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DTIT1212

8 Dental Tribune Italian Edition - Dicembre 2012Focus Normative Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze: novità e definizioni Carmine Esposito, Ingegnere Inail Milano Salute e sicurezza nello studio L’Andi a fianco dei dentisti nella formazione obbligatoria dei dipendenti Alberto Libero, Segretario Sindacale Andi Fonte: www.silaq.it Premessa Nella seduta del Consiglio dei Mi- nistri n. 50 del 16/10/2012 sono state approvate nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese proposte dal Ministro per la Pubblica am- ministrazione e semplificazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. Trattando- si di un disegno di legge del go- verno, che dovrà prima passare all’esame del Parlamento, non è immediatamente esecutivo. Si dichiara che è il primo inter- vento “Più sicurezza e meno car- te”, perché vengono semplificati esclusivamente adempimenti for- mali in materia di sicurezza sul lavoro, senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina, la cui effettività viene anzi rafforzata. Tra le misure proposte, una ri- guarda il documento unico di valutazione dei rischi da interfe- renze (Duvri): sembrerebbe che non ci sia più l’obbligo della reda- zione nelle attività a basso rischio infortunistico, sostituita dalla previsione di un incaricato che sovrintenda le attività di coope- razione e coordinamento; questo vale, inoltre, in caso di servizi di natura intellettuale, di mere for- niture di materiali o attrezzature e lavori o di servizi, la cui durata non sia superiore ai dieci uomini- giorno (rispetto all’attuale durata non superiore ai due giorni). Attuale quadro normativo All’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Legislatore pone l’accento sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di sommi- nistrazione, in particolare il com- ma 3 prevede: «Il datore di lavoro committente promuove la coope- razione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al mini- mo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contrat- to di appalto o di opera e va ade- guato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture». Al comma 3-bis: «Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura in- tellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla pre- senza dei rischi particolari di cui all’allegato XI». Definizioni Al fine di una lettura efficace del testo normativo, è utile disporre delle definizioni corrette dei sin- goli termini. Di seguito alcune di queste definizioni. Datore di lavoro: committente sog- getto che, avendone l’autorità (deve avere la disponibilità giu- ridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di la- voro autonomo), sottoscrive con l’impresa il contratto per un in- tervento che prevede la presenza di personale dell’impresa stessa all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’a- zienda medesima. Contratto d’appalto: contratto con il quale una parte assume, con or- ganizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l’al- tro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Contratto d’opera: si configura quando una persona si obbliga verso un’altra persona fisica o giuridica a fornire un’opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di su- bordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Ci- vile). Il contratto deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Contratto di somministrazione: con- tratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’al- tra, prestazioni periodiche o con- tinuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevede- re, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza. Costi relativi alla sicurezza: sono da intendersi le maggiori spese deri- vanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e prote- zione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza con- nessi alle attività proprie dell’im- presa e del committente. Interferenza: circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede azien- dale con contratti differenti. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza: piano di coordinamento delle attività in- dicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possi- bile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell’impresa ovvero delle impre- se coinvolte nell’esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti dell’impresa circa i rischi specifici esistenti nell’am- biente in cui l’impresa stessa do- vrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adot- tate. Il documento è allegato al contratto. L’Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 21 dicembre 2011 ha disciplinato in attuazione dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione obbligato- ria dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per ciò che attie- ne ai contenuti della formazione la norma prevede la distinzione del percorso di 16 ore di apprendi- mento in due moduli: formazione generale e specifica. La durata del primo è di 4 ore, uguale per tutti i lavoratori a prescindere dal settore di riferimento. È possibile svolgere questa parte del percorso forma- tivo in e-learning. La formazione specifica deve invece avere durata minima per i lavoratori degli studi odontoiatrici, sulla base della rigi- da classificazione Ateco, di 12 ore. Andi si è attivata per organizzare la formazione in modo che apporti minori disagi possibili all’attività degli studi, abbia costi contenuti e quindi ha impostato un iter for- mativo che consentirà al datore di lavoro di alleggerire le problemati- che connesse al numero eccessivo di ore necessarie alla formazione dei lavoratori. Il percorso forma- tivo di Andi, da svolgere durante l’orario lavorativo retribuito, è così articolato: a) 4 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione che dovranno essere effettuate da ogni lavoratore solo ed esclusivamente via internet in modalità e-learning (simile alla Fad nella pratica); b) 12 ore successive di formazio- ne specifica sui rischi in ambito odontoiatrico e sulla prevenzione nell’ambiente dove opera il lavo- ratore (nel nostro caso lo studio odontoiatrico). Le 12 ore di forma- zione specifica potranno essere re- alizzate: - in studio, dal datore di lavo- ro (nel caso in cui lo stesso sia RSPP in data anteriore all’11 gennaio 2009) utilizzando il materiale che verrà messo a di- sposizione da E.Bi.Pro., oppure verrà inviato per posta da Andi; - con corsi residenziali organiz- zati dalle Sezioni provinciali Andi (nel caso il datore di lavoro non abbia tale caratteristica o preferisca scegliere questa mo- dalità per i propri lavoratori). La norma stabilisce che la forma- zione specifica in aula o presso lo studio dovrà comunque essere terminata entro 60 giorni dall’i- nizio della formazione generale e- learning; i lavoratori iscritti a E.Bi. Pro. avranno la possibilità di rice- vere gratuitamente la formazione generale e specifica in studio e un contributo per la formazione spe- cifica effettuata presso le Sezioni Provinciali Andi. L’intero percor- so formativo viene effettuato in collaborazione con E.Bi.Pro., ente bilaterale nazionale per gli studi professionali, che svolge la funzio- ne di organismo paritetico nazio- nale secondo le disposizioni del TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Andi ritiene che il progetto assolva alla norma tra- mite soluzioni sicure e certe, che si basano sul minor costo economico e di tempo e sulla tracciabilità di ogni azione formativa, con l’utiliz- zo di una piattaforma internet che mantiene memoria di tutti i pas- saggi che porteranno all’attesta- zione della formazione da parte di Andi nazionale e/o E.Bi.Pro. Con questo progetto, aperto a tut- ti i colleghi che operano nell’area odontoiatrica, Andi ritiene di po- ter mettere “in sicurezza” i datori di lavoro tramite un percorso con- diviso dalle parti sociali, e quindi nell’interesse anche del lavoratori, per cui in caso di ispezioni si potrà dimostrare di aver seguito un effi- cace iter formativo. Per ulteriori chiarimenti si riman- da alle comunicazioni ufficiali di Andi.