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Dental Tribune Italian Edition

7Dental Tribune Italian Edition - Gennaio 2014 Gestione dello Studio La base del successo professionale prima dopo Linea bleaching professionale e domiciliare. Flessibilità di utilizzo, disponibili in diverse concentrazioni, attivabili con o senza lampada. Composizione che limita ogni forma di sensibilità. domiciliare.Linea bleaching professionale e domiciliare.domiciliare.domiciliare.Linea bleachingLinea bleachingLinea bleaching 22070 - Rovello Porro (CO) - Tel. 02 96754179 - fax 02 96754190 - info@isasan.com - www.isasan.com srl Per l’Italia: C M Y CM MY CY CMY K Witeness.pdf 1 09/01/14 15:49 Clausola “claims made” e polizze di assicurazioni della responsabilità civile professionale I contratti di assicurazione del- la responsabilità civile sono, per i professionisti, angeli custodi che riservano purtroppo, a volte, amare sorprese. Fino agli anni Ottanta, il panorama assicurativo in materia di responsabilità civile professiona- le, ricalcava approssimativamente il modello normativo cosiddetto “loss occurrence” (insorgenza del dan- no) previsto dall’art. 1917 c.c. In tale schema, ai fini della garanzia assicu- rativa importa che il comportamen- to colposo del medico, dannoso per il paziente, si sia verificato tra l’ini- zio d’efficacia e la cessazione d’effet- ti della polizza, indipendentemente dal fatto che il risarcimento sia stato richiesto o meno dal danneggiato. Così, specie nella responsabilità sanitaria, non essendo infrequen- ti sinistri tardivi o lungolatenti, si verifica spesso uno sfasamento tra l’illecito e il danno, che può verifi- carsi parecchi anni dopo l’evento con susseguente richiesta di risar- cimento. Nell’ipotesi di un sanitario che ab- bia spesso cambiato compagnia as- sicurativa, sarà chiamata all’inden- nizzo non quella con cui si è “ora” assicurati, ma quella con cui lo si era anni addietro, ovviamente entro i 10 della prescrizione. Normale quin- di, una certa difficoltà sia nell’indi- viduare la data esatta dell’illecito, sia la compagnia che dovrà occu- parsi del sinistro, sia la possibilità di una scopertura assicurativa (il mas- simale capiente illo tempore oggi può non esserlo più). Tolti, però, questi svantaggi (supe- rabili) per l’assicurato, gli svantaggi maggiori sono per le compagnie, il cui impegno contrattuale si pro- trae nel tempo con conseguente difficoltà di quotazione del rischio (e, secondo alcuni, inevitabile in- nalzamento dei premi). Le compa- gnie però sono abilmente riuscite a ribaltare a loro favore la situazio- ne, inserendo nelle polizze RC pro- fessionale (e non solo), la clausola “claims made” in virtù della quale l’assicurazione vale per i risarci- menti richiesti durante l’efficacia della garanzia assicurativa, purché la richiesta avvenga in vigenza del contratto. La clausola si è imposta sul mer- cato. Ed anche se una parte della giurisprudenza e della dottrina minoritari la considerano nulla, le compagnie oggi offrono ai profes- sionisti polizze di responsabilità ci- vile con clausola “claim made”, che topograficamente compare sotto il titolo “Inizio e termine della ga- ranzia”, avendo messo a punto varie edizioni di tali clausole. Quella più moderna prevede che la copertura operi solo quando sia l’illecito che la richiesta siano avvenuti in vigenza di polizza. La presenza contemporanea di fat- to, danno, richiesta (e secondo al- cune polizze, denuncia) nel periodo l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato. Richiede dun- que la “doppia firma”, altrimenti la garanzia postuma deve intendersi illimitata a ritroso. Tornando alle linee generali della clausola “claims made”, vi si ac- compagna sempre un vuoto assi- curativo per le richieste risarcitorie spedite al professionista oltre la vi- genza. Per ovviare all’inconvenien- te, occorre dotarsi di una “garanzia postuma” che, a fronte di un sovrap- prezzo, consenta di estendere la co- pertura a dopo la scadenza entro un termine prestabilito. Alcune com- pagnie ne subordinano l’operatività alla rinnovazione automatica della polizza per mancata disdetta. Mec- canismo perverso, perché costringe l’assicurato a non recedere mai dal contratto, pena la perdita della ga- ranzia per fatti commessi in altre annate assicurative. Un problema specifico di vuoto as- sicurativo si pone per gli eredi di medico passato a miglior vita e per i professionisti che vanno in pen- sione, per quest’ultimi, cessando l’attività, diventa impossibile la sti- pula di una nuova polizza, mancan- do l’interesse a un nuovo contratto assicurativo ai sensi dell’art. 1904 c.c. In previsione di tali evenienze è consigliabile l’estensione della garanzia “claims made” per il tem- po “dopo” il decesso o la cessazione dell’attività, per tutelare se stessi ed eredi. Enrico Angesia, Avvocato in Torino enricoangesia@gmail.com assicurativo, rendono la clausola una roulette russa: se, invero, fatto colposo e pregiudizio si verificano a contratto vigente, ma il danneggia- to tergiversa e recapita la richiesta oltre il periodo di polizza, va fuori copertura assicurativa. Non solo. Si è fuori anche nell’ipotesi in cui il si- nistro si verifichi in prossimità del- la scadenza: l’assicurato, per quanto tempestivo, potrebbe non avere più il tempo materiale per la diffida en- tro il periodo di garanzia. Clausola certamente vessatoria, ma se viene apposta la “doppia firma”, la frittata è fatta. Per stemperare la tensione, si deve dire che nella versione “classica” la clausola “claims made” prevede una sorta di retroattività. Ossia si applica anche ai fatti colposi veri- ficatisi nel decennio precedente e fino al momento in cui l’assicurato possa eccepire ritualmente la pre- scrizione del diritto di richiedere il risarcimento (cosiddetta “garanzia pregressa”). Purtroppo, le compa- gnie finiscono con l’approntare po- lizze in cui non vi è l’edizione “pura” della “claims made”, ossia la garan- zia pregressa illimitata, ma quella limitata ai fatti verificatisi cinque, tre, due anni prima della stipula del contratto. La tranquillità derivante dalla garanzia pregressa è un po’ un effetto placebo. Se in passato infat- ti non si è commesso alcun danno, qual è il vantaggio di sentirsi dire che sono coperti i rischi pregres- si inesistenti? Se, invece, si ha uno scheletro nell’armadio, il dilemma: se lo si dichiara, nessuna compa- gnia vorrà stipulare la polizza; se si tace, la compagnia opporrà la non indennizzabilità del sinistro per aver l’assicurato reso dichiarazioni reticenti (art. 1892 c.c.). La garanzia pregressa limitata è da conside- rarsi vessatoria, riducendo il lasso di tempo entro cui rimane fermo WEB ARTICLE WWW.DENTAL-TRIBUNE.COM