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Dental Tribune Italian Edition

6 Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2015Medicina Legale < pagina 1 È il caso di un dentista di Monza – già condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano – conside- rato responsabile di avere realizza- to degli elementi protesici su denti devitalizzati “male” dal suo prede- cessore. Dopo la cementazione al- cuni elementi avevano cominciato a creare problemi costringendo il professionista a rimuoverli nonostante la corretta realizza- zione della protesi. I dati significativi sono due. Il primo, visibile a occhio nudo, è il fatto di caricare in qualche modo di una responsabilità più pene- trante il dentista che si prenda in carico un paziente già curato da altri colleghi. Non si tratta, si badi bene, di una larvata forma di re- sponsabilità oggettiva, come qualcu- no potrebbe ipotizzare, ossia perché devo rispondere io se il lavoro l’hai fatto male tu? Domanda che in molti giustamente si sono posti. Il fatto è che installare una protesi su denti devitalizzati male in prece- denza significa accettare il rischio di un’opera che parte da basi sbagliate. Poco importa in questi casi di chi sia la colpa. Rileva invece il controllo che il nuovo professionista deve pre- ventivamente effettuare prima di installareelementichesiricolleghino “eziologicamente” (per un rapporto di causa ed effetto, nda) a lavori effet- tuati in precedenza. Se si ha la consa- pevolezza che un lavoro precedente sia stato mal fatto, anche quello nuo- vo dovrà partire da basi diverse. Il secondo principio che molti forse non hanno colto è quello del cumulo – applicato dalla Corte – tra respon- sabilità contrattuale ed extracon- trattuale. Quella che si definisce ac- cademicamente aquiliana o da fatto illecito. La Corte – per quello che è dato sapere – le ha applicate entram- be al dentista poco diligente, avendo riconosciuto al paziente due tipi di tutela risarcitoria: una legata al con- tratto stipulato con il professionista, l’altra che scaturisce da tutto ciò che di “sballato” può derivare dalla con- dotta del dentista. I riflessi sono decisamente impor- tanti anche in termini di prescrizio- ne dell’azione di risarcimento. Men- tre la responsabilità contrattuale sconta una prescrizione ordinaria (decennale), quella da fatto illecito è di cinque anni, ma decorre dal mo- mento in cui il danno diventa effet- tivamente percepibile da parte del paziente: quindi, la responsabilità del dentista diventa attaccabile an- che più a lungo nel tempo. Quindi, un consiglio amichevole: at- tenzione al follow-up! Avv. Alberto Pezzini La Cassazione riconosce la responsabilità di un dentista per il lavoro fatto (male) dal collega che l’ha preceduto Ripercorrere i fondamenti della responsabilità professionale dell’odontoiatra (ma il problema riguarda anche le altre categorie mediche) porta molteconsiderazionisiasugliaspettiformali,ma anche e soprattutto sugli aspetti pratici, quelli che riguardano chi esercita “da professionista” la medicina legale, ma anche e soprattutto i clinici. Da un lato una buona medicina e una buona odontoiatria hanno bisogno di consulenze cor- rette, fondate, aggiornate, chiare e leggibili, re- datte con onestà professionale, rigore scientifico e giuridico (sostanziale e formale), con semplicità e competenza, con equilibrio e obiettività, che siano richieste dai giudici o dalle parti. Servono consulentipreparati,aggiornationesti,espertied eticamente corretti; in parole povere consulenti competenti. Il problema, non irrilevante, è molto sentito da tecnici e operatori del settore, ma ancor di più dai clinici, coinvolti a torto o a ragione in vicen- de giudiziarie. Qualcuno ha affermato che oggi prima ci si iscrive all’albo dei consulenti tecnici e deiperitidiuntribunaleepoicisilaurea.Battuta infelice, ma con un grosso fondo di verità. L’affi- damentodiconsulenzeolevalutazionidimerito effettuate da persone inesperte comportano va- lutazioni erronee, lungaggini processuali, stress e insoddisfazione per tutte le parti, danni econo- mici a Stato e soggetti coinvolti. Se da un lato, in presenza di un evidente errore medico/odontoiatrico o di un inadempimento, è legittimo che il danneggiato o presunto tale ottenga il ristorno integrale delle conseguenze pregiudizievolinellasferadeipropridiritti(Paolo Vinci), è altrettanto indubbio che occorra mirare a un diritto che contempli e promuova un «giu- sto risarcimento o ristoro» tutelando diritti e dignità di tutte le parti coinvolte, individuando ed estromettendo speculazioni e condotte deon- tologicamente inidonee. La considerazione più curiosa e triste, però, risie- denelfattochementresemprepiùprofessionisti anelano a svolgere il ruolo di consulente, spes- so improvvisandosi, medici e odontoiatri che si occupano esclusivamente di pratica clinica, si dedicano esclusivamente all’aggiornamento nella propria branca specifica, dimenticando di riservare almeno poche ore all’evolversi delle questioni medico legali. Snobbano spesso la ma- teria ritenendola inutile, intuitiva e pretestuosa, da esercitare quale ripiego o integrazione occa- sionalediun’attivitàclinica,oggisemprepiùpro- blematica. La medicina legale, al contrario, presenta aspetti che interessano qualsiasi medico, indipenden- temente dalla specialità esercitata a tutela del paziente e/o per i risvolti giudiziari civili e pe- nali di una professione sempre più complessa e difficile. Eppure se da un lato i colleghi anelano a giudicare l’operato altrui, dall’altro continuano a commettere errori per leggerezza, in buona par- te dei casi, in buona fede, ma troppo spesso per ignoranza dei più basilari norme e riferimenti medico legali. Ai clinici puri non è richiesta una complicata terminologia giuridica (lasciamola a chi per me- stiere si occupa di tali questioni), ma una compe- tenza di base efficace e utile a rendere più sereno il rapporto di cura con il paziente e più tranquilla la vita privata. Ai clinici è richiesta un’odontoia- tria consapevole e difendibile, che non attende un problema per leggere testi di medicina lega- le o partecipare a eventi specialistici in materia. Un’odontoiatria informata su questioni che pe- sano sulla professione (la cui conoscenza aiuta a gestirla meglio e con maggior serenità, magari in grado di prevenire o controllare la rottura del rapporto di cura). Un’informativa su questioni medico-legali co- stante e aggiornata, «come una buona lettura e non per tentare di risolvere problematiche!», che aiuti a documentare meglio la propria attività, consigli scelte assicurative adeguate all’attività svolta o di cui si deve rispondere, che sostenga scelte procedurali e terapeutiche, rapporti di col- laborazioneelavorid’équipeeaiutiaindividuare le criticità del rapporto con il paziente. Un’infor- mativa fatta di poche, semplici nozioni di base in materia di argomenti specifici, fruibili e facil- mente utilizzabili nella pratica quotidiana. Infor- mazioni facilmente reperibili su pubblicazioni di settore o mediante webinar mirati. Maria Sofia Rini, Marco Brady Bucci Le conoscenze indispensabili di medicina legale in Odontostomatologia Per il “no-fault” (e prescindendo dalla colpa) se il medico paga, il paziente non può agire Anche la responsabilità professionale in campo medico sta per giungere a una svolta radicale in Italia, sul modello del no-fault di stampo francese? Vediamo in cosa consiste. A prescindere dall’ac- certamento della colpa del sanitario, il paziente transalpino che accetti un risarcimento a titolo satisfattivo rinuncia solo per tale motivo all’azione legale. Si tratta quindi di un istituto – che verrà direttamente inserito nel- le polizze assicurative dei medici – in grado di alleggerire il carico giudiziario creatosi per le responsabilità professionali in ambito sa- nitario.Ipuntipiùsignificatividellariforma–messaapuntoall’in- terno di un Testo Unico a cura del Comitato ristretto Affari Sociali della Camera dei Deputati – sono concentrati in ben 11 articoli. L’art. 5 – il più importante in assoluto – dovrebbe contenere la de- penalizzazione della colpa medica, mentre l’art. 6 finisce per deli- mitare una volta per tutte la natura giuridica delle responsabilità in materia: contrattuale, quella della struttura, extracontrattuale, quella del medico. L’art. 9, invece, interessa maggiormente a livello praticogiacchéistituiscelecosiddetteformedi“autoassicurazione” per i sanitari. Ci riserviamo di tornare in futuro sull’argomento se- guendo lo sviluppo dell’iter legislativo. Avv. Alberto Pezzini

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