Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Italian Edition

6 Dental Tribune Italian Edition - Aprile 2015Il Consulente Fiscale Nuova data: 14.05.2015 In quale modo e misura si può utilizzare il denaro contante? Gli utili chiarimenti del commercialista In considerazione delle perplessità emerse a più riprese in seguito ai diversi limiti imposti – in vari momenti e settori – per la circolazione del denaro contante, pubblichiamo un breve articolo riepilogativo che risponde ai principali dubbi emersi. Dal 6 dicembre 2011 è vietato trasferire denaro contante a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (siano essi privati o pubbliche ammi- nistrazioni), oltre i 999,99 euro (quin- di il divieto scatta per i pagamenti da 1.000,00 euro in su). Un limite ben più gravoso di quel- lo previsto dalla media europea. Lo stesso divieto vale per i trasfe- rimentidilibrettididepositoalportatoreodititoli al portatore. Gli assegni bancari e postali oltre la soglia devono avere la dicitura «non trasferibile». Assegni circolari, vaglia postali e cambiari devono riportare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Chi viola tale normativa, rischia una sanzione che va dall’1% al 40% degli importi trasferitioltrelasoglia,fermarestandounapenali- tà minima di 3.000,00 euro. Prelievi e versamenti sul conto corrente postale o bancario non devono sottostare alle regole sul- la tracciabilità. Dunque, il correntista è libero di prelevare, dal proprio conto, denaro contante per somme superiori a 999,99 euro. In teoria, dunque, potrebbe anche prelevare 5 mila euro in bancono- te. Va da sé che l’impiegato allo sportello potrebbe – per adempiere alle norme sull’antiriciclaggio – segnalare l’attività all’Uif (unità di informazione finanziaria), la quale potrebbe verificare origine e destinazione dei fondi. Per la stessa ragione (relati- va ai versamenti sul conto), ogni cittadino è libero di incassare assegni circolari per importi superiori a999,99euro,acondizione,però,chesitrattidias- segni non trasferibili. Non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamentiincontantifrazionandoildebitointan- te rate, ciascuna di importo inferiore a 1.000,00 euro, per evitare gli strumenti tracciabili. Anche i pagamenti rateizzati devono, infatti, sottostare alle regole sul divieto di contante se l’ammontare complessivo dell’affare supera 1.000,00 euro. Se cliente e fornitore si accordano per un corrispet- tivo di 1.500,00 euro, il pagamento non potrebbe avvenire in contanti, con due pagamenti rateali di 750,00 euro l’uno. Per stabilire quale strumento di pagamento poter utilizzare, non si deve guardare la singola rata, bensì l’intera operazione. Tuttavia, si può procedere a tanti pagamenti in contanti, di importo inferiore a mille euro, e quin- di evitare gli obblighi di legge predetti, a condizio- ne che: 1. il frazionamento sia previsto dalla natura stes- sa dell’operazione (per esempio, un appalto d’opera normalmente pagato per s.a.l.); 2. se il pagamento in tranche deriva da un pre- ventivo accordo tra le parti (per esempio, l’av- vocato che concordi con il cliente un primo pagamento alla firma del mandato; il secondo alla fine della prima udienza e il terzo al depo- sito della sentenza); 3. inoltre, per ogni singolo pagamento, deve esse- reconservataladisposizionescrittadeicontra- enti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento. Così, è ipotizzabile una rateizza- zione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l’anticipo dato a un costruttore per l’acquisto di una casa. Non sfuggono alle regole anche gli acquisti per beni di consumo quotidiani come la spesa per alimenti o anche per beni di prima necessità. Un carrello della spesa di 1.000,00 euro deve quindi essere pagato con la carta di credito. Se, invece, nell’arco della stessa giornata, vengono effettuati più acquisti presso lo stesso supermercato, cia- scuno di importo inferiore a 1.000,00 euro, non dovrebbesorgerealcunproblemaesipotràpagare in contanti. Se si acquista un oggetto di valore ele- vato, per esempio un televisore di 1.500,00 euro, il consumatore ben potrebbe pagare in contanti 999,99 euro e il residuo con strumenti tracciabili (per esempio con carta di credito). Una deroga c’è per i cittadini extracomunitari. Le persone fisiche nonresidentiinItalia,chesianoanchecittadiniex- tracomunitari possono effettuare pagamenti con denaro contante fino a 14.999,99 euro. In questi casi, però, è necessaria la comunicazione preventi- va all’agenzia delle entrate, deposito delle somme su c/c, autocerficazione del cliente. Dal 1° luglio 2012 la pubblica amministrazione, nel versare pensioni o stipendi superiori a 1.000,00 euro, deve valersi unicamente di pagamenti elet- tronici (bonifici su conto bancario o postale, li- brettopostaleounacartaprepagataabilitata).Una volta depositato in banca, il denaro può essere pre- levato. Anche per il pagamento dell’affitto vale il limitemassimodi999,99euroincontanti.Ilpaga- mentovacomunquetracciatoma,atalfine,èsuffi- ciente una tradizionale ricevuta cartacea. I profes- sionisti e gli esercenti di attività commerciali sono tenutiadaccettareipagamentieffettuaticoncarte di debito, purché di importo superiore a 30,00 euro. Alla violazione di tale obbligo non è collegata alcunasanzione,mailvenditoredovràrimborsare al cliente eventuali maggiori costi derivanti dall’u- so di strumenti alternativi di pagamento. L’esecutivo avrebbe intenzione di introdurre una tassa sui versamenti in contanti in banca, ma è quasi scontato un dietrofront dovuto all’impopo- larità e all’onerosità del progetto. Per contro, sem- pre il consiglio dei ministri, avrebbe intenzione di riportareilimitiperl’usodelcontanteallivelloeu- ropeo, alzandoli da 1.000,00 a 3.000,00 euro. An- che perché – va detto – le imposizioni finora sono sempre state politicamente molto difficili da far digerire ai contribuenti e, soprattutto, pressoché inutili in termini di lotta all’evasione. Alfredo Piccaluga, dottore commercialista

Sito