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Dental Tribune Italian Edition

10 Dental Tribune Italian Edition - Ottobre 2013Speciale Giovani Wisil Latoor laboratorio dentale PROTESI SCHELETRATA ORTODONZIA INVISIBILE PROTESI IN NYLON NANOTECNOLOGIA PER CERAMICA SISTEMI CAD-CAM Paolo Pasquini Responsabile Reparto Scheletrica reparto.scheletrica@wisillatoor.it Roberto D’Ambrosio Responsabile Reparto Protesi Fissa reparto.fissa@wisillatoor.it Daniela Pavesi Responsabile Reparto Ortodonzia reparto.ortodonzia@wisillatoor.it Maurizio Consentino Responsabile Reparto Protesi Mobile reparto.mobile@wisillatoor.it Viale Abruzzi 34 20131 Milano www.wisillatoor.itC O N T A T T A C I 02 29404192 Wisil - Vitallium WISIL LATOOR è il laboratorio dentale specializzato in: WISIL LATOORWiWISIL LATOORWiWISIL LATOORsil LatoorWISIL LATOORsil LatoorWISIL LATOOR < pagina 9 A livello normativo tutto inizia con l’attuazione delle linee guida della Conferenza Stato-Regioni, previste dalla “Legge Fornero” e rese note a fine gennaio 2013. Dalla metà di quest’anno vi sono state, in ogni Regione, leg- gi che hanno modificato gli schemi di convenzione e pro- getto formativo, prevedendo degli scrupolosi standard ob- bligatori, ma dando la possibilità di utilizzare questa forma d’inserimento parallelamente ad altri tipi di tirocinio che vengono proposti e formalizzati da Scuole superiori, Enti di formazione professionale e Università. Come per altre questioni, anche qui occorre porsi cinque domande cardi- ne: cosa, chi, quali, come e quanto. Primo quesito operativo da porsi: “Cos’è il tirocinio? È una specie di rapporto di lavoro?”. No, non è un rapporto di lavoro, ma è un’esperienza forma- tiva e di orientamento, un’opportunità d’inserimento tem- poraneo presso aziende pubbliche e private, che consente allo studio professionale e al tirocinante di conoscersi e mettersi alla prova, definendo al meglio le scelte professio- nali con un’importante esperienza pratica. Precisato che non si tratta di un rapporto di lavoro subor- dinato, non sono quindi previsti obblighi previdenziali né sussiste obbligo di assunzione del tirocinante al termine del periodo formativo. Seconda domanda fondamentale: “Chi e quali caratteristiche deve avere colui che si deve in- serire?”. Chiunque, dai sedici anni in su, iscritto al Centro per l’im- piego e abbia dichiarato la propria immediata disponibili- tà al lavoro. A titolo esemplificativo: studenti, disoccupati, iscritti nelle liste di mobilità, laureati/e, casalinghe in cer- ca di prima occupazione. Rispondendo positivamente ai primi due quesiti, altre do- mande risulteranno essere: “Come si deve procedere per l’attivazione del tirocinio? Si può attivarlo anche se non si hanno mai avuto dipendenti? Esistono dei limiti numeri- ci?”. Il tirocinio deve garantire la copertura assicurativa Inail (infortuni sul lavoro) e la stipula di una polizza privata di Rct (Responsabilità civile contro terzi); tradotto in termini monetari, la prima copertura incide per circa 100 euro e la seconda circa 50 su base semestrale. Disponendo poi di posizione Inail e numero di polizza as- sicurativa, dopo aver compilato la modulistica che si com- pone di richiesta di attivazione tirocinio, convenzione e progetto formativo (scaricabili dal sito della Provincia di riferimento dello studio) si potrà andare al Centro per l’im- piego di riferimento in base alla sede dell’azienda e atten- dere la stipula del tirocinio. A onor di cronaca, è possibile anche far stipulare tirocini a consulenti del lavoro membri delegati della Formazione Lavoro (in tal caso i tempi di attesa per la stipula della con- venzione si riducono di molto e non si deve aprire la poliz- za assicurativa Rct). Nei documenti richiesti occorre ripor- tare i dati dello studio come soggetto ospitante, quelli del tirocinante, l’orario settimanale con relativa articolazione, la durata del tirocinio (non oltre 6 mesi, salvo casi partico- lari) e l’indennità mensile lorda corrisposta, nonché obiet- tivi e modalità di svolgimento con riferimento alla figura professionale che dovrebbe acquisire in caso di successivo rapporto subordinato. Infine, il nominativo del tutor (di solito, il titolare dello studio). Il giorno prima dell’inizio, ricordarsi di effettuare la co- municazione obbligatoria di assunzione anche se, giuridi- camente, di assunzione non si tratta. Il numero massimo di tirocinanti è di 1 (da 0 a 5 dipenden- ti), 2 (da 6 a 20) e il 10% della forza lavoro (oltre i 20 dipen- denti). Domanda finale: “Quanto devo retribuire?”. Qui la legge 92/2012 ha previsto di inserire una sorta di “minimo sindacale a titolo di indennità di partecipazione” che varia da Regione a Regione. Tre esempi, uno per il Nord, uno per il Centro e uno per il Sud: il Piemonte prevede un minimo di 600 euro lordi a fronte di un impegno a tempo pieno (40 ore settimanali) fino a un minimo di 300 per 20 ore. La Regione Lazio ha previsto un minimo di 400 euro al mese per impegno a tempo pieno, mentre la Regione Sicilia si è attestata a un minimo di 300 euro. Il tema merita un approfondimento presso qualsiasi con- sulente del lavoro. Se si rispettano le norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro (compresi quelli relativi alla protezione individua- le nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008), ritengo questo strumento il più opportuno e il meno oneroso per capire se inserire o meno una nuova risorsa nell’organico. Poi, come in molti casi della vita, la persona giusta la si può scoprire fin da subito. Come alle volte ci si può accorgere di aver scelto quella sba- gliata, dopo anni. Massimiliano Gerardi, Consulente del lavoro - Torino m.gerardi@studioep.net