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Dental Tribune Italian Edition

10 Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2014Gestione dello Studio Con la recente sentenza 18/12/13 – 17/2/14 n. 3622, la Cassazione è nuo- vamente intervenuta sul contratto di assicurazione della responsabili- tà civile con clausola “claims made” ossia a “richiesta fatta”. Secondo il disegno del legislatore codicistico, la clausola riguarde- rebbe gli eventi lesivi verificati nel periodo di polizza (la cosiddetta “loss occurrence”, perdita subita), nell’ambito di una polizza assicu- rativa inerente i danni che un pro- fessionista può arrecare a terzi. In altre parole se un contratto di assicurazione va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, la poliz- za coprirebbe gli errori commessi in quel lasso di tempo, anche se denunciati dal danneggiato nel decennio successivo. Il rischio na- turalmente è che, stipulata anni prima, una polizza possa risultare non più adeguata rispetto al mo- mento in cui dovrebbe intervenire a favore dell’assicurato. Basti pen- sare alla svalutazione di un certo massimale con il trascorrere di un decennio. Si è pertanto sempre più diffusa sul mercato delle polizze profes- sionali la copertura della RC con clausola “claims made”, dove la garanzia assicurativa scatta solo se c’è una richiesta danni da parte del cliente nel periodo di vigenza della polizza. Si tratta di un con- tratto “atipico”, riconosciuto legit- timo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, da ultimo, con la sentenza citata. Per riprendere l’esempio già fatto, se un contratto di assicurazione RC professionale ha effetto dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, l’assicurato sarà coperto per le ri- chieste danni che gli pervengano solo ed esclusivamente in quel preciso lasso di tempo. Se una dif- fida risarcitoria fatta oggi è riferi- Le polizze di assicurazioni della responsabilità civile professionale con clausola “claims made” ta a eventi dannosi verificatosi in passato, non essendovi una clau- sola “claims made”, ha il pregio di estendersi agli eventi pregressi verificatisi 2, 3, 5 anni addietro, se- condo le previsioni di polizza. Una polizza di questo tipo, se ha il vantaggio di intervenire nella denuncia del sinistro in cui la co- pertura assicurativa diventa ne- cessaria (magari per errori com- messi in passato allorché non si era assicurati), ha lo svantaggio di lasciare scoperte le denunce tardive. Se per negligenza non mi assicuro per l’anno successivo, e in quel frangente mi viene chiesto il risarcimento di un certo dan- no per gli anni passati per i quali ero assicurato l’anno prima, resto privo di copertura. Con la clausola “loss occurrance”, invece, se io mi ero assicurato solo per un certo periodo anni or sono e un cliente mi chiede il risarcimento di un fatto verificatosi mentre vigeva la vetusta polizza di allora, io sarò coperto (pur con i limiti citati). Posto che così funziona, a grandi linee, il meccanismo della polizza con clausola “claims made”, qua- lora io, non assicurato (o non assi- curato in modo conveniente) mi accorga di aver commesso un er- rore di cui in futuro potrei essere chiamato a rispondere, potrei an- che essere tentato di stipulare una polizza senza dar conto al mio as- sicuratore dell’errore a me noto. In tal caso il contratto potrebbe essere annullato dal giudice per reticenza su istanza della compagnia dell’as- sicurato. Non si tratta di un silenzio qualsia- si. Tale reticenza potrebbe portare all’invalidità della polizza al verifi- carsi di tre condizioni, da accertarsi caso per caso: a) tacendo l’evento dannoso; b) per reticenza dolosa, ossia vo- lontaria o per colpa grave; c) se ha determinato il consenso dell’assicuratore (si veda da ul- timo, Cass. 22/3/13 n. 7273). Con un esempio concreto, è possi- bile vedere in pratica i principi so- praesposti. Un avvocato ottenne una senten- za a favore di un proprio cliente, con la quale la controparte veniva condannata a corrispondere al suo assistito l’importo di euro 100,00. Teniamo ora presente che, per re- gola generale, il credito del cliente vittorioso a favore del proprio av- versario si prescrive con il decorso di 10 anni qualora il creditore non abbia chiesto a controparte nel de- cennio il pagamento del suo debito. Poiché la parte soccombente non adempie spontaneamente, l’avvo- cato di cui stiamo parlando pro- muove un’esecuzione forzata con- tro il debitore. Il legale in seguito si dimentica della pratica e il proces- so esecutivo si estingue per inat- tività delle parti. A un certo mo- mento, però, il cliente comincia a chiedere informazioni all’avvoca- to in merito al pignoramento, ma quest’ultimo, resosi conto dell’er- rore professionale, gli si nega. Passano i giorni (10 anni dall’ini- zio dell’esecuzione forzata per l’e- sattezza) e l’avvocato si rende conto non solo di aver lasciato estinguere la procedura esecutiva (che avreb- be comunque potuto riattivare), ma di non aver neppure interrotto il decorso della prescrizione, cau- sando al suo cliente la perdita defi- nitiva del credito di 100. A questo punto seccato per l’atteggiamento dell’avvocato, il cliente minaccia un’azione di danni, se continuerà a non rispondergli. L’avvocato, allora, decide astuta- mente di rivolgersi a una com- pagnia per assicurarsi per fatti avvenuti nel passato, tramite una polizza con clausola “claims made”. Parte finalmente la causa del clien- te contro l’avvocato, il quale evoca in giudizio la compagnia, che però riesce a dimostrare in corso di cau- sa che il legale era perfettamente al corrente del danno provocato al suo assistito prima di assicurarsi, e ottiene così l’annullamento del contratto di assicurazione. Enrico Angesia, avvocato in Torino

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