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Dental Tribune Italian Edition

13 Italian Edition Anno VII n. 10 - Ottobre 2011 Medicina Legale Potenza e silenziosità, questo è il nuovo Tornado Dürr Dentalè il nuov 3 anni di garanzia ARIA COMPRESSA ASPIRAZIONE SISTEMI DI IMMAGINE CONSERVATIVA IGIENE ▪ Fino a 3 posti di lavoro ▪ La bassa pressione acustica e la particolare frequenza rendono questo apparecchio quasi inascoltabile ▪ Essiccatore a membrana (rendimento 100%) ▪ Rivestimento antibatterico del serbatoio DÜRR DENTAL ITALIA S.r.l., Via Dell’Artigianato n. 8, 20835 Muggiò (MB), Tel.: +39 039 5970300, Fax: +39 039 5970303, www.durr.it, info@durr.it AZ_Tornado156x185 RZ_IT.indd 1 12.09.11 15:50 La legislazione odontoiatrica italiana: Storia ed evoluzione di un percorso difficile Paolo Zampetti, Giancarlo Barbon Contrariamente a quanto avve- nuto negli Stati Uniti d’America e in quasi tutte le nazioni europee, in Italia l’elevazione morale e professionale dell’odontoiatria fu estremamente complessa. Ogni singolo Stato italiano presentava, nella migliore delle ipotesi, disposizioni in materie di legge autonome, per quanto concerneva la professione medi- ca; l’“arte odontoiatrica” (perchè in tal modo veniva denomina- ta) non era considerata medica e veniva consentito l’imperversare dei ciarlatani, dei barbieri o dei cavadenti che riscuotevano, per la verità, un certo successo da parte del pubblico. Lo Stato Pontificio fu all’avanguardia nel proporre un inizio di regolamentazione. Infatti il primo provvedimento legale riguardante l’arte dentaria a noi giunto è un Bando Genera- le pubblicato sotto il pontificato di Pio VII (1800-1823) ad istanza del Protomedico e del Collegio dei medici di Roma il 28 genna- io 1809. Esso conteneva espliciti “provvedimenti atti a rimuove- re i molteplici abusi introdotti nell’esercizio della medicina e delle altreprofessionicheinqualunque modo hanno rapporto all’umana salute”. Da notare pertanto che implicitamente vi è una distin- zione fra professioni sanitarie “maggiori” e “minori”. L’articolo 22 del decreto affermava “Niuno potrà esercitare l’arte di dentista se non esaminato e patentato dal Collegio dè Medici, come viene stabilito nel citato Capitolo dello Statuto del Collegio, sotto pena di venticinque scudi d’oro”. Il vero riformatore della legi- slazione sanitaria a Roma e nel- lo stato Pontificio fu però Papa Leone XII (1823-1829). Già nel 1824, con la promulgazione del- la bolla Quod divina sapientia, del 28 agosto vi era una drasti- ca regolamentazione degli studi universitari che venivano suddi- visi in quattro facoltà: Medicina e Chirurgia, Giurisprudenza, Filosofia e Teologia. Nella facol- tà di Medicina erano compresi, diremmo oggi, i corsi di laurea in Medicina, Chirurgia, Farma- cia. Il conseguimento della lau- rea era vincolato all’ottenimento della cosiddetta “matricola”, che costituiva un biennio obbligato- rio per l’abilitazione della pratica professionale. Su questa base, due anni dopo, il 18 agosto 1826, con la pubblicazione delle Ordinatio- nes S. Congregationis Studiorum, si ebbe la definitiva codificazione di quelle che venivano ancora considerate “professioni sanitarie minori”; ci riferiamo in particolar modo all’odontoiatria e alla flebo- tomia. In particolare, gli articoli 26 e 27 sono dedicati all’esercizio della professione odontoiatrica. Può essere interessante la lettura per extenso degli articoli: Articolo 26: “Coloro che si dedicano alla medicina dentaria dovranno conoscere l’anatomia della testa, e principalmente del- le mascelle, e delle parti coeren- ti alle medesime, le malattie dei denti e delle gengive e l’uso degli strumenti che si devono adopera- re”. Articolo 27: “Si permette ad essi di estrarre i denti, di fortifi- care i mobili, di nettarli da ogni sozzura e dal tartaro, di turare i bucati, di applicarne dei finti a posticcio; debbono però astenersi dal somministrare e prescrivere medicamenti, anche per pulirli, senza l’approvazione del medico”. Come si nota diviene indispen- sabile condizione per l’esercizio professionale l’ottenimento di questa “matricola”, la quale pote- va essere solamente rilasciata dopo un esame finale che atte- stasse la frequenza ai corsi e le conoscenze di base richieste, solamente a persone che avesse- ro dato saggio di buona condotta e spiccata moralità, condizione questa espressa già da Pio V Ghi- slieri: “Popoli e regni sono bene amministrati quando lo Stato è retto da persone colte e compe- tenti”. Da notare che solamente le Università di Roma e di Bolo- gna potevano rilasciare tale abi- litazione. Questi provvedimenti furono poi abrogati, ma siamo già in periodo postunitario, dalla già citata legge Casati (1859) solo nel 1872. A proposito di ciò, occorre dire che la legge Casati, del 13 novembre1859, che si proponeva di riorganizzare la legislazione sanitaria, se da un lato accennava a professioni sanitarie considerate “minori”, dall’altro non prendeva in considerazione l’odontoiatria. Bisognerà attendere molti anni dopo l’Unità d’Italia (1861) per avere una legislazione odontoia- trica adeguata. Dopo innumere- voli proposte, per la verità senza seguito, nel 1865 fu emanata una prima legge sull’Odontoiatria nell’Italia Unita, nella quale era sancito che “Nessuno può eserci- tare l’arte del dentista se non ha ottenuto il Diploma di Chirurgia in una Università dello Stato”. Si tentò, in seguito, di proporre un diploma autonomo di Dentista da attivarsi presso le Università, sen- za alcun riscontro, dal momento che non tutti gli Atenei italiani erano disposti ad attivarlo, rite- nendolo inutile. Nel 1890, gra- zie specialmente all’opera della Società Odontologica Italiana, fondata e costituita da medici esercenti l’attività odontoiatri- ca, che sensibilizzò in maniera capillare il modo politico e uni- versitario dell’epoca, il ministro della pubblica istruzione, Pao- lo Boselli, riuscì finalmente a proporre un decreto che doveva introdurre le regole sull’esercizio della professione di odontoiatra. Tale decreto legge, n° 6850 (serie terza) del 24 aprile 1890, pensato dal Boselli doveva regolamentare definitivamente l’esercizio abusi- vo dell’odontoiatria; tuttavia, per un cavillo burocratico che apriva le porte a innumerevoli sanato- rie, esso venne tramutato in legge solo nel 1912 (n° 298 31 marzo). Può essere interessante riportare per intero il testo del decreto: - Art. 1: Chi vuole esercitare l’odontoiatria, la protesi den- taria e la flebotomia deve conseguire la laurea in medi- cina e chirurgia. - Art. 2: L’insegnamento- dell’odontoiatria è impartito nell’Istituto Chirurgico delle Facoltà del Regno le qua- li dimostrino di possedere i mezzi necessari e le persone capaci di tale insegnamento, secondo i più recenti progres- si della specialità. - Art. 3: La nomina dell’in- segnante deve essere fatta secondo le norme vigenti per il conferimento degli incari- chi, od eventualmente, dei professori straordinari, senti- to il consiglio superiore. - Art. 4: Coloro che hanno intrapresi i corsi di fleboto- mia o di odontoiatria prima della pubblicazione di tale decreto potranno compierli e ottenere il rilascio dei relativi diplomi coll’osservanza del- le norme precedentemente in vigore. Ad essi pure sarà permesso l’esercizio della pro- fessione nn altrimenti che ai flebotomi e ai dentisti con- templati dall’art.60 del rego- lamento del 9 ottobre 1889 n 6442 (serieIII). L’articolo 4 del decreto si pre- stava a varie interpretazioni per cui, coloro che non erano medici ma possedevano solo un paten- tino o un diploma di flebotomo fecero immediatamente ricorso, sostenendo il loro diritto all’eser- cizio professionale odontoiatri- co; si giunse quindi sino al 1912, quando, il 31 marzo, finalmente la legge divenne esecutiva, non senza aver dato adito a nume- rose polemiche, che erano ali- mentate da coloro che volevano ottenere deroghe e sanatorie. Si affermava comunque il cosid- detto “Principio Stomatologico”, secondo il quale l’odontoiatria non doveva essere autonoma ma essere considerata una disciplina non avulsa dalla medicina gene- rale; iniziò pertanto una vivace e spesso feroce polemica che durerà sino al 1980, fra sostenitori di tale principio (la maggioranza degli stomatologi italiani) e i cosid- detti “autonomisti” che privile- giavano invece una formazione indipendente da quella medica. DT pagina 14