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Dental Tribune Italian Edition No. 7, 2016

8 Dental Tribune Italian Edition - Luglio+Agosto 2016 Odontoiatria & Diritto < < pagina 1 L’art. 54 del CCNL studi professionali dispone infatti che, durante la sua vigenza (1 aprile 2015-31 marzo 2018) – fatto salvo un’eventuale vigenza oltre il termine per mancato e/o in- tempestivo rinnovo con modifiche – è consentito il ricorso a un regi- me speciale di assunzione a tempo indeterminato per agevolare il (re) inserimento lavorativo degli over 50 e dei soggetti disoccupati o inoc- cupati di lunga durata. Potranno es- sere assunti a tempo indeterminato dagli studi beneficiando del bonus assunzioni disoccupati e di un trat- tamento a regime speciale. L’obiettivocuisidevel’introduzionedi tale novità nel panorama legislativo e contrattuale è contrastare l’elevatissi- mo tasso di disoccupazione che afflig- geigiovani,gliovercinquantae,piùin generale, coloro che una volta espulsi dal mercato del lavoro incontrano cre- scenti difficoltà a reinserirsi, quanto meno a parità di condizioni economi- che con i concorrenti del medesimo comparto economico-commerciale. Per tale ragione, il contratto consente al datore di perseguire un risparmio notevole attraverso il cumulo di age- volazioni retributive e contributive, a beneficio di lavoratori over 50, inoc- cupati o disoccupati di lunga durata i quali,dopol’abrogazionedelcontratto di (re)inserimento introdotta con la c.d. Legge Fornero (n. 92/2012) si sono ritrovati a concorrere sul mercato del lavoro in una condizione di grave svantaggio. Il datore di lavoro che assumerà i soggetti svantaggiati con contrat- to di reimpiego potrà accedere allo sgravio biennale del 40% dei contri- buti a suo carico ex lege n. 208/2015, in via sperimentale e sino a un tetto massimo di euro 3.250,00 annui, per assunzioni stabili per 24 mesi effettuate nel 2016. È prevista, inoltre, la possibilità di corrispondere al lavoratore non in- quadrato al V livello, una retribu- zione inferiore a quella che dovreb- be essergli corrisposta nel rispetto di questo schema: la retribuzione potrà essere inferiore (i) di 2 livelli rispetto a quello di inquadramen- to per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e (ii) di uno rispetto a quello di inquadramento per i 12 mesi successivi. Il contratto di reimpiego prevede un regime di maturazione graduale dei permessi orari retribuiti (cosid- detta ROL, ovvero riduzione orario di lavoro), i quali spettano (i) nella misura del 50% dal 6° mese succes- sivo all’assunzione, (ii) nella misura del 75% a partire dal 12° mese dalla data di assunzione fino al 18° mese e (iii) nella misura del 100% per i mesi successivi. Maturano invece ordinariamente le ore di permesso derivanti dalle festività. I lavoratori che vogliano avere mag- giori possibilità di essere nuovamen- te impiegati in rapporti di lavoro sta- bili, consentendo al datore di fruire degli incentivi derivanti dal nuovo contratto di reimpiego, saranno te- nuti a certificare lo stato di “disoccu- pato o inoccupato di lunga durata” attraverso idonea documentazione. Considerati disoccupati o inoccupa- ti di lunga durata, secondo la defi- nizione dell’art 1 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 297/2002, si ritengono co- loro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di la- voro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi. Ovvero coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, ricerchino un’occupazio- ne da più di 12 mesi e siano dispo- nibili a cercare o a svolgere imme- diatamente un lavoro, in aderenza alle modalità definite dai Centri per l’impiego, i quali prescrivono che l’interessato faccia loro pervenire una DID (Dichiarazione di Imme- diata Disponibilità al lavoro) per acquisire lo stato di disoccupazione, quale condizione preliminare e im- prescindibile. Con il contratto di reimpiego, disoccupati, inoccupati e over 50 tornano a lavorare in studio Il recente d.lgs. n. 150/2015 (riordino della normativa in materia di servi- zi per il lavoro e di politiche attive) ha infatti modificato la normativa subordinando il riconoscimento dello stato di disoccupazione alla presentazione della DID in forma telematica al portale nazionale del- le politiche del lavoro. Per accedere al contratto di reimpiego, nel caso di un lavoratore inoccupato, basta una semplice autocertificazione, mentre i disoccupati da oltre 12 mesi pos- sono fornire in ogni modo la prova della data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Rimangono esclusi dalla misura i soggetti con meno di 30 anni, rientranti nell’ap- prendistato. Perché lo studio possa fruire degli incentivi al reimpiego occorre ri- spettare alcuni requisiti imprescin- dibili, qui elencati in sintesi: – l’assunzione deve essere a tem- po indeterminato; – non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti dallo stesso datore o da uno, sep- pur diverso, che abbia rapporti di controllo o collegamento con quello che intende assumere; – non devono essere in atto sospen- sioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale; – non deve violare il diritto di pre- cedenza, ovvero di alcuni lavora- tori (ad esempio, quelli a tempo determinato) di essere preferiti nelle assunzioni a tempo inde- terminato o quelli part-time, per assunzioni a tempo pieno; – non deve essere diretta conse- guenza e attuazione di un ob- bligo legale o contrattuale de- rivante da altra specifica fonte negoziale o giudiziale; – il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contri- butivi; – non deve aver violato le norme fondamentali in materia di lavoro e deve osservare le disposizioni dei CCNL nella materia specifica. Ricordiamo che negli studi pro- fessionali, oltre agli incentivi al reimpiego, si possono utilizzare nu- merose altre agevolazioni per l’as- sunzione di lavoratori. La moderna contrattualistica di ca- tegoria cerca infatti di colmare, at- traverso strumenti simili a quello analizzato, i vuoti lasciati da com- parti investiti da una crisi senza precedenti, che blocca la crescita del paese consentendo tuttavia all’ini- ziativa privata di indagare “terreni inesplorati” con forme di “creati- vità” contrattuale e legislativa per dare corpo alla ripresa. Marco Lama, avvocato giuslavorista Non risponde di lesioni l’odontoiatra che impianta protesi al nichel su paziente allergica Nel giugno 2012 un odontoiatra di Mes- sina veniva condannato per il reato di lesioni personali colpose a danno di una paziente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella parte civile, per averle installato numerose protesi a base di nichel (in particolare, corone). La paziente aveva sviluppato una dermatite allergica dalla quale le erano derivate le- sioni personali gravi. Per il Tribunale di primo grado, nel fare ciò l’odontoiatra avrebbe violato «i tradizionali parametri della colpa generica», avendo procedu- to alla installazione delle protesi seppur consapevole dell’allergia. Nel novembre del 2014 il medico è stato assolto in appello «perché il fatto non costituisce reato», una formula di quel- le previste dall’art. 530 c.p.p. impiegata in particolare quando sia accertato l’ele- mento oggettivo del reato (cioè l’esisten- za di un episodio che, in astratto, nei suoi elementi materiali, potrebbe costituirlo), ma manchi l’elemento soggettivo della colpa o del dolo: una situazione in cui il soggetto l’ha fatto «senza l’intenzione» di nuocere o, come in questo caso, con negligenza. > > pagina 9

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