2 L’Intervista Dental Tribune Italian Edition - Febbraio 2020 Il delicato ruolo del Direttore Sanitario Intervista all’avv. Roberto Longhin < pagina 1 La figura ha trovato consolidamento con la Legge 412/1991 e si è succes- sivamente arricchita con il Decreto Legislativo 502 del 1992 e il DPR 484 del 1997 che l’hanno diversificata da quella di Direttore Medico di Presidio ospedaliero. Quali sono le sue reali funzioni? Non è facile sintetizzare quali siano le funzioni cui deve assolvere il diret- tore sanitario, essendo molto varia- bili a seconda della dimensione della struttura e della normativa di ciascu- na Regione. Volendo condensare al massimo una risposta, possiamo dire che deve garantire la guida, la super- visione e la qualità ad una struttura sanitaria. È il garante ultimo dell’assi- stenza ai pazienti, con funzione di co- ordinamento e controllo del persona- le che opera nella struttura, affinché l’attività sia realizzata in sicurezza. A quali normative deve ottemperare: nazionali? regionali? etiche? Gli obblighi si trovano in vari testi normativi, nazionali e regionali, cui si aggiungono le norme del Codice di Deontologia medica. Da queste dispo- sizioni deriva l’obbligo di verifica dei titoli del personale della struttura, l’ap- propriatezza delle prestazioni mediche e odontoiatriche, la qualità e la corret- ta conservazione della documentazio- ne sanitaria, il controllo igienico della struttura e degli ambienti di lavoro. Il direttore sanitario è il responsabile degli impianti e delle apparecchiature elettromedicali, e ne cura la corretta conservazione al pari dei dispositivi medici e dei farmaci, controlla il corret- to smaltimento dei rifiuti solidi e liqui- di, verifica l’attuazione delle procedure di lavoro, lo strumentario e la steriliz- zazione, organizza i servizi a tutela dei pazienti. Una miriade di responsabili- tà difficili anche solo da ricordare, ma per chi volesse conoscerle nel dettaglio può essere utile la circolare n. 99 del 21 luglio del 1986 della FNOMCeO, in cui sono ben riassunte. Chi può fare il Direttore Sanitario? Come ho detto, fin dall’inizio del seco- lo scorso il legislatore aveva riservato questa funzione al laureato in medici- na ovvero al medico chirurgo che per oltre 100 anni è stata l’unica figura che poteva assumere la direzione sa- nitaria di un ambulatorio. Col tempo è stato disposto che, negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni di direzione sanitaria possono esse- re svolte, per quanto di competenza, anche da un Direttore tecnico in pos- sesso di laurea specialistica in biolo- gia o chimica, purché specializzato o in possesso di almeno cinque anni di anzianità nell’attività di Direzione tecnico-sanitaria in Enti o Strutture sanitarie pubbliche o private. Non va dimenticato che ciascuna regione ha poi normato in modo specifico questa funzione imponendo una presenza oraria minima, l’incompatibilità tra la funzione di proprietario, di socio di maggioranza e quella di direttore sa- nitario. Recentemente poi il legislato- re con la legge n. 124 del 2017 ha dispo- sto che nelle strutture odontoiatriche la direzione sanitaria sia svolta esclu- sivamente da odontoiatri; il comma 154 dell’art. 1 testualmente prevede “Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambu- latorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoia- trica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153” (abili- tazione all’esercizio della professione odontoiatrica). Nel caso in cui la strut- tura ambulatoriale eroghi prestazioni plurispecialistiche, fra le quali quelle odontoiatriche, al direttore di area medica andrà affiancato un odonto- iatra per la gestione della componen- te specifica. Quali strutture necessitano di direttore sanitario? La presenza del direttore sanitario è obbligatoria in tutte le strutture auto- rizzate ai sensi dell’art. 193 TULS, è una funzione imposta dalla legge solo alle strutture autorizzate. L’attività odon- toiatrica in queste strutture è svolta in forma impersonale. Il legislatore ha quindi istituito un organo di garanzia perché vigili affinché l’interesse alla salute del paziente sia sempre tutelato e non sia mai sacrificato per eventua- li interessi diversi, come ad esempio quello economico. Che tipo di responsabilità ha il direttore sanitario? Il direttore sanitario è una figura di vertice, investito di responsabilità diri- genziali ed è chiamato ad un obbligo di risultato. Avv. Longhin, il direttore sanitario, diversamente dagli altri professionisti medici o odontoiatri, ha un obbligo di risultato e non di mezzi. Nel concreto cosa significa? In quanto figura di vertice organizza- tivo e gestionale, il direttore sanitario ha l’obbligo di raggiungere gli obiet- tivi assegnatigli dalla proprietà della struttura. Deve conseguire l’utilità dedotta nell’obbligazione di direzione; dovrà garantire l’adempimento di tut- te le obbligazioni gravanti per il fun- zionamento in sicurezza della strut- tura; dovrà accertare che gli impianti siano rispondenti alla normativa, che i rifiuti siano gestiti nel rispetto di tut- te le regole e norme vigenti, sarà re- sponsabile della sterilizzazione, senza poter dire “ho messo tutta la mia com- petenza, ma non sono riuscito”, dovrà vigilare sulla con- servazione della documentazione gestendo i vari aspetti di privacy e altro. Avv. Longhin, come sono suddivise le responsabilità tra titolare di struttura e/o di azienda? E in quali casi il direttore sanitario ne è esentato? Sono responsabilità diverse e distinte. Va opportunamente ricordato che una struttura sanitaria si configura come impresa ai sensi dell’art 2082 del c.c. e che quindi presenta caratte- ristiche di imputabilità propria. Ciò significa che esistono, in ordine agli adempimenti ed alle prestazioni ero- gabili, diverse e distinte responsabili- tà: la responsabilità imprenditoriale che incombe sull’Amministratore e la responsabilità tecnico-organizzativa che incombe sul direttore sanitario. Al titolare della struttura, al proprie- tario dell’azienda, compete l’assun- zione di decisioni di pianificazione e di gestione per garantire l’ottenimen- to di risultati in linea con gli scopi aziendali. I centri odontoiatrici sono aziende il cui scopo principale è la produzione di utili. Al direttore sani- tario competono invece le funzioni di garanzia perché vigili affinché l’interesse alla salute del paziente sia perseguito nel modo più corretto e secondo le migliori regole etiche e deontologiche. Il direttore sanitario è la figura pensata come un cuscinetto tra gli interessi della proprietà e quelli del paziente. Le StP sono pressoché sovrapponibili alle altre Società. Perché non necessitano di direttore sanitario? Le società tra professionisti sono so- vrapponili agli altri tipi di società solo sul piano categorico, ma tra le une e le altre ci sono enormi differenze. Le StP, Società tra Professionisti, sono società caratterizzate dalla prevalenza di soci professionisti che devono essere iscritti agli albi, mentre gli altri non profes- sionisti possono svolgere funzioni di supporto rispetto ai servizi profes- sionali oppure funzioni di gestione e organizzazione dello studio. È questa presenza prevalente di professionisti che, allo stato, consente di escludere che le StP necessitino di direttore sani- tario. Tengo a chiarire che il panorama non è ancora perfettamente chiaro, per questo ho detto “allo stato”, anche se è molto difficile pensare ad un obbli- go di direzione. Per ricoprire un ruolo di responsabilità occorrono titoli abilitanti o, quantomeno, delle credenziali: secondo lei può essere sufficiente la stessa laurea richiesta per esercitare la professione sanitaria o i n h g n o L o t r e b o R © sarebbe auspicabile un percorso abilitante specifico per la direzione sanitaria? Attualmente la funzione di direzione sanitaria è subordinata esclusivamen- te al possesso della iscrizione all’albo professionale dei medici o degli odon- toiatri. Per le strutture odontoiatriche il Direttore sanitario deve inoltre esse- re iscritto all’Ordine territorialmente competente (L. 145/2018) dove ha sede la struttura e può assumere unica- mente un incarico (L. 124/2017). Non ha invece obbligo di possedere titoli specifici di formazione di direzione sa- nitaria, anche se sarebbe auspicabile una formazione mirata che possa ga- rantire competenze specifiche, come peraltro è già previsto per le strutture laboratoristiche. Avv. Longhin, non trova che talvolta, per non dire spesso, i medici e gli odontoiatri assumano l’incarico senza conoscere esattamente la normativa in termini di responsabilità personale e quindi senza essere consapevoli di quali rischi corrano? La penuria di lavoro che affligge il nostro mercato delle professioni por- ta moltissimi giovani neolaureati ad avventurarsi in qualsiasi occasione di lavoro venga loro offerta. L’apertura di centri odontoiatrici che negli ultimi anni sono prolificati a dismisura, ha creato nuove occasioni di lavoro nella delicata funzione di direzione sanita- ria che quando viene offerta, solita- mente viene minimizzata soprattutto per quanto attiene alle responsabilità. I giovani solitamente accettano senza troppa riflessione. Non si interrogano su quali sono i rischi cui si espongono, il più delle volte per magri corrispetti- vi. Pensano che una buona polizza di responsabilità civile li ponga al riparo da tutto, senza neppure cogliere che l’oggetto del rischio è molto partico- lare e non infrequentemente è escluso dalla polizza dalla Assicurazione. Cre- do sia maturo il tempo per una nuova riflessione su queste realtà che caratte- rizzeranno sempre più il mercato. La direzione sanitaria dei centri odonto- iatrici rappresenta un’occasione e non va demonizzata, ma governata. La professione e i suoi vertici dovrebbero promuoverne una regolamentazione non solo normativa, ma dovrebbero porre mano alla formazione dei diret- tori sanitari e soprattutto alla disci- plina contrattuale che regola questi rapporti. Solo regole di contrattazione nazionale potranno incanalare questa attività su binari utili per tutti. Patrizia Biancucci PUBLISHER/CHIEF EXECUTIVE OFFICER - Torsten R. 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Barbon, G. Bruzzone, V. Bucci Sabattini, A. Castellucci, G.M. Gaeta, M. Labanca, C. Lanteri, A. Majorana, M. Morra, G.C. Pescarmona, G.E. Romanos, P. Zampetti COMITATO DI LETTURA E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA L. Aiazzi, P. Biancucci, E. Campagna, P. Campagna, M. Del Corso, L. Grivet Brancot, R. Kornblit. C. Mazza, G.M. Nardi, G. Olivi, B. Rapone, F. Romeo, M. Roncati, R. Rowland, A. Trisoglio CONTRIBUTI P. Biancucci, T. Carlesi, C. Casu, M. Maggioni, V. A. Malagnino, V. Natoli, A. Pappalardo, N. Perrini, A. Piccaluga, L. Viganò. REDAZIONE ITALIANA Tueor Servizi Srl - redazione@tueorservizi.it Coordinamento: Adamo Buonerba Editor: Carola Murari C.so Enrico Tazzoli 215/13 - 10137 Torino Tel.: 011 3110675 - 011 3097363 GRAFICA - Tueor Servizi Srl GRAPHIC DESIGNER - Giulia Corea STAMPA Musumeci S.p.A. Loc. 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