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Dental Tribune Italian Edition

8 Dental Tribune Italian Edition - Marzo 2013Il Consulente Trattamenti Sbiancanti Cosmetici Opalescence, sempre al passo con i tempi Opalescence, l’alleato ideale per sorrisi brillanti Opalescence risponde perfettamente alla Direttiva Europea 2011/84/EU, recepita a Gennaio 2013*, sui prodotti sbiancanti «cosmetici» perchè in essa è contenuto il principio da sempre sostenuto da Ultradent: IL TRATTAMENTO SBIANCANTE DEVE AVVENIRE SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PROFESSIONISTA DENTALE. *GUn.22del26/01/2013(Decreto5/11/12) Ultradent Italia Srl - Via G.L. Bernini, 7 20094 Corsico (MI) - N. verde 800 830 715 - wwww.ultradent.it - info@ultradent.it Sbiancam ento come prevenzi onedellacarie In tempi bui meglio un Trust per tutelare quel che si ha? In un periodo caratterizzato da molteplici incertezze lavorative, da economie nazionali inferme, da welfare scricchiolanti e precari, oltre che da un malcelato attacco verso le professioni, vilipese ormai dalle stesse istituzioni, gli impera- tivi d’un professionista debbono es- sere sostanzialmente due: tutelare quanto in proprio possesso, ossia il patrimonio; e seguire nuove strade di sviluppo personale per adattarsi tempestivamente a quelle che sa- ranno le fonti di reddito future. Per ciò che attiene il primo impe- rativo, troppo spesso disatteso o affrontato con superficialità, può essere opportuno un breve riepilo- go dei principali istituti offerti dalla normativa oggi in vigore. Si ritiene sovente che la tutela patri- moniale sia argomento di un qual- che interesse solo per coloro che hanno potuto, o saputo, accumulare beni in misura sostanziosa, mentre ben poche attenzioni si riservano ai propri beni se ritenuti insufficien- temente cospicui. Per esempio, una casa di proprietà, magari gravata da un mutuo ipotecario, uno studio attrezzato, ancorché in affitto, qual- che piccolo investimento in titoli e/o in assicurazioni e fondi. Troppo poco perché certi argomenti, rite- nuti distanti e altisonanti, solleti- chino il nostro interesse. Nulla di più sbagliato. Sorvolando sul fatto che la sostanzialità dei beni non è un dato poi così oggettivo, merita ricordare che tanto più è es- senziale il nostro avere, quanto più diviene fondamentale preservarlo. Or bene, una volta compresa e con- divisa quest’ottica prudenziale, val la pena esordire in questa piccola sintesi con un cenno allo strumento più “modaiolo” degli ultimi anni: il trust. Istituto di origine anglosasso- ne che trova applicazione in diversi ambiti della legislazione italiana, da quando il nostro ordinamento giu- ridico ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Il suo ingresso è stato, in realtà, decisamente graduale. Prima del 1992 non ve n’era sostanzialmente traccia, ed anche successivamente è rimasto a lungo in odore di sco- munica. Solo con la Finanziaria del 2007 venne introdotta un’espressa disciplina in materia di trattamento tributario del trust ai fini delle im- poste dirette, sdoganando di fatto questo strumento presso il grande pubblico. Si tratta di una forma negoziale complessa consistente sostanzial- mente in un soggetto (settlor o di- sponente) che trasferisce ad un altro (trustee) beni o diritti (o anche l’in- tero proprio patrimonio) affinché questi provveda ad amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario), oppu- re per il perseguimento di uno fine determinato. L’istituto si sostanzia quindi in un rapporto giuridico fon- dato sul rapporto di fiducia tra set- tlor e trustee (trust significa infatti “affidamento”). Dalla definizione si evince la caratteristica principale del trust: i beni che vi sono inclusi, mobili o immobili, non apparten- gono più al settlor disponente, né ancora al beneficiario, né al trustee, il quale è mero amministratore. In realtà la proprietà dei beni o diritti oggetto del trust spetta al trustee, il quale è però gravato dall’obbligo di amministrarli nell’interesse al- trui. Tali beni o diritti costituisco- no quindi un patrimonio separato rispetto a quello personale del tru- stee e non fanno parte del regime matrimoniale o della sua successio- ne. Nella sostanza non sono quindi più aggredibili, essendo sottratti alla pretese dei creditori di ciascuno dei tre soggetti. La versatilità di questo istituto è ragguardevole. I trust possono es- sere costituiti per tutelare il proprio patrimonio immobiliare (c.d. trust immobiliari), senza ricorrere a di- spendiose società, per gestire beni di diversa natura in favore di sog- getti disabili (trust per disabili), ri- velandosi preferibili alla convenzio- nale amministrazione di sostegno, per favorire i ricambi generazionali in impresa (societari) o ancora per disciplinare rapporti familiari (c.d. trust di famiglia) rivelandosi – ad esempio – la soluzione ideale e defi- nitiva per le coppie di fatto. È finanche prevista la creazione di trust senza indicazione di un bene- ficiario finale (c.d. trust opachi) e, per quanto attiene la natura dei sog- getti, i trustee possono essere per- sone ma anche società aventi come oggetto sociale l’assistenza ai clienti nell’istituzione dei trust e nella suc- cessiva gestione dei patrimoni. Sorvolando sulle diverse sfumatu- re immaginabili e immaginate, l’a- spetto da evidenziare in questa sede è la segregazione patrimoniale per la quale i beni conferiti in trust co- stituiscono un patrimonio separato pressoché immune da aggressioni. In termini pratici, la stipula di un trust è complessa quel tanto che ba- sta da richiedere l’intervento di un notaio, il quale, in genere, provvede a riepilogare i diversi negozi giuridi- ci nascenti in un unico documento autenticabile e trascrivibile. In termini fiscali, sebbene la circo- lare 11/E del 28 marzo 2012 abbia leggermente inasprito le ritenute alla fonte sul reddito imputato da trust portando l’aliquota al 20%, la recente sentenza n. 207/02/2012 della Commissione Tributaria Pro- vinciale di Macerata, ne ha chiarito l’estraneità da imposte di successio- ne e donazione, oltre a confermarne l’assoggettamento a sole imposte in misura fissa per ciò che attiene re- gistro, imposte ipotecarie e imposte catastali. La somma di tali precisazioni, che lo rendono fiscalmente più appetibile di altri e giuridicamente tutelante, dovrebbe rappresentare uno stimo- lo sufficiente a verificarne onerosità e vantaggi in relazione alla propria situazione patrimoniale. Si riman- dano a una successiva trattazione le principali alternative al trust: dai fondi patrimoniali ai vincoli di de- stinazione. Alfredo