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Dental Tribune Italian Edition

6 Dental Tribune Italian Edition - Marzo 2015il Consulente legale Odontoiatri e medicina estetica Considerazioni giuridiche su un recente parere del Consiglio Superiore di Sanità Sulla base di una segnalazione effet- tuataalministerodellaSalutedall’Or- dine di Roma dei medici chirurghi e degli odontoiatri, relativa alla prassi sempre più diffusa tra gli odontoiatri di eseguire interventi di correzione estetica di dismorfie, è stato sentito il Consiglio superiore di Sanità, organo consultivo del ministero sulle que- stioni di carattere medico. nella sedu- ta del 15 luglio scorso il CSS esprimeva specifico parere in materia, sul quale, a prescindere da ogni considerazione di opportunità o di eticità delle proce- dure interessate, andremo a esporre alcuneconsiderazionidiordinemera- mente giuridico. Cosa dice il parere Afferma, in generale, la liceità dell’e- secuzione da parte dell’odontoiatra di operare trattamenti estetici. Tuttavia, la condiziona a tre precisi limiti: 1. un limite “morfologico” ovvero che il trattamento sia limitato alla zona labiale; 2. unlimite“procedurale”,affinchéil trattamentoesteticosiaeffettuato soloovecontemplato,inunproto- collo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclusiva, all’in- tero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo; 3. un limite “d’uso”, precisando che l’eventuale uso di dispositivi me- dici (filler ecc.) potrà essere con- sentitosoloovesianostatiimmes- si in commercio per un utilizzo specificonelleareedicompetenza odontoiatrica. Il limite morfologico Sul cosiddetto “limite morfologico”, il parere del CSS si è rifatto a quanto disposto dall’art. 2 della legge 409, del 24luglio1985,chehaistituitoeregola- mentalaprofessionediodontoiatrain Italia: «Formano oggetto della profes- sione le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anoma- liecongeniteeacquisitedeidenti,boc- ca, mascelle e relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche». In buona sostanza, l’odontoiatra è lo specialista la cui attività deve esse- re limitata a uno specifico distretto corporeo, relativamente al quale an- che l’attività estetica deve intendersi circoscritta. l’accenno alla sola zona labiale è stato probabilmente inserito per dare più certezza all’indicazione, nel senso che, se si fosse fatto riferi- mento alla “zona periorale”, si sarebbe probabilmente scatenata un’interpre- tazione, estensiva o restrittiva, a se- conda dell’orientamento della “fonte” sui limiti di detta zona. Il limite procedurale Relativamente al limite procedurale, il CSS si è riferito a un documento del Board scientifico del Collegio delle So- cietà scientifiche italiane di medicina estetica. Questo passaggio del parere ci lascia, francamente, un po’ per- plessi, perché la limitazione, che non trova un fondamento precipuo nella legge 409/1985, sembra inspirata a un principio di netta separazione tra cura terapeutica – nel caso di specie odontoiatrica – e cura estetica. Il no- stro dubbio è se tale distinzione sia ancora attuale, dal momento che il dirittoallaSalute(art.32Costituzione) viene ormai inteso in modo sempre più ampio, tanto che anche la bellezza (o, meglio, il sentirsi belli) implica un concetto di salute che parrebbe far ri- entrare la medicina estetica e la relati- va cura, in ambito terapeutico. la definizione dell’art. 32 mostra come nel nostro ordinamento, alme- no nella fase iniziale (anni Sessanta), il concetto di salute trascendesse quello soggettivo del singolo indi- viduo, esprimendo più che altro un contenuto programmatico, mirante cioèaporsicomebaseispiratricedella politica sanitaria nazionale. Tuttavia, versolafinedeglianniSessanta,inizia nel nostro Paese una lenta ma inar- restabile evoluzione del diritto alla salute, il quale, da una prima fase di connotazione sostanzialmente pub- blicistica, acquisisce sempre più tratti inequivocabilmente legati alla tutela dell’individuo: si passa dall’interesse alla salute dell’individuo, come facen- te parte di una collettività, a quello per la salute intesa come espressione fisica, psichica e sociale dell’indivi- duo: siamo davvero sicuri che sentirsi “nonbelli”noncomportiancheundi- sagio patologico e che la cura estetica non possa configurarsi come terapia nei confronti di questo disagio? Se la risposta fosse affermativa, certamen- te il limite procedurale imposto agli odontoiatri dal CSS, ad avviso di chi scrive, verrebbe destituito da ogni fondamento. Il limite d’uso l’uso di filler e altri dispositivi di am- pia diffusione in ambito estetico può provocare, è noto, reazioni e compli- canze che, in astratto, il medico do- vrebbe saper gestire, mentre non è dettoperleggechel’odontoiatrasiain grado di affrontare: la legge 409/1985 infatti prevede che l’odontoiatra deb- ba «conoscere i farmaci direttamente e indirettamente correlati con la pra- tica dell’odontoiatria e comprendere le implicazioni della terapia farmaco- logica di patologie sistemiche riguar- danti le terapie odontoiatriche». Su questa base, e con evidente atten- zione anche alla salute del paziente, il CSS ha limitato l’uso dei dispositivi a quelli immessi in commercio per un utilizzo specifico nelle aree di com- petenza odontoiatrica. Se il senso dell’indicazione non ci sfugge (e può trovarci anche d’accordo sull’in- tento perseguito), qualche dubbio rimane sulla coerenza di tale parte del parere con la normativa cosid- detta “dell’utilizzo off label dei far- maci e dispositivi”: la legge 94/1998, meglio conosciuta come “legge Di Bella”. Seppur, a determinate condi- zioni, tale norma consente al medi- co l’utilizzo di prodotti farmaceutici fuori indicazione nell’esclusivo inte- resse del paziente. Ci sfugge, in buona sostanza, la mo- tivazione sulla quale si fonderebbe la differenza tra l’odontoiatra che pre- scrive off label un dispositivo per la terapia dentale e quello che prescrive, sempre off label, un dispositivo per la curaesteticaneldistrettomorfologico di competenza, dovendo, in entrambi i casi, la normativa di riferimento e i limiti prescrittivi essere gli stessi (leg- ge 94/1998), come chiaramente indi- cato anche nel recentissimo Codice deontologico dei medici e odontoiatri (responsabilità diretta, consenso in- formato ad hoc, pubblicazioni e dati scientifici che supportino un’applica- zione off label del dispositivo/farma- co).Inconclusione,riteniamochesolo unaregolamentazionespecificaecoe- rente dell’attività di medicina estetica potrebbe fugare questi e molti altri dubbi a vantaggio dei professionisti e dei pazienti/consumatori. Stefano pagina 7 WEB arTIclE WWW.DENTal-TrIBUNE.cOM

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