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LAB TRIBUNE Italian Edition

20 Italian EditionAnno II n. 3 - Settembre 2012 Focus Normative Verifiche periodiche delle attrezzature Autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 31.12.2012: pubblicata la legge n. 101/2012 Fonte: www.silaq.it Il provvedimento è entrato in vigore il 14.07.2012. La G.U. n. 162 del 13 luglio 2012 pubblica la legge 12 luglio 2012 n. 101 di conversione, con modifiche, del decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore ferroviario, marittimo e portuale, e delle microimprese. In pratica la legge contiene disposizioni finalizzate ad evitare il vuoto normativo scaturente dall’abrogazione della normativa spe- ciale in materia di sicurezza del lavoro nell’ambito dei trasporti ferroviario e marittimo, con rinvio a successivi decreti attuativi. Per quanto riguarda l’autocertificazione della valutazione dei rischi delle imprese fino a 10 lavoratori si conferma come data ultima di validità il 31.12.2012, in attesa dell’emanazione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Quindi il 31 dicembre 2012 è da intendersi come data ultima per i datori di lavoro delle PMI di autocertificare l’effettuazio- ne della valutazione dei rischi e conseguentemente dal 1 gennaio 2013 gli stessi dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1, salvo che vengano pubblicate le procedure standardizzate che saranno vincolanti per tutte le PMI. Si ricorda che le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 lavoratori sono state approvate il 16 maggio scorso dalla Commissione consultiva per- manente per la salute e sicurezza sul lavoro, ma non sono ancora entrate in vigore. Fonte: www.silaq.it Sul sito dell’Inail sono pubblicate le modalità di richiesta delle verifiche sulle attrezzature. Con decreto dirigenziale del 21 maggio 2012 è stato pub- blicato il primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettua- zione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08. Si ricorda che il decreto ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (con riferimento all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e allegato VII), nonché i crite- ri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati allo svolgi- mento delle verifiche sulle stes- se. L’abilitazione ha validità quinquennale, e i documenti relativi alle attività di verifica devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni. Sono possibili controlli della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati. Ai sensi del decreto 11 aprile 2011, che dopo un lungo perio- do di proroghe è ora in vigore, le verifiche periodiche riguar- dano il gruppo degli apparec- chi di sollevamento materiale non azionati a mano e gli idro- estrattori a forza centrifuga (SC), il gruppo degli apparec- chi di sollevamento persone (SP), e il gruppo apparecchi e impianti gas, vapore e riscal- damento (GVR). L’Inail rende note le modali- tà di richiesta di verifica delle attrezzature di lavoro, in par- ticolare dal 24 maggio 2012 è possibile: - per gli utenti già iscritti a Punto Cliente del portale Inail, inoltrare la richiesta mediante l’attivazione del- la nuova procedura online; - per gli utenti non ancora iscritti a Punto Cliente, utilizzare il modulo carta- ceo pubblicato nella sezio- ne Modulistica del portale Inail. Fonte: www.silaq.it • Pubblicato il primo elenco dei soggetti abilitati Il datore di lavoro deve indi- viduare il soggetto abilitato alle verifiche tra quelli iscritti negli elenchi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia- li pubblica con la circolare n. 11 del 25 maggio 2012 i chia- rimenti in merito all’applica- zione del DM 11 aprile 2011 concernente la “disciplina del- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’a- bilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislati- vo”. Il decreto è in vigore dal 23 maggio 2012. A pochi gior- ni dalla pubblicazione del pri- mo elenco di soggetti abilitati alle verifiche (art. 2 comma 4 del DM 11.04.2011), a seguito dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero stesso in merito alla applicazione delle nuove procedure, la circolare illustra le modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione, la scelta del soggetto abilitato tra i soggetti iscritti negli elenchi (la scelta è a carico del datore di lavoro), la interruzione o sospensione dei termini temporali, e l’atti- vazione del soggetto abilitato a parte del soggetto titolare della funzione. Nella circolare sono inol- tre date indicazione in merito alla modulistica da utilizzare e la tariffazione delle verifiche periodiche. Fonte: www.silaq.it • Chiarimenti dal Ministero del Lavoro Pubblicata anche la circolare n. 22 relativa alla trasmissione da parte del Ministero all’Inail e alle Asl della documentazio- ne relativa alle attrezzature da sottoporre alle verifiche perio- diche. In risposta a numerosi quesiti giunti al Ministero del Lavoro, è stata pubblicata la circolare 13 agosto 2012 n. 23 della Direzione Generale del- le Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Mini- stero del Lavoro e delle Politi- che Sociali come chiarimento al D.M. 11 aprile 2011 e con- cernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione del- le verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazio- ne dei soggetti di cui all’artico- lo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. I chiarimenti contenuti nella circolare riguardano i seguenti aspetti: - Con l’intento di semplifi- cazione burocratica, è data possibilità per il datore di lavoro di fare richie- sta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indican- do, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica. - Applicabilità dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08: le attività di verifica periodica di attrez- zature di lavoro svolte dai soggetti titolari della fun- zione e dai soggetti abilita- ti devono intendersi come “servizi di natura intellet- tuale” e, pertanto, non sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. - In caso di attrezzature cedu- te a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso ai datori di lavoro, la richie- sta di verifica periodica può essere inoltrata alternati- vamente dal noleggiatore o dal concedente in uso. - Ai punti 4, 5, 6, 7, della cir- colare si indicano alcune attrezzature di lavoro che non devono essere assog- gettate alle verifiche peri- odiche ex D.M. 11.04.2011: le centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, i serbatoi di GPL non asser- viti a processi produttivi, i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimen- ti scenici, i ponti sollevatori per veicoli e i carrelli com- missionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking), tranne nel caso in cui il fabbricante dei car- relli preveda nel manuale d’uso la possibilità di utiliz- zarli per svolgere lavorazio- ni in quota. - In caso di inattività dell’at- trezzatura si ribadisce che la periodicità delle veri- fiche periodiche prevista dall’Allegato II del D.Lgs. n. 81/08 non è interrotta, e che nel caso di sposta- mento di un’attrezzatura, il datore di lavoro dovrà comunicarne lo sposta- mento al soggetto titola- re della funzione presso il quale è stata precedente- mente inoltrata la richiesta e, contestualmente, dovrà inviare una nuova richie- sta al soggetto titolare del- la funzione competente per territorio dove sarà utiliz- zata l’attrezzatura. - Infine, per il raccordo del D.M. 11 aprile 2011 con la disciplina precedente, la circolare indica le proce- dure corrette per i datori di lavoro qualora siano in possesso di attrezzature di lavoro riportate nell’Al- legato VII del D.Lgs. n. 81/08 fabbricate in attua- zione di direttive comuni- tarie di prodotto e marcate CE, oppure nel caso in cui tali attrezzature siano sta- te fabbricate in assenza di disposizioni legislative e nel frattempo si comuni- ca che è stata pubblicata anche la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla trasmissione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Inail e alle Asl terri- torialmente competenti, della documentazione con- cernente le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 1982 e nell’All. VII del D.lgs. n.81/08, ai fini delle verifiche periodi- che da effettuare secondo le modalità stabilite dal Decreto interministeria- le del 11.04.2011, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/08. Fonte: www.silaq.it • Il Ministero pubblica nuovi chiarimenti Rapporti di Lavoro del Mini- stero del Lavoro e delle Politi- che Sociali come chiarimento al D.M. 11 aprile 2011 e con- cernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione del- le verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazio- ne dei soggetti di cui all’artico- lo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.decreto legislativo”. I chiarimenti contenuti nellaI chiarimenti contenuti nella circolare riguardano i seguenticircolare riguardano i seguenti aspetti: - Con l’intento di semplifi-- Con l’intento di semplifi- cazione burocratica, è datacazione burocratica, è data Rapporti di Lavoro del Mini- stero del Lavoro e delle Politi- che Sociali come chiarimento al D.M. 11 aprile 2011 e con- che Sociali come chiarimento al D.M. 11 aprile 2011 e con-