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Dental Tribune Italian Edition

4 Ortho Professione Ortho Tribune Italian Edition - Marzo 2014 Premia l’articolo: consulta gratuitamente la sezione Clinical > articoli scientifici del sito www.dental-tribune.com PREMIAZIONE 2014 “L’articolo scientifico più letto” Ogni mese verrà annunciato l’articolo scientifico più cliccato sulla piattaforma italiana Dental Tribune Il vincitore di febbraio 2014 Cellule staminali in odontoiatria implantare Autore: A.A. Pelegrine http://www.dental-tribune.com/articles/specialities/implantology/ A fine anno la consegna dei premi ...seguici per scoprire i vincitori e partecipare all’evento Umberto Garagiola L’odontoiatra può svolgere l’attività radiodiagnostica complementare In seguito all’esposto a diversi enti pubblici e redazioni giorna- listiche da parte dell’Associazione difesa professione radiologica sull’esercizioabusivodell’attivitàradiograficadellacomunitàme- dica ed odontoiatrica non specialista in radiodiagnostica, si è ve- rificata la significativa reazione di ANDI, SUSO, AIO. Ribadiscono con forza che l’odontoiatra può legittimamente utilizzare gli ap- parecchi radiografici indispensabili all’esercizio delle prestazioni radiografiche complementari alla professione, per una maggior tute- la della salute dei pazienti. Secondo le normative vigenti (art. 2, comma 1, lett. b del D.Lgs n. 187/2000) l’o- dontoiatra, definito secondo l’art. 2, comma 2, art. 7 comma 4 come «specialista in radiologia per l’atti- vità complementare» può svolgere l’attività diagnostica complementa- re alla propria prestazione. Il Mini- stero del Lavoro nel 2005 ribadisce che può avere in studio e utilizzare gli ortopantomografi. Il Ministro del Lavoro attraverso una nota della Direzione generale della tutela del- le condizioni di lavoro, ha chiarito che per determinare e utilizzare l’apparecchio radiografico per ortopantomografia siano sufficienti i titoli per l’esercizio della professione (23 settembre 2005). Il Ministero delle Salute nel 2010 (GU n. 124 del 29 maggio 2010) ha pubblicato le raccomandazioni sul corretto impiego delle TC volumetriche Cone Beam 3D, pre- vedendo che siano funzionali e complementari all’esercizio delle prestazioniodontoiatriche.Nonesisteleggecheimpongaautoriz- zazioni specifiche per l’installazione di apparecchi radiodiagno- stici negli studi odontoiatrici, che si avvalgono dell’esperto quali- ficato, e dell’esperto in fisica medica per la valutazione della dose da somministrare al paziente nel programma di garanzia della qualità. L’odontoiatra non necessita delle consulenze di un me- dico specialista radiologo, essendone il responsabile ed esercente delle apparecchiature radiologiche, ed inoltre abilitato a svolgere l’indagineclinica.Leesposizionialleradiazioniionizzantidevono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibi- le, compatibilmente con le esigenze diagnostiche odontoiatriche e giustificate dai vantaggi terapeutici derivanti per il soggetto esposto. Nell’utilizzo di apparecchiature TC volumetriche Cone Beam in attività radiodiagnostiche complementari per svolgere specifici interventi strumentali propri della disciplina speciali- stica del medico o dell’odontoiatra, non possono essere effettuati esami per conto di altri sanitari, pubblici o privati, né esser redatti o rilasciati referti radiologici, risultando l’uso delle apparecchia- ture radiodiagnostiche in via complementare essere ammesso per le sole condizioni ex D Legisl. 187/2000. Risultano ammesse, in attività radiodiagnostiche complementari, solo le pratiche che per la caratteristica di poter costituire un ausilio diretto e imme- diato per lo specialista, presentino i requisiti funzionali e tempo- rali di risultare «contestuali» (il giorno della prestazione o quello prossimo), «integrate» (verso il miglioramento delle prestazioni) e «indilazionabili» (a vantaggio del paziente) rispetto allo svolgi- mento di specifici interventi strumentali propri della specialità. L’utilizzo delle apparecchiature TC volumetriche Cone Beam deve prevedere: piena giustificazione dell’esame; preventiva acquisi- zione del consenso informato scritto; adeguata archiviazione e conservazione cartacea e/o informatica del consenso informato e di tutte le immagini per almeno 5 anni; registrazione e archi- viazione su apposito registro, anche su supporto informatico, di tutti gli esami eseguiti; verifica periodica (biennale) della dose somministrataequalitàdelleimmagini,avvalendosidiunesper- to di fisica medica nell’ambito del programma di garanzia della qualità; deve essere effettuata una formazione specifica nell’uti- lizzo della tecnologia nell’ambito dell’aggiornamento quinquen- nale; comunicare all’ASL competente per territorio la detenzione dell’apparecchio radiografico; pagare il premio INAIL. Il nuovo regime giuridico si ispira a concetti della filosofia internaziona- le in materia di radioprotezione che, partendo dalla conoscenza dei pericoli connessi all’esposizione a radiazioni ionizzanti, per- mettono di utilizzare tali agenti solo se il beneficio derivante sia dimostrabile e le esposizioni limitate al minimo tecnicamente possibile ottimizzando gli impianti e tecniche. (European Com- mission Radiation Protection n. 172, 2012). Umberto Garagiola WEB ARTICLE WWW.DENTAL-TRIBUNE.COM