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Dental Tribune Italian Edition

11Dental Tribune Italian Edition - Maggio 2013 Il Consulente L’atto di destinazione? È imposto ai beni per sottrarli ai terzi, soddisfacendo interessi di determinati beneficiari Tutelare il patrimonio familiare, preservarlo nell’interesse dei figli, ripararlo dai creditori sono esigen- ze sentite che verosimilmente, in almeno un’occasione, fanno riflet- tere. Nel tentativo di discernere net- tamente gli investimenti destinati alla professione dal patrimonio per- sonale e/o familiare gestito, i pro- fessionisti si sono cimentati nelle sperimentazioni più improbabili e ardite. Molti studi sono organizzati in forma individuale ma all’interno operano professionisti qualificati, collaboratori esterni, con la presu- mibile finalità di focalizzare la re- sponsabilità su un unico soggetto, in deroga a una norma imperativa che responsabilizza tanto chi riceve il mandato professionale quanto chi lo porta a compimento. Altre realtà mediche e odontoiatri- che, soprattutto se d’importazione, sfruttano il franchising (strumento tipicamente commerciale) e/o si co- stituiscono in impresa sperando di godere di vantaggi (fallibilità, sper- sonalizzazione delle responsabilità, autonomia patrimoniale perfetta ecc.) riservati a società e storica- mente negati al mondo professio- nale. Proliferano poi, come non mai, assicurazioni civili e professionali nella flebile speranza che possano offrire una garanzia universale. In realtà la natura personalistica della professione, le franchigie assi- curative e talvolta la scarsa traspa- renza contrattuale di alcune com- pagnie assicurative, fanno sì che nessun professionista possa opera- re nella consapevolezza di aver tute- lato da ogni mira esterna il proprio patrimonio. Si tratta semplicemen- te di invertire l’ottica del problema. Partendo da un’analisi della propria situazione patrimoniale, anziché dei propri investimenti lavorativi, il professionista dovrebbe stabilire ex ante cosa e in che misura si deb- ba destinare al sostentamento fa- miliare o, un domani, a permanere nell’asse ereditario. Più in generale, anziché limitarsi a ricercare sicurez- ze nel mondo professionale o negli affari, è bene concentrarsi sui beni che si vuole “segregare” rispetto alla restante parte del patrimonio per realizzare interessi meritevoli di tutela. In quest’ottica, oltre al trust patri- moniale e al fondo patrimoniale, esiste un terzo e misconosciuto strumento adatto a tale finalità: il c.d. “vincolo di destinazione”. Stru- mento per lo più ancora inesplora- to, è stato introdotto nel 2006 da una norma zoppicante e lacunosa (art. 2465-ter del C.C.), che, trattan- do di trascrizione e pubblicità degli atti, ha collateralmente introdotto il concetto di atto di destinazione. Con esso, un soggetto definito con- ferente, può sottrarre uno o più «beni immobili o beni mobili iscrit- ti nei pubblici registri» e apparte- nenti al suo patrimonio alle mire di terzi, imprimendogli un vincolo di destinazione per il soddisfacimen- to di interessi meritevoli di tutela e a favore di beneficiari determinati. La conseguenza dell’apposizione del vincolo è che i beni destinati pos- sono essere oggetto di esecuzione forzata per i soli debiti contratti per tale scopo. In estrema sintesi, con quest’isti- tuto giuridico si può costituire un vincolo di destinazione su uno o più beni che, pur restando nella ti- tolarità giuridica del “conferente”, assumono la connotazione di mas- sa patrimoniale “distinta” rispetto alla restante parte del patrimonio, in virtù del vincolo di destinazione impresso. Questa fattispecie negoziale, di re- cente promulgazione, è in parte as- similabile ad altri istituti giuridici presenti nell’ordinamento; nell’am- bito del diritto di famiglia, al trust o al fondo patrimoniale (art. 167 e seguenti C.C.), oppure, in ambito societario, ai patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447-bis C.C.). In questo caso però non sono pre- viste particolari regole relative alla gestione della massa patrimoniale vincolata e non sono definiti chia- ri limiti in merito alle finalità cui è destinata, il che rende questo stru- mento innovativo quanto atipico. La normativa in tema di vincoli di destinazione non impone la parte- cipazione all’atto istitutivo del vin- colo di due o più soggetti distinti, a differenza del trust o fondo patri- moniale, in quanto in questo caso è ritenuta sufficiente la presenza del soggetto disponente. Quando adottare questo strumen- to? Indubbiamente per la realizza- zione degli interessi dei propri figli minori, assicurando loro un man- tenimento fino all’età adulta e in- dipendentemente da ripercussioni pregiudizievoli riguardanti il pa- trimonio. Ma attinenti sono anche le tutele delle famiglie di fatto o la destinazione alla cura di un sogget- to disabile, ipotesi espressamente suggerita dalla norma. Pur applicabile con un mero atto unilaterale, anche questo strumen- to non è scevro di limitazioni. È infatti applicabile solo per vinco- lare beni immobili o mobili regi- strati e, per espressa disposizione legislativa, il vincolo ex art. 2645-ter del Codice civile non può superare i novant’anni o la durata di vita della persona fisica beneficiaria. Inoltre, il vincolo si può costituire solo con atto pubblico, non essendo egualmente accettabili la scrittura privata autenticata o accertata giu- dizialmente. Per quanto attiene i problemi fiscali, l’Agenzia delle entrate si è espres- sa in occasione di “Telefisco 2007”, precisando che le imposte di succes- sione e donazione all’epoca appena reintrodotte non sono applicabili alla costituzione di vincoli di desti- nazione che trovino fondamento in previsioni di legge o in provvedi- menti amministrativi. E neppure sono applicabili nella co- stituzione di vincoli di destinazione su beni che permangono nella tito- larità del disponente. Lo strumento soggiace piuttosto all’imposta di registro in misura fis- sa, prevista per gli atti privi di con- tenuto patrimoniale e, qualora si attui la trascrizione di un vincolo di destinazione costituito su terreni, fabbricati o altri beni immobili, an- che a quella ipotecaria, ma sempre in misura fissa. Alfredo Piccaluga studiopiccaluga@gmail.com Science in Every Smile Invisalign, ClinCheck, SmartForce e SmartTrack, tra gli altri, sono marchi e/o marchi registrati di Align Technology, Inc. o di una delle sue consociate o affiliate e possono essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. INVISALIGN® CELEBRA 15 ANNI DI INNOVAZIONE AdInvisalign,comprendiamocheiSuoiobiettivisonoeccellenzaclinicaerisultaticonsistenti in tutti gli aspetti della Sua attività. Per questo motivo, lavoriamo incessantemente per restare all’avanguardia dell’innovazione scientifica allo scopo di ottenere i risultati clinici che Lei e i Suoi pazienti si aspettano. LA STORIA DELL’INNOVAZIONE INVISALIGN Il nostro impegno sulla ricerca e sviluppo ci ha permesso di introdurre molteplici innovazioni allo scopo di migliorare i risultati clinici per i pazienti. 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