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Dental Tribune Italian Edition

15Dental Tribune Italian Edition - Maggio 2013 Gestione dello Studio Sulle fatture le delucidazioni dell’Agenzia delle Entrate Recependo la Direttiva 2010/45/UE nel nostro ordinamento attraverso la legge n. 228 del 24/12/2012 (più nota forse come “legge di stabilità 2013”) il legislatore ha imposto che, per le operazioni effettuate a parti- re dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Nella nuova formulazione, l’art. 21 non prevede più che la numerazio- ne sia «in ordine progressivo per anno solare». I timori che questo ha suscitato, tanto nei professionisti quanto nel- le software house che forniscono i sistemi gestionali che consentono l’emissione automatica delle fattu- re, riguardo alle modifiche (e quindi ai costi da sostenere) da effettuare ai programmi per recepire la nor- mativa, sono stati fugati dall’Agen- zia delle Entrate, che attraverso la risoluzione n. 1/E del 10/01/2013 ha prontamente fornito tutte le delu- cidazioni del caso. In particolare si afferma che è percorribile «qualsi- asi tipologia di numerazione pro- gressiva che garantisca l’identifica- zione univoca della fattura», se è il caso anche mediante al riferimento della data della fattura stessa. Ergo, ciò significa che può essere adottata tanto una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1 prose- gua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contri- buente, quanto adottare il consueto e usuale meccanismo di numerazio- ne che ricomincia ogni anno; stante il fatto che l’identificazione univo- ca della fattura è assicurata dalla presenza nel corpo del documento della data di emissione che rimane elemento obbligatorio in base alla lettera a) del citato art. 21. Relativamente agli altri obblighi imposti, in campo odontoiatrico, non si dovrebbero riscontrare par- ticolari problemi, in quanto ten- denzialmente già negli anni pas- sati il paziente per poter detrarre i costi delle spese mediche in sede di dichiarazione dei redditi aveva comunque l’obbligo di produrre i relativi giustificativi (fatture) in cui fosse indicato il proprio codice fisca- le. Pertanto, già da tempo quest’esi- genza è stata risolta e considerata. Idem per quelle società, o profes- sionisti esercenti, arti e professioni che per scaricarsi i costi dei servizi acquistati avrebbero già dovuto ri- chiedere l’indicazione della propria partita IVA o codice fiscale, nonché (se soggetti IVA) l’indicazione quan- tomeno dell’art. di esenzione che, per le liquidazioni IVA e le comuni- cazioni inerenti a detta imposta, era già obbligatorio indicare in sede di comunicazione e dichiarazione an- nuale IVA. Si presume quindi che le novità di cui sopra non dovrebbero essere poi “tanto nuove”, né impattare in modo così rilevante sull’ordinaria e consueta operatività dei professio- nisti del settore sanitario. Valerio Lolini