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Lab Tribune Italian Edition

5Lab Tribune Italian Edition - Gennaio 2013 SFERE SINGOLE FILETTATE Chiedi il NUOVO Catalogo/Manuale e CD-ROM per Dentisti e Odontotecnici. NUOVO Catalogo/Manuale e CD-ROM per Dentisti Via E. Zago, 8 - 40128 Bologna - Italy Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396 Fax (+39) 051 245238 w w w . r h e i n 8 3 . c o m • i n f o @ r h e i n 8 3 . c o m News & Professione Ritardo nei pagamenti Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2013 ai rapporti tra imprese e tra imprese e Pa Il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra impre- se, e tra imprese e pubbliche am- ministrazioni (Pa), è fissato in 30 giorni. Soltanto in casi eccezionali, come ad esempio in materia sani- taria, è previsto un termine raddop- piato di 60 giorni. È quanto prevede il Decreto legi- slativo 9 novembre 2012, n. 192 che recepisce la direttiva 2011/7/Ue in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com- merciali. L’art. 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 231/2002 e in partico- lare prevede che la disciplina con- tenuta dal decreto: a) si applichi a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, escludendo i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, com- prese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito, e i pa- gamenti effettuati a titolo di ri- sarcimento del danno, compresi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore; b) differenzi i ter- mini di pagamento, a seconda se si riferiscano a contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche ammini- strazioni. Nel primo caso il termine previsto è di 30 giorni, che può esse- re aumentato dalle parti, a 60 giorni o più, purché venga concordato in forma espressa e non risulti iniquo per il creditore. Nel caso di contrat- ti stipulati tra imprese e Pa, si pre- vede un termine di pagamento di regola non superiore a 30 giorni, prorogabile fino a 60 per le impre- se pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanita- ria. Si prevede una durata massima della procedura di accettazione o di verifica delle merci e dei servizi, non superiore a 30 giorni; c) quanto agli interessi moratori, si prevede che per i contratti tra imprese siano corrisposti interessi moratori a un tasso concordato dalle stesse; men- tre, per i rapporti tra imprese e Pa è previsto l’obbligo di corrispondere interessi legali di mora, ad un tasso non inferiore a quello legale (tasso Bce maggiorato dell’8%). La normativa prevede anche il di- ritto del rimborso dei costi soste- nuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte in favore del creditore e la nullità delle clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero, se gravemente inique. <> pagina 6