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Dental Tribune Italian Edition

19SpecialeHygiene Tribune Italian Edition - Aprile 2013 Rimuove la placca fino a 5 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale1 Prova Sonicare e senti la differenza. Con 31.000 movimenti al minuto crea un’azione fluido dinamica che, in modo delicato ed efficace, spinge i fluidi tra gli spazi interdentali e sul bordo gengivale lasciando in bocca una sensazione di pulito mai provata prima. La sua azione pulente migliora la salute delle gengive già in due settimane1 . Inoltre, rende i denti più bianchi in tre settimane2 . Per maggiori informazioni: www.philips.it/Sonicare Nuovo Philips Sonicare DiamondClean con tecnologia sonica brevettata 1. Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W. Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush. Data on file, 2011. 2. Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush and manual toothbrushes. Data on file, 2010. Distributore per il canale professionale - email: info@simitdental.it - sito web: www.simitdental.it 00045_Philips Sonicare _white_A4_v2.indd 1 25/02/13 09.31 Sbiancamento: con la nuova Direttiva per gli igienisti nulla risulta cambiato (per altri, sì!) In Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26/01/2013 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 05/11/2012 “Attuazione della direttiva del Consiglio 2011/84/UE del 20 set- tembre 2011, relativa ai prodotti cosmetici”. Stabilisce, tra l’altro, che i prodot- ti sbiancanti contenenti più dello 0,1% e sino al 6% di perossido di idrogeno possono essere acquista- ti e utilizzati esclusivamente da un odontoiatra. Questi, in prima seduta, deve ap- plicarli personalmente dopo una preventiva visita di controllo: suc- cessivamente l’applicazione può essere demandata anche ad altre figure professionali che garan- tiscano, sotto “stretto controllo” dell’odontoiatra, pari livello di si- curezza per la salute del paziente. Quindi, all’igienista dentale... La medesima direttiva considera i prodotti sbiancanti con una per- centuale di perossido di idrogeno superiore al 6% prodotti pericolo- si. Il suo recepimento da parte del Ministero non scioglie un nodo giuridico fondamentale: se da un lato gli sbiancanti contenenti sino al 6% di H2O2 sono considerati co- smetici (e quindi disciplinati dalla direttiva), dall’altro gli sbiancanti con percentuale di perossido su- periore al 6%, per l’ordinamento italiano, continuano ad essere di- spositivi medici e, come tali, disci- plinati dalla direttiva 93/42 CEE. Quali, concretamente le conseguenze? 1. Gli igienisti dentali non possono acquistare il prodotto “cosmeti- co” e lo possono applicare solo in sedute successive alla prima e sotto il controllo dell’odontoia- tra. 2. Gli igienisti dentali possono li- beramente acquistare e utiliz- zare sui propri pazienti prodotti sbiancanti con percentuale di perossido di idrogeno superiore al 6% , in quanto la direttiva CEE sui dispositivi medici autorizza l’acquisto e l’uso di detti dispo- sitivi da parte di soggetti muniti della necessaria qualifica pro- fessionale. E l’igienista dentale rientra in tale ambito (cit. Avv. Piero Ruggi). Tutto ciò, naturalmente, rispet- tando l’indicazione dell’odonto- iatra ma, come ho più volte avuto modo di ribadire, “indicazione” non è “prescrizione”, ed è sicura- mente concetto ben lontano da “stretto controllo”. In definitiva, dal momento che in studio, per le sedute di sbian- camento professionale, vengono utilizzati prodotti contenenti per- centuali di perossido di idrogeno ben superiori al 6% (pena l’inefficacia della prestazione), si può dire che per l’igienista dentale nulla è cambiato. L’aspetto positivo, comunque, consiste nel fatto che finalmen- te è stata vietata per legge l’effettuazione della prestazione di sbiancamento nei cen- tri estetici, dal parrucchiere e nelle farmacie. Marialice