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Lab Tribune Italian Edition

6 Lab Tribune Italian Edition - Maggio 2013Focus Normative Conferenza Stato-Regioni: approvate le procedure operative per gestire i rischi correlati all’igiene degli impianti aeraulici Novità 2013 in materia di fatturazione Studi di settore con dentierometro I rischi per il benessere e la salute dei lavoratori dovuti alla presenza di inquinanti aerodiffusibili devono essere control- lati attraverso la corretta utilizzazione e manutenzione degli impianti aeraulici. Nella Conferenza Stato-Regioni, nella sedu- ta del 7 febbraio scorso, è stato sancito l’accordo contenente la “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”. Approvato nella seduta del 28 novembre 2012 dalla Commis- sione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul la- voro di cui al D.Lgs. 81/2008, il documento nasce per fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di tratta- mento aria e la pianificazione degli interventi di manutenzio- ne, in considerazione di quanto riportato nelle leggi regionali, Linee guida nazionali e norme tecniche prodotte sull’argo- mento. Numerosi studi hanno evidenziato che la contaminazione mi- crobiologica e chimica dell’aria negli ambienti chiusi è spesso imputabile a scarse condizioni igieniche, al sovraffollamento dei locali e a errori di progettazione e/o installazione degli impianti di trattamento dell’aria (impianti aeraulici), che non consentono una loro idonea pulizia e manutenzione. In que- sti casi possono causare la diffusione di numerosi inquinanti provenienti dall’esterno o dall’interno, derivanti da resi- dui di materiali da costruzione, da resti di origine vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe e batteri che possono contaminare l’acqua e le superfici all’interno de- gli impianti aeraulici. Il datore di lavoro deve quindi valutare anche i rischi de- rivanti dai contaminanti aerodispersi nei luoghi di lavoro chiusi, uffici inclusi e, come previsto dall’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008, provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di aerazione. L’allegato IV “Requisiti dei luoghi di lavoro” fornisce indicazioni sulla pulizia e la manutenzione, evidenziando che «gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia fonte di pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere rapidamente eliminato». La procedura è riferita a tutti gli impianti di trattamento dell’aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell’aria. Gli impianti semplifi- cati dal punto di vista strutturale e funzionale (ad esempio, privi di umidificazione) sono interessati dalla procedura solo per le parti di pertinenza. Sono, invece, esclusi quelli di regolazione della temperatura sen- za immissione forzata di aria esterna (ad esempio, termocon- vettori, condizionatori a parete, stufe) e quelli di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni industriali. Fonte: www.fts-sicurezza.it Inail comunica che a decor- rere dal 1 luglio la denuncia degli infortuni da parte delle imprese, compresa la comunicazione per in- fortuni con prognosi in- feriore a tre giorni, dovrà essere effettuata esclusiva- mente adottando la procedura telematica. Lo scopo della nuova procedura è il miglioramento della rac- colta dei dati statistici. L’Istituto informa che dal 9 febbraio 2013 è disponibi- le una nuova versione della denuncia che, assunto il nome di “denuncia/comunicazione di infortunio”, è stata rivisitata nei suoi contenuti e nell’interfaccia. Il dettaglio degli aggiornamenti è disponibile sul sito web di Inail nella pagina informativa della denuncia/ comunicazione di infortunio, dove è possibile scarica- re le istruzioni, l’informativa sulle novità, il manuale utente e la documentazione per l’invio off line tramite file (XML-Schema e tabelle). La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempi- mento a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurati- vo, che siano pronosticati non guaribili entro tre gior- ni, escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere con- temporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicu- rativi dall’art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, sia all’obbligo pre- visto a fini statistico-informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, del D.Lgs. n. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il pro- prio domicilio. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione “Punto Cliente” sul sito di Inail. serena Franzini, Responsabile tecnico FTS Inail: nuova procedura telematica per la denuncia infortuni A decorrere dal 1 luglio 2013, la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente per via telematica. Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dall’1 gennaio 2013. In particolare, si segnala che per le fatture emesse dal 2013 non è più prevista la numerazione progressiva “per anno solare”, ma una numerazio- ne che identifichi la fattura in modo univoco; pertanto, non è più possibile che due fatture, anche se emesse in anni diversi e quindi differenziate nella data, siano contrassegnate dal medesimo numero progressivo. In pratica, la fattura emessa va datata e numerata progressivamente in modo da consen- tirne l’univoca identificazione. Non essendo più richiesto il collegamento con l’anno solare, potrà essere scelta anche una numerazione progressiva unica; tuttavia, per evitare di avere numeri troppo lunghi, si suggerisce di integrare il numero di fattura con l’anno di emissione: ad esempio, “fattura n. xx/2013” oppure “fattura n. xx/13”. Per le fatture emesse in modo elettronico occorre- rà dunque contattare il fornitore informatico affinché effettui gli aggiorna- menti del software per adeguare le fatture emesse alle nuove prescrizioni. Inoltre, si segnala che diventa obbligatorio indicare in fattura: • il codice fiscale del paziente persona fisica; • il numero di partita iva del cliente nazionale quali altri studi medici, cli- niche private e altri soggetti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione; • il numero di partita iva attribuito da un altro Stato UE, nel caso di clienti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea. Si segnala, infine, che per le operazioni esenti, quali appunto le prestazioni sanitarie, è obbligatorio aggiungere in fattura l’annotazione che trattasi di “Operazione esente”, eventualmente seguita dai riferimenti normativi, ossia “aisensidell’art.10,comma1,n. 18 del DPR 633/1972”. Si racco- manda di prestare particolare attenzione a tali novità, visto che in caso di violazione degli adempimenti documentali e contabili in materia di iva sono previste severe sanzioni. Dopo il “tovagliometro”, ora anche il “dentierometro”. Scatta infatti l’ac- certamento fiscale a carico del den- tista che, pur avendo acquistato un numero elevato di protesi, ne ha poi fatturate ai clienti molte di meno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazio- ne che, con la sentenza n. 3777 del 15 febbraio 2013, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. A legittimare il metodo induttivo basato sull’acquisto di materie pri- me è di nuovo la Cassazione, che ha dato torto a un odontoiatra che ave- va comprato un numero di protesi molto superiori rispetto ai lavori e ai clienti denunciati. Il professionista si era difeso sostenendo che un cer- to numero di protesi era relativo a quelle provvisorie. Un motivo, que- sto, ritenuto sufficiente a invalidare l’accertamento fiscale da parte della Ctp e della Ctr pugliese, ma non per la Cassazione. Infatti i supremi giu- dici, ribaltando il verdetto di meri- to, hanno chiarito che «è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente, ove la cessione o l’impiego in prestazio- ni d’opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto. Spetta difatti al contri- buente fornire la specificazione ap- propriatapercategorieomogeneedi beni». E, ancora, ad avviso di «piaz- za Cavour», a tale principio rispon- de anche il caso di prestazioni sani- tarie avente base nell’installazione di protesi dentarie, giacché ai fini della prova per presunzioni sempli- ci non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di i rischi correlati all’igiene degli impianti aeraulici per le parti di pertinenza. Sono, assoluta ed esclusiva necessità cau- sale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevol- mente possibile secondo un criterio di normalità. La Cassazione ha quin- di bocciato in pieno le motivazioni rese della Commissione tributaria regionale della Puglia considerando «astratto, e come tale irrilevante, affermare che la fatturazione della prestazione odontoiatrica avviene in modo unitario, rispetto all’impiego di protesi provvisorie strumentali alla installazione di quelle definiti- ve». Ma il sipario sulla vicenda non si chiude qui. Ora gli atti torneranno in Puglia, dove una nuova sezione della Ctr dovrà riconsiderare il caso alla luce del principio affermato in sede di legittimità. debora Alberici, italia oggi Fonte: www.lessicom.it