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Lab Tribune Italian Edition

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NOBEL BIOCARE SYMPOSIUM Nobel Biocare Symposium 2012 Rimini, 19 e 20 ottobre – Nuovo Palacongressi Per info: 055 09491858 Vieni a trovarci! NP Bars LAB A4 IT Sym.indd 1 2012-05-07 13.30 LT pagina 1 Testo integrale della risposta del Ministro “L’articolo 6, comma 3, del decre- to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e inte- grazioni riservava al Ministro della sanità il compito di indivi- duare le figure professionali del comparto sanitario e i relativi profili. In virtù di tale disposizione questa Amministrazione con vari decreti ministeriali aventi natura regolamentare, dal 1994 al 2001, ha individuato ventidue profili, fissandone gli ambiti professiona- li e definendone, di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, i relativi obiettivi formativi. Da ultimo, nel corso del 2001, su istanza delle Associazioni di categoria questo Ministero aveva avviato il procedimento volto a riconsiderare, tra l’altro, la figura dell’odontotecnico, introdotta dal R.D. n. 1334 del 1928 e ricompresa tra le arti ausiliarie delle profes- sioni sanitarie. A tal fine era stato predisposto uno schema di regolamento concer- nente l’individuazione del nuovo profilo professionale, in ordine al quale il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 30 ottobre - 14 novembre 2001, aveva espresso parere favorevole a condizione che venissero apportate alcune modi- fiche e integrazioni all’articola- to. Il medesimo provvedimento, modificato secondo le indicazioni del predetto Consesso, veniva tra- smesso al Consiglio di Stato che si pronunciava in data 11 aprile 2002. Con parere n. 67/02 il Supre- mo Organo chiariva che a seguito dell’emanazione del nuovo Titolo V della Costituzione le materie delle «professioni» e della «salute», in quanto ricomprese tra quelle di legislazione concorrente, non pote- vano più essere disciplinate dallo Stato nella loro intera estensione e, per di più, in via regolamentare. Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali, infatti, secondo il predetto Consesso, il potere statale d’intervento in materia di profes- sioni sanitarie va esercitato in via legislativa al fine di determinare «i tratti della disciplina che richie- dono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, ovvero i cosiddetti «principi fon- damentali». A fronte di tali rilievi questaAmministrazioneinterrom- peva le attività istruttorie relative alla regolamentazione di nuove professioni sanitarie e avviava lo studio di un atto normativo volto a disciplinare il settore conforme- mente ai dettami costituzionali. Con l’emanazione della legge 1° febbraio 2006, n. 43, (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) è stato quindi ridefinito l’iter pro- cedurale per l’individuazione di nuoveprofessioniinambitosanita- rio che, ai sensi dell’articolo 5 della citata legge, deve avvenire per ini- ziativa dello Stato o delle Regioni mediante uno più accordi presi in sede di Conferenza Stato Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. L’individuazione è in ogni caso subordinata a un parere tecnico- scientifico, espresso da apposite commissioni operanti nell’ambito del Consiglio Superiore di Sani- tà, di volta in volta nominate dal Ministero della salute. Conse- guentemente al fine di riavviare le attività istruttorie per l’individua- zione della figura professionale dell’Odontotecnico, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 43 del 2006, questo Ministero ha attivato le relative procedure, acquisendo il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità in data 11 luglio 2007. Successivamente lo schema è stato sottoposto alla Conferenza Perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ma gli Assessori non hanno rite- nuto opportuno istituire nuove professioni sanitarie. Pertanto, concordo con quanto osservato dagli Onorevoli inter- roganti e osservo che il predetto schema di individuazione della nuova figura sanitaria deve preve- dere una maggiore responsabilità dell’Odontotecnico, sia per quanto attiene la progettazione esecutiva del dispositivo medico su misura in campo odontoiatrico, che per quanto riguarda la sua collabo- razione con il soggetto abilitato all’esercizio dell’odontoiatria. Da ultimo, per quanto attiene alla eventuale istituzione di un albo professionale, osservo che la que- stione appare consequenziale a quanto sopra esposto e andrebbe comunque affrontata nell’ambito dell’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie. Per tale ulti- mo specifico aspetto, ricordo che è all’esame del Senato un disegno di legge (AS 1172) finalizzato alla disciplina degli ordini delle pro- fessioni sanitarie, per cui auspico a breve che si riavvii l’iter”. Fonte: www.odontotecnici.net Per l’odontotecnico una figura sanitaria con maggiori responsabilità