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Implant Tribune Italian Edition

5Implant Tribune Italian Edition - Marzo 2014 Odontoiatria Forense IMPLANTOLOGIA Gli impianti Shelta hanno una marcata morfologia conica, un passo del filetto ampio, apice stondato e presentano una connessione ad esagono interno con collarino di stabilizzazione coronale, unica in tutti i diametri del sistema, che consente un’enorme semplificazione protesica e l’applicazione di uno Switching Platform protesico. La gamma degli impianti è caratterizzata da una versione standard, nella quale la spira è parallela al corpo dell’impianto, e da una versione denominata “SL”, in cui il profilo esterno delle spire è cilindrico, costante lungo tutta la lunghezza dell’impianto. Shelta << pagina 4 Piuttosto che dover intervenire d’urgenza o rammaricarsi a poste- riori per esiti, parimenti importan- ti, di una condotta omissiva (sem- pre censurabile e, qualora provata, giuridicamente perseguibile), valu- tare le indicazioni e le opportunità d’intervento può risultare clinica- mente, deontologicamente, etica- mente e legalmente corretto. Non è, al contrario, inopportuno delegare per competenza colleghi più esperti e capaci in caso di riconosciuti limi- ti o timori. La letteratura internazionale fa spesso riferimento a percentuali relativamente elevate di estrazioni “inutili”, ma nell’ambito del con- tendere e di un’attenta valutazione medico-legale, rileva i singoli casi specifici anche in relazione al ti- ming, alle condizioni fisiche e psico- logiche del paziente e alle modalità di intervento. Non è poi da esclude- re la possibilità di indicazioni “rela- tive” all’intervento avulsivo in rela- zione all’opportunità di escludere la possibilità di problemi o estrazioni in “urgenza” in momenti delicati o particolari (gravidanza, missioni militari ecc.) o a prevenire possibi- lità di fratture mandibolari (atleti, in particolare pugili, giocatori di hockey, rugby, motociclisti). Un “cattivo risultato”, l’evidenza di una complicanza o di un errore, non costituiscono di per sé evidenza di condotta erronea, negligente e impe- rita. Né tale esito si pone necessaria- mente in rapporto di nesso causale con una condotta inidonea del pro- fessionista. Esiste la possibilità che si verifichino eventi che, benché pos- sibili e prevedibili, risultino impre- venibili (complicanze, casi fortuiti) anche a fronte di diagnosi adeguate, di condotte chirurgiche ineccepibili, che tuttavia il professionista deve poter provare (rilevanza della docu- mentazione) assieme alla condivisio- ne della scelta terapeutica con il pa- ziente adeguatamente informato (e non superficialmente rassicurato o impropriamente spaventato). La pos- sibilità di complicanze tecnicamen- te incolpevoli sposta l’interesse sul consenso e su elementi solo appa- rentemente marginali, indipendenti anche dagli obblighi deontologici o normativi. La condivisione di una scelta e la pos- sibilità di complicanze non escludo- no il dovere di un’eventuale corretta gestione di queste ultime e un at- teggiamento di “vigilanza” nel post- operatorio (obbligo accessorio, sep- pur dotato di propria individualità). Atteggiamento di vigilanza, pruden- ziale e di collaborazione, che coin- volge lo stesso paziente e gli impone degli obblighi comportamentali. In materia di diritto al risarcimento non si esclude la possibilità che sia il paziente a non cooperare, a non se- guire le prescrizioni terapeutiche e i consigli clinici o, addirittura, a inter- rompere il rapporto di cura. Tali evenienze, adeguatamente do- cumentate e provate hanno il po- tere di ridimensionare la portata di eventuali responsabilità del profes- sionista e del diritto al risarcimento del danno, qualora oggettivato.