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Dental Tribune Italian Edition

3 Italian Edition Anno VII n. 10 - Ottobre 2011 Medicina Legale ESACROM SRL - Imola - Italy - Phone: +39 0542643527 E-mail: esacrom@esacrom.com - Website: www.esacrom.com T-BLACK 02-21x28 Infodent ghost.indd 3 26/02/10 17:16 MINORE ABRASIONE E USURA MIGLIORE EFFICIENZA DI TAGLIO E MINOR RISCALDAMENTO DEI TESSUTI SUPERFICIE ANTIRIFLESSO I MARZIANI DEGLI ULTRASUONI SURGYSONIC MOTOrappresentalasvoltanellachirur- gia dei tessuti duri. Ultrasuoni e micromotore chirurgico brushlessduetecnologie-undispositivounico. DT pagina 1 Viene così rigettato il ricorso di un dentista condannato al risarcimento di 22 mila euro nei confronti di un proprio paziente che aveva subito un intervento implantologico non andato a buon fine. Nella sentenza si sostiene che “la diligenza del medico nell'adempimento della sua prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, codice civile”. Paragonando un intervento di implantologia con finalizzazione protesica ad una “prestazione medico-chi- rurgica di routine” spetta even- tualmente al medico provare (il che non risulta essere avve- nuto) la particolare complessi- tà in concreto dell'intervento stesso. Decisamente ininfluen- te ai fini della sentenza, la cir- costanza che il paziente non avesse saldato completamente la parcella del professionista, con un residuo di 13mila euro. Due sono a nostro avviso gli spunti di riflessione: 1) l’implantologia viene ormai considerata una tec- nica sperimentata, diffusa, sicura e, quindi, “routi- naria” al pari delle altre usuali procedure odonto- iatriche, quali potrebbe essere la classica terapia conservativa 2) si conferma la difficoltà di dimostrare da parte del sanitario (su cui incombe l’onere della prova) che l’intervento eseguito fosse di particolare difficoltà, limitando in tal caso la responsabilità solo in caso di dolo (volontarietà) o col- pa grave. In odontoiatria, quindi, dimostrare che la situazione abbia le caratteristiche di dif- ficoltà tecnica tali da rende- re assolutamente difficile il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, è una prova estre- mamente difficile da forni- re, perché il caso eccezionale, sempre secondo la suprema corte, “è considerato quello non ancora studiato e sperimentato oppure oggetto di controversi dibattiti scientifici in materia di diagnosi e cura”. In sostanza, quindi, nel momento in cui l’odontoiatra decide di effettuare una terapia decide, allo stesso momento, che quella soluzione è applica- bile al paziente in cura e deve raggiungere il risultato che si è prefisso con lui, salvo che non insorgano elementi imprevedi- bili e di particolare difficoltà nel corso della cura stessa. Intervento complesso o di routine? Spetta al dentista provare la complessità del caso In tutte le altre evenien- ze, cioè quelle che si mate- rializzano nella stragrande maggioranza dei casi e che necessitano della cosiddetta diligenza media, il pazien- te oltre a non essere tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista, avrà diritto anche al risarcimento dei danni morali e materiali. Mario Aversa Specialista Medico-legale Odontoiatra Libero professionista in Salerno Intervento complesso o di routine? Spetta al dentista provare la complessità del caso