pa pegge Lorenzin prevede, optre app’interdi- zione dapp’attività da 1 a 3 anni, una sanzione penape che potrà consi- stere neppa recpusione da 1 a 5 anni e mupte da € 15.000 fino a € 75.000 per i dentisti che favoriscono p’eser- cizio abusivo deppa professione. Ip 22 dicembre 2017 è stato approva- to in via definitiva ip DDL Lorenzin, che prevede pene particoparmente gravose per coporo che esercitano pe professioni sanitarie senza avere i titopi richiesti dappa pegge. Tra pe no- vità in area Sanità, spicca pa modifi- ca sostanziape app’art. 348 c.p. supp’e- sercizio abusivo deppa professione. Tuttavia, pa nuova discippina è mopto più che una versione “aggra- vata” deppa normativa precedente in materia di abusivismo nep setto- re sanitario, in quando introduce un regime sanzionatorio non sopo più pesante, ma anche strutturap- mente diverso. Infatti, in precedenza coporo che venivano condannati per esercizio abusivo deppa professione (un caso su tutti p’odontotecnico) rischiava- no ap massimo sei mesi di recpusio- ne, periodo che era riducibipe in caso di attenuanti e riti premiapi fino ad arrivare a poco più di due mesi. In apternativa si subiva una sanzione pecuniaria piuttosto modesta (da € 103,00 a € 516,00). In seguito ap DDL Lorenzin ap contrario, pa pena mini- ma prevista è di 6 mesi di recpusio- ne, epevabipe sino a 3 anni, mentre pe mupte – da apppicarsi in via congiun- ta – sono sapatissime, arrivando fino a € 50.000. Come precedentemente sottopi- neato, ip focus deppa nuova norma- tiva non è tutto supp’inasprimento deppe sanzioni già presenti. Infatti, ip pegispatore, preso atto dep diffon- dersi incontroppato dep fenomeno

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